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Ordinanza — n. 33920/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to client's late withdrawal creating a lack of interest in the litigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33920/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant withdrew the lawsuit after the deadline, resulting in a lack of interest. Although the lower court had ruled on the validity of the balance sheet and assembly minutes, the appellant voluntarily abandoned the case via a settlement agreement. Consequently, the Court found no need to review the merits of the procedural or substantive arguments presented.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if the appellant withdraws the suit after the deadline, creating a lack of interest in the litigation.

Parole chiave

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lack of interest withdrawal of suit cassation appeal procedural inadmissibility settlement agreement compensazione nel fallimento credito nel fallimento conti finanziari

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
CONSIDERATO CHE Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
CONSIDERATO CHE Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 13, comma 8, l. n. 247/2012
art. 111 Cost

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 20697/2021
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15625/2023R.G. proposto da: CANTONE GERARDA FRANCESCA (C.F. CNTGRD61R66G812V), rappresentata e difesa dall'Avv. LUIGI CICCARELLI (C.F. CCCLGU81M09F799N), in virtù di procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC del difensore –ricorrente – contro CIL IMPIANTI E COSTRUZIONI S.r.l. (C.F. 08416461211), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. PIERPAOLO BARRETTA (C.F. BRRPPL81H10F839L) in virtù di procura speciale allegata al controricorso, elettivamente domiciliato in Roma, Oggetto: società -rinuncia N.15625/23 R.G.

Est. F. D’Aquino alla Via Filippo Civinini n. 61, presso lo studio dell’Avv. GIANFRANCO FANCELLO SERRA (C.F. FNCGFR55M12H501Z)e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC avvocatobarretta@legalmail.it; - c ontroricorrente – avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1968 /202 3 , pubblicata il 4 maggio 2023, notificatail 5 maggio 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 dicembre 2024 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino. RILEVATO CHE CANTONE GERARDA FRANCESCA ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Napolidell’importo di € 104.415,00, richiesto da Pomilia S.r.l., per crediti a vario titolo ( conto prelevamento, crediti , acconti su utili) derivanti dal rapporto di partecipazione societaria e risultanti dai bilanci approvati e depositati presso il Registro delle Imprese, deducendo che i bilanci prodotti non fossero idonei ad assolvere l’onere della prova in capo all’attore; che, costituitosi in giudizio il Fallimento della società opposta, il Tribunale di Napoli ha parzialmente accolto l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo per effetto della compensazione con l’importo di un altro decreto ingiuntivo in favore della socia, rigettandola nel resto e condannandola al pagamento delminor importo di € 72.690,00; che il tribunale, come risulta dalla sentenza impugnata,ha ritenuto provata la pretesa della società fallita avuto riguardo, in particolare, al verbale di assemblea del 30 maggio 2015 in cui i soci, compresa l’opponente, si erano impegnati alla restituzione; che la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza qui impugnata, ha ritenuto inammissibile l’appello della socia, giudizio nel quale si è costituito ex art. 111 Cost.

CIL IMPIANTI E COSTRUZIONI S.r.l. quale assuntore del concordato fallimentare Pomilia S.r.l.; N.15625/23 R.G. Est. F. D’Aquino che, in particolare, il giudice di appello ha ritenuto che l’appellante non avesse impugnato compiutamente la ratio decidendi della sentenza di primo grado, in quanto gli importi delle poste a credito erano stat i riportati nella nota integrativa del bilancio , non oggetto di contestazione da parte dell’appellantee che la delibera di approvazione del bilancio non era stata impugnata, profili assorbenti rispetto alla contestazione relativa al verbale di assemblea del 30 maggio 2015, nonché ritenendo irrilevanti le ulteriori prove addotte; che ha proposto ricorso per cassazione la socia , affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso la bancae che è stata emessa proposta di definizione accelerata, opposta dalla ricorrente;

CONSIDERATO CHE Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e/o errata applicazione dell’art.342 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto inammissibile l’appello della ricorrente; che con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art.342 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata non ha valorizzato le prove addotte dalla appellante, in particolare alcune dichiarazioni testimoniali (teste Piccolo Cinzia), essendo state chiaramente enunciate le ragioni relative alla pregnanza di tale fonte di prova; che parte ricorrente, con istanza in data 5 dicembre 2024, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, allegando scrittura transattiva, sottoscritta dalla sola ricorrente, con compensazione delle spese e rinuncia al vincolo di solidarietà da parte de i difensori ex art. 13, comma 8, l. n. 247/2012;

N.15625/23 R.G. Est. F. D’Aquino che, pertanto, deve ritenersi che il ricorso sia inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente, manifestando la rinuncia il difetto di interesse all’impugnazione; che, stante l’esito della controversia, sussistono ragioni per compensare le spese del giudizio di legittimità e che non vi sono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato (Cass., n. 20697/2021); che non essendovi conformità della decisione alla proposta di definizione accelerata, non vi è luogo alle pronunce di cui all’art. 380- bis, terzo comma, cod. proc. civ.;

P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; dichiara integralmente compensate tra le parti