Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The proceedings involved a dispute between the PonteMarket bankruptcy estate and Banca Monte Paschi di Siena regarding the interpretation of a commercial agreement. The court ruled that the appellant's silence constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to respond to a settlement offer within forty days constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26145/2022 R.G. proposto da : FALLIMENTO PONTEMARKET SRL, PELLEGRINI GABRIELE, PELLEGRINI GIANLUCA, PECORINI GIUSEPPINA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BACHELET N 12, presso lo studio dell’avvocato TURRIZIANI ANGELO (TRRNGL58D13D810I) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato TANZA ANTONIO (TNZNTN61H04E506I) -ricorrenti- contro BANCA MONTE PASCHI DI SIENA, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA,9, presso lo studio dell’avvocato MANNOCCHI MASSIMO (MNNMSM56D20H501G) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.3771/2022 depositata il 01/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legg