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Ordinanza — n. 33917/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses usury claim against bank for insufficient appellate reasoning on interest rates.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33917/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the Court of Appeal's judgment lacked sufficient constitutional motivation regarding usury claims. Although the lower court found no usury based on expert evidence and the 'protective clause,' the appellate court failed to explicitly justify why the interest rates did not violate the legal threshold at the time of contract signing. Consequently, the court ruled that the procedural defect rendered the appeal inadmissible rather than remanding the case for a new factual assessment.

Regesto Legislator

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Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.; Art. 360, c. 1, n. 5 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the lower court's judgment lacks the minimum constitutional motivation required to justify the decision on the merits, even if the logical path is evident.

Parole chiave

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usury claim dismissal insufficient motivation constitutional minimum appellate review protective clause interest rate cap procedural inadmissibility usura

Disposizioni normative citate

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Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo del ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 360, c. 1, n. 5 c.p.c.
Con il primo motivo del ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 96, third comma c.p.c.
La condanna alle somme di cui al terzo comma dell’art. 96 cod.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
civ.in favore del controricorrente, nonché all’importo ulteriore di € 2.500,00 in favore della Cassa delle Ammende; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art.
Legge n. 108/96
art. 1815 cod. civ
art. 1346 cod. civ
civ., violazione dell’art. 1346 cod. civ.
art. 96 cod. proc. civ
La condanna alle somme di cui al terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., n. 8053/2014
Cass., Sez. U., n. 32001/2022
D’Aquino alla conferma della proposta di definizione accelerata, quantificata in via equitativa in relazione alla liquidazione delle spese legali (Cass., Sez. U., n. 32001/2022; Cass., n.
Cass., n. 34693/2022
32001/2022; Cass., n. 34693/2022), come da dispositivo, così come viene equitativamente determinata la somma di danaro di cui al quarto comma del medesimo articolo, anch’essa come da dispositivo.
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13917/2023R.G. proposto da: SARTI SERGIO (C.F. SRTSRG46E16E463L), TACCONI ULTIMA (C.F. TCCLTM46T68I449Y), rappresentati e difesi dall’Avv. ALESSANDRO PONTREMOLI (C.F. PNTLSN70P02I449D) e d all’Avv. Prof. BRUNO SPAGNA MUSSO (C.F. SPGBRN46T25F839) in virtù di procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliati presso gli indirizzi PECdei difensori e –ricorrenti – contro Oggetto: contratti bancari – usura - esclusione N.13917/23 R.G. Est. F. D’Aquino DEUTSCHE BANK MUTUI S.p.A. (C.F. 08226630153), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti GIAMMARIA CAMICI (C.F.

CMCGMR50E29H501Y) e DANIELE MAGNANI (C.F. MGNDNL58A13B157B) in virtù di procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliata presso gli indirizzi PEC dei difensori e - c ontroricorrente – avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova n. 1335 /202 2 , pubblicata il 23 dicembre 2022, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 dicembre 2024 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino. RILEVATO CHE 1. SARTI SERGIO e TACCONI ULTIMA hanno convenuto davanti al Tribunale della Spezia DEUTSCHE BANK MUTUI S.p.A., deducendo di avere sottoscritto in data 18 novembre 2005 un contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile dell’importo di € 200.600,00 ; gli attori hanno dedotto che il tasso di mora, pari al 7,50%, pari a tre punti oltre il tasso annui nominale (TAN), fosse superiore al tasso soglia, nonché hanno dedotto cheil cumulo di interessi corrispettivi e moratori aveva portato a un tasso effettivo globale (TEG)pari al 10,395%, cui doveva sommarsi l’incidenza della spesa per insoluto; deducendosi , pertanto, la conversione del contratto di mutuo da oneroso a gratuito, i ricorrenti hanno chiesto dichiararsi la nullità delle pattuizioni ex art. 1815 cod. civ. e la restituzione di quanto indebitamente versato, somma quantificata –come risulta dalla sentenza impugnata – in € 50.000,00 .

2. Il Tribunale della Spezia, a seguito di CTU, ha accolto parzialmente la domandain relazione al minor importo di € 145,92 con riferimento a cinque rate di mutuo corrisposte in ritardo. N.13917/23 R.G. Est. F. D’Aquino 3. La Corte di Appello di Genova, con la sentenza qui impugnata, ha accolto parzialmente l’appello dei consumatori in punto spese, confermando nel resto la sentenza del giudice di primo grado. Ha ritenuto il giudice di appello che correttamente la CTU avesse escluso la natura usuraria degli interessi, sia corrispettivi, sia moratori, anche tenuto conto dell’incidenza della commissione per estinzione anticipata, avuto riguardo al momento della pattuizione; ha , poi, escluso che fossero stati pattuiti interessi anatocistici, essendo gli interessi del piano di ammortamento calcolati solo sul capitale residuo, senza che ricorra l’indeterminatezza delle condizioni economiche.

La sentenza impugnata ha, infine, rilevato come fosse operante nel caso di specie la clausola di salvaguardia, volta a impedire che gli interessi successivamente applicati risultassero superiori al la soglia usuraria , clausola ritenuta legittimadal giudice di appello.

4. Hanno proposto ricorso per cassazione gli appellanti , affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso la banca.

5. E’ stata emessa proposta di definizione accelerata, opposta dai ricorrenti, i quali hanno depositato memoria. Il controricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo del ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 1 e 2 l. n. 108/96, degli artt. 1418 e 1815, secondo comma, cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto irrilevanti gli interessi di mora al momento della loro pattuizione. Osservano i ricorrenti che il giudice di appello, conformemente alle valutazioni del giudice di primo grado, non ha dato rilievo alla natura usuraria degli interessi al momento della loro pattuizione, bensì a un momento successivo , osservando come il tasso soglia relativo agli interessi moratori è connesso al Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), come incrementato N.13917/23 R.G.

Est. F. D’Aquino a mente dell’art. 2, comma 4, l. n. 108/96. Rilevano, inoltre, i ricorrenti come erroneamente i giudici dei due gradi del giudizio di merito abbiano fatto riferimento alla clausola di salvaguardiae come non sia stata rilevata la nullità del contratto per indeterminatezza delle clausole.

2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 1346 cod. civ. per indeterminatezza della prestazione a carico dei ricorrenti. Osservano i ricorrenti (riprendendo una censura contenuta già nel primo motivo) che l’indeterminatezza delle condizioni contrattuali non ha messo i ricorrenti in condizione di comprendere l’effettivo contenuto dell’ammortamento, con incidenza sulla validità del contratto di mutuo.

3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. per apparenza della motivazione, non consentendo la motivazione della sentenza impugnata la ricostruzione dell’iter logico seguito ai fini della decisione.

4. La proposta di definizione accelerata del Consigliere Delegatoha concluso per l’inammissibilità del ricorso, sia in quanto a ciascuno dei tre motivi non è stata fatt a seguire l’analisi delle singole censure , essendosi il ricorrente limitato a una trattazione unitaria, sia in quanto le censure impingono nell’accertamento in fatto compiuto dal giudice di appello, rilevando, in ogni caso, che non vi sarebbe violazione del cd. «minimo costituzionale» motivazionale. E’ stata, inoltre, valorizzata la pattuizione della clausola di salvaguardia a tutela del mantenimento del tasso applicato nei limiti dei tassisoglia.

5. Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità della richiesta di decisione per assenza di procura speciale, essendo questa allegata alla memoria.

6. La proposta di definizione accelerata va confermata . Quanto al terzo motivo, il cui esame è pregiudiziale all’esame dei precedenti N.13917/23 R.G. Est. F. D’Aquino motivi, la sentenza non appare, quanto alla motivazione,al di sotto del minimo costituzionale (Cass., Sez. U., n. 8053/2014), essendo evidente il percorso logico seguito ai fini della decisione, laddove il giudice di appello ha ritenuto, sulla scorta degli accertamenti eseguiti dal CTU, che gli interessi applicati non risultassero né in violazione del tasso soglia, anche tenuto conto della clausola di salvaguardia, né di natura anatocistica, essendo stati calcolati sulla sola quota capitale in conformità alle condizioni economiche pattuite, ritenute sufficientemente determinate.

7. Il primo e il secondo motivo sono inammissibili, in quanto mirano a una diversa valutazione degli elementi di prova ai fini di un nuovo accertamento in fatto (non usurarietà degli interessi applicati e determinatezza delle condizioni contrattuali), accertamento compiuto conformemente nei due gradi del giudizio di merito. 8.Il primo motivo è, in ogni caso, infondato, nella parte in cui deduce la nullità delle clausole contrattuali per essere le stesse contrarie al tasso soglia sin dalla loro originaria pattuizione (questione sulla quale il ricorrente ritorna in memoria), in quanto – in disparte il diverso (e non emendabile in sede di legittimità) accertamento in fatto compiuto dal giudice di appello sulla scorta della CTU in atti -il giudice di appello ha dato correttamente atto della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «il mutuo ipotecario possa essere annullato se ricorrono alcuni estremi che lo riportino a superare il tasso d'usura – con riferimento al momento della pattuizione-con applicabilità di tutte le possibilità previste dalla Legge n. 108/96» (pag. 7, primo cpv. sent. imp.).La memoria non offre ulteriori utili argomenti di discussione.

9. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibilein conformità alla proposta di definizione accelerata, con condanna alle spese liquidate come da dispositivo e raddoppio del contributo unificato. La condanna alle somme di cui al terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ. consegue N.13917/23 R.G. Est. F. D’Aquino alla conferma della proposta di definizione accelerata, quantificata in via equitativa in relazione alla liquidazione delle spese legali (Cass., Sez. U., n. 32001/2022; Cass., n. 34693/2022), come da dispositivo, così come viene equitativamente determinata la somma di danaro di cui al quarto comma del medesimo articolo, anch’essa come da dispositivo.

P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 6.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, 15% per rimborso forfetario e accessori di legge; condanna, altresì, i ricorrenti al pagamento dell’importo di € 6.500,00 a termini dell’art. 96, terzo comma cod. proc. civ.in favore del controricorrente, nonché all’importo ulteriore di € 2.500,00 in favore della Cassa delle Ammende; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo un