Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Siena NPL 2018 SRL, did not act after the proposal for case definition was communicated, while the respondent, Baronti family entities, argued for the dismissal of the proceedings. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed period results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20850/2022 R.G. proposto da : SIENA NPL 2018 SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA A. BOSIO, 2, presso lo studio dell’avvocato LUCONI MASSIMO (LCNMSM64P09I921G) rappresentata e difes a dall'avvocato NIDIACI TOMMASO (NDCTMS70P14D612H) -ricorrente- contro BARONTI MASSIMO, BARONTI DANIEL, BARONTI MASSIMO, BARONTI DANIEL, MEACCI NADIA, TOSCOLEGNO DI BARONTI MASSIMO C SAS, SIENA NPL 2018 SRL, TOSCOLEGNO DI BARONTI MASSIMO E C. SAS -intimati- nonché contro MEACCI NADIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BARNABA TORTOLINI N. 34, presso lo studio dell’avvocato FERRARI ALDO (FRRLDA63H27H501A) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati PISTELLI SIMONE (PSTSMN60H14D612U), MARIANI SILVIA (MRNSLV69R50G713L) -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n.342/2022 depositata il 22/02/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori