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Decreto — n. 34018/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 34018/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 34018/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.32290/2021 R.G. proposto da : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato DI MICELI SALVATORE (DMCSVT52S04B602Y) -ricorrente- contro CUPANI CALOGERO, CUPANI CLAUDIO SALVATORE, CUPANI MARIA ROSA, elettivamente domiciliati in CANICATTI' CORSO UMBERTO I N.100, presso lo studio dell’avvocato LA VECCHIA FILOMENA (LVCFMN74E71B602U) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato SALVAGGIO GIOVANNI (SLVGNN55H10B602A) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n.1583/2021 depositata il 04/10/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 34018/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato DI MICELI SALVATORE (DMCSVT52S04B602Y) -ricorrente- contro CUPANI CALOGERO, CUPANI CLAUDIO SALVATORE, CUPANI MARIA ROSA, elettivamente domiciliati in CANICATTI' CORSO UMBERTO I N.100, presso lo studio dell’avvocato LA VECCHIA FILOMENA (LVCFMN74E71B602U) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato SALVAGGIO GIOVANNI (SLVGNN55H10B602A) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n.1583/2021 depositata il 04/10/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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tardivo pagamento delle spese obbligo di pagamento versamento dell'anticipo delle spese dilazione di pagamento fatture impagate prova di pagamento

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.32290/2021 R.G. proposto da : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato DI MICELI SALVATORE (DMCSVT52S04B602Y) -ricorrente- contro CUPANI CALOGERO, CUPANI CLAUDIO SALVATORE, CUPANI MARIA ROSA, elettivamente domiciliati in CANICATTI' CORSO UMBERTO I N.100, presso lo studio dell’avvocato LA VECCHIA FILOMENA (LVCFMN74E71B602U) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato SALVAGGIO GIOVANNI (SLVGNN55H10B602A) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n.1583/2021 depositata il 04/10/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legg