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Ordinanza — n. 33851/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court allows appeal by remanding case after finding voluntary intervention cures procedural defect.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33851/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court remanded the case to the Court of Appeal of L'Aquila, overturning the lower court's dismissal of the appeal. The appellants argued that their necessary co-appellant's late intervention before the scheduled hearing cured the defect of missing contradictory proceedings. The court agreed, ruling that voluntary participation by a necessary co-litigant prior to the hearing date satisfies the purpose of the integration order and prevents inadmissibility.

Regesto Legislator

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Art. 331 cod. proc. civ.; voluntary intervention by a necessary co-litigant before the hearing date cures the defect of missing contradictory proceedings and prevents the inadmissibility of the appeal.

Parole chiave

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necessary co-litigant contradictory proceedings integration order cure of defect inadmissibility of appeal voluntary intervention procedural defect separazione dei coniugi

Disposizioni normative citate

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Art. 331 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE: - con l’unico motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 331 cod.
art. 331 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE: - con l’unico motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 331 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. 22 marzo 2001, n. 4161
Cass. 22 marzo 2001, n. 4161; Cass.
Cass. 28 ottobre 1994, n. 8895
Cass. 6 dicembre 2006, n. 26156
Cass. 19 settembre 2022, n. 27388
Cass. 19 settembre 2022, n. 27388; Cass., Sez.
Cass., Sez. Un., 1° febbraio 2021, n. 2155
27388; Cass., Sez. Un., 1° febbraio 2021, n. 2155; Cass.
Cass. 16 giugno 2020, n. 11675
2155; Cass. 16 giugno 2020, n. 11675; Cass., Sez.
Cass., Sez. Un., 27 novembre 2019, n. 31024
11675; Cass., Sez. Un., 27 novembre 2019, n. 31024); -la sentenza impugnata va, pertanto, cassata con riferimento al motivo del ricorso accolto e rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di L’Aquila, in diversa composizione
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5767/2022R.G. proposto da Giacomozzi Bruno e Ciaffoni Concettina, rappresentatie difesi da ll’ avv. Paolo Vecchioli, con domicilio eletto presso il suo studio sito in L’Aquila, viale Beato Cesidio, 49 -ricorrenti - contro Popolare Bari NPLS 2016 s.r.l. -intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila n. 1473/2021 , depositata il 5 ottobre 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 novembre 2024dal Consigliere Paolo Catallozzi; RILEVATO CHE: - Bruno Giacomozzi e Concettina Ciaffoni propo n gono ricorso per cassazione avverso la sentenza della C orte di appello di L’Aquila, depositata il 5 ottobre 2021 , che ha dichiarato inammissibile il loro Oggetto:giudizio di appello -contraddittorio appello per la riforma della sentenza del Tribunale di Teramo che aveva dichiarato l’inefficacia nei confronti della Prelios Credit Servicing s.p.a., quale mandataria della Popolare Bari NPLS 2016 s.r.l., ai sensi dell’art.2901 cod. civ., degli atti con cui essi ricorrenti avevano sciolto il regime di separazione accedendo aquello di comunione legale con riferimento ad alcuni beni e conferito tali beni in un fondo patrimoniale all’uopo costituito; - la Corte di appello ha rife rito che la decisione di primo grado si fondava sull’accertamento dell’esistenza di una ragione di credito dell’attrice, derivante da tre anticipazioni della Banca Tercas in favore della Val Vibrata Ornaments s.r.l., delle cui obbligazioni Bruno Giacomozzi era garante, anteriore rispetto all’atto dispositivo in oggetto, dell’eventus damnie della scientia damni; - ha, quindi, dichiarato inammissibile il gravame proposto dal solo Bruno Giacomozzi in ragione della mancata ottemperanza dell’ordine del giudice di integrare il contraddittorio nei confronti di Concettina Ciaffoni nel termine perentorio assegnatogli, non ritenendo che l’intervento da quest’ultima spiegato successivamente allo spirare di tale termine avesse efficacia sanante; -ha, peraltro, osservato, per completezza, che il gravame non sarebbe stato meritevole di accoglimento condividendo la decisione assunta nel merito dal giudice di primo grado; -il ricorso è affidato a un motiv o ; -la Popolare Bari NPLS 2016 s.r.l. non spiega alcuna difesa;

CONSIDERATO CHE: - con l’unico motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 331 cod. proc. civ., per aver la sentenza impugnata escluso che l’intervento nel giudizio di appello spiegato da Concettina Ciaffoni, litisconsorte necessaria, avesse effetto sanante del vizio rappresentato dal mancato ottemperamento da parte dell’appellante dell’ordine di integrazione del contraddittorio entro il termine perentorio assegnatogli dalla Corte di appello, benché avvenuto prima dell’udienzafissata con l’ordinanza che aveva disposto siffatto ordine; -il motivo è fondato; -ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ. qualora la sentenza pronunciata tra piùparti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti non sia impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l'integrazione del contradittorio, al fine di garantire l’unità del giudizio di impugnazione con la presenza di tutte le parti che hanno partecipato al precedente grado, e qualora nessuna delle parti provvede all’integrazione nel termine fissato dichiara l’inammissibilità dell’impugnazione; - l ’ omessa citazione in grado d'appello di taluno dei litisconsorti necessari, dunque, non produce di per sé l ’ inammissibilità dell'impugnazione, ma fa sorgere soltanto l'obbligo, per il giudice, di disporre e, per le parti, di eseguire l'integrazione del contraddittorio nel termine perentorio stabilito dal primo; - è stato evidenziato che l'inammissibilità è ugualmente esclusa nel caso di intervento volontario nel giudizio del litisconsorte pretermesso nei cui confronti l’integrazione è stata disposta, in quanto lo scopo cui tende l’ordine di integrazione del contraddittorio, ossia la partecipazione dal giudizio di appello di tutti i soggetti legittimati, è ugualmente raggiunto anche indipendentemente dall’ottemperanza dell’ordine del giudice (cfr.

Cass. 22 marzo 2001, n. 4161; Cass. 28 ottobre 1994, n. 8895); - per l’esattezza, l’intervento del litisconsorte necessario è idoneo a evitare la sanzione dell’inammissibilità dell’impugnazione per mancata tempestiva ottemperanza dell’ordine di integrazione del contraddittorio qualora tale intervento avvenga prima della data dell'udienza fissata nell'ordinanza di integrazione(cfr. Cass. 6 dicembre 2006, n. 26156 ); -nel caso in esame, emerge dagli atti che l’intervento del litisconsorte è avvenuto per l’udienza immediatamente successiva a quella in cui è stato disposto l’ordine di integrazione del contraddittorio, per cui, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, l’appello non può essere considerato inammissibile; -non concludenti sono, poi, le considerazioni della Corte di appello in ordine alla infondatezza dei motivi di gravame formulati, in quanto ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici a seguito della dichiarazione di inammissibilità del gravame, cui consegue la perdita della potestas iudicandi , per cui la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo invece tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità la quale costituisce la vera ragione della decisione (cfr.

Cass. 19 settembre 2022, n. 27388; Cass., Sez. Un., 1° febbraio 2021, n. 2155; Cass. 16 giugno 2020, n. 11675; Cass., Sez. Un., 27 novembre 2019, n. 31024); -la sentenza impugnata va, pertanto, cassata con riferimento al motivo del ricorso accolto e rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di L’Aquila, in diversa composizione

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso ; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di a