Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the mandatory forty-day period. The proceedings involved Patriarch Vincenzo and Enrica Florio against Intesa Sanpaolo SPA regarding a dispute resolved by the Court of Appeal of L'Aquila. The court ruled that the silence following the settlement offer constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within the prescribed period constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
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Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.213/2021 R.G. proposto da : PATRIARCA VINCENZO, FLORIO ENRICA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FLAMINIA, 334, presso lo studio dell’avvocato PATTUMELLI DAMASO (PTTDMS67T17H501T) rappresentati e difesi dagli avvocati SACRIPANTE MASSIMO (SCRMSM65P06G482U), ROMEO ALESSIA (RMOLSS72P58F712Q) -ricorrenti- contro INTESA SANPAOLO SPA, elettivamente domiciliata in ROMA L.GO DI TORRE ARGENTINA 11, presso lo studio dell’avvocato MARTELLA DARIO (MRTDRA63M07H501D) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.1460/2020 depositata il 20/10/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge