Court remands loan contract nullity case regarding Euribor manipulation to new role pending Supreme Court ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remanded the case to a new role pending a ruling by the Supreme Court on the relationship between loan contracts and competition law violations. The appellants argued that loan contracts containing Euribor-based interest clauses were null due to the bank's participation in a cartel manipulating the benchmark. The court deferred the decision because the Supreme Court had recently referred the broader legal question regarding the 'downstream' nature of such contracts to the full bench.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36 c.p.c.; Art. 40 c.p.c.: In cases where the validity of a contract depends on the interpretation of a competition law violation whose legal characterization is currently under review by the Supreme Court, the lower court must remand the case to a new role pending the Supreme Court's decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.27704/2020 R.G. proposto da : TECNOPROJECT INVESTIMENTI SRL, AQUILOTTI DANIELE, CONGIU FABRIZIO, rappresentati e difesi dall’avv. M. Falqui -ricorrenti- contro BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA rappresentata e difesa dall’avv. M. Rossi -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CAGLIARI n. 412/2020depositata il 16.7.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2024 dal Consigliere ANDREA FIDANZIA. Il Collegio, rilevato che la Corte d’Appello, nel rigettare l'appello dei ricorrenti, ha, tra l'altro, respinto un motivo di gravame inteso a far dichiarare la nullità delle clausole contrattuali contenute nei contratti di mutuo e relative alla determinazione degli interessi in quanto frutto di intese restrittive della concorrenza consistenti nella manipolazione del parametro Euribor sul presupposto che la banca non fosse parte di quelle intese; che, recentemente, con ordinanza n. 19900/2024 è stata rimessa alla Sezioni Unite la questione se il contratto di mutuo, contenente la clausola di determinazione degli interessi parametrata all'indice Euribor, costituisca un negozio "a valle" rispetto all'intesa restrittiva della concorrenza accertata, per il periodo dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008, dalla Commissione dell'Unione Europea con decisioni del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016, o se, invece, indipendentemente dalla partecipazione del mutuante a siffatta intesa o dalla sua conoscenza dell'esistenza di tale intesa e dell'intenzione di avvalersi del relativo risultato, tale non sia, mancando il collegamento funzionale tra i due atti, necessario per poter ritenere che il contratto di mutuo costituisca lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti; che si giustifica in attesa delle SS.UU il rinvio a nuovo ruolo.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma nella camera di cons