Italian Supreme Court dismisses appeal; insurance costs count for usury rate threshold under Art. 644 Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected Santander Consumer Bank's appeal against a lower court ruling that ordered the bank to repay €5,300.63 to the borrower for usurious interest. While the bank argued that insurance premiums should be excluded from the global effective interest rate calculation based on specific banking instructions, the court held that Article 644 of the Penal Code requires all costs, including insurance, to be included. The court determined that secondary banking instructions cannot override the primary statutory mandate to count all charges against the usury threshold.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1815 cod. civ.; Art. 644, comma 4, cod. pen.; L. 7 marzo 1996, n. 108; The global effective interest rate for usury threshold verification must include insurance costs, as secondary banking instructions cannot derogate from the primary statutory requirement to count all charges.
Parole chiave
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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7389/2022R.G. proposto da Santander Consumer Bank s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa da gli avv. Marco Rizzo, Francesca Andrea Cantone e Stefania Pazzaglia -ricorrente - contro Boscolo Cegion Antonietta -intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 2293 /20 2 1 , depositata il 7 settembre 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 novembre 2024dal Consigliere Paolo Catallozzi; RILEVATO CHE: - la Santander Consumer Bank s.p.a. propon e ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia , depositat a il 7 settembre 2021, di reiezione del suo appello per la riforma Oggetto:mutuo -usura - costo di assicurazione dell’ordinanza del locale Tribunale che la aveva condannata alla restituzione in favore di Antonietta Boscolo Cegion della somma di euro 5.300,63, indebitamente riscossa in esecuzione di un contratto di finanziamento contenente clausola di determinazione degli interessi dovuti in misura usuraria; - la Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado evidenziando, in particolare, che ai fini dell’individuazione del tasso effettivo globale dell’operazione, rilevante ai fini della verifica del rispetto del cd. tasso soglia, doveva tenersi conto anche degli oneri assicurativi pattuiti; -il ricorso è affidato a un motivo; -Antonietta Boscolo Cegion non spiega alcuna difesa; -la ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE: -con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione de gli art t . 1815 cod. civ., 644 cod. pen., 2 l. 7 marzo 1996, n. 108, e 2 bisl. 28 gennaio 2009, n. 2, per aver la sentenza impugnata ritenuto che gli oneri assicurativi concorressero alla determinazione del tasso effettivo globale del finanziamento benché il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 26 marzo 2009, applicabile al caso in esame ratione temporis, disponeva che ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia dovevano applicarsi le relative Istruzioni emanate dalla Banca d’Italia e tali Istruzioni escludevano tali oneri dal computo del tasso effettivo globale; -il motivo è infondato; -è orientamento di questa Corte (cfr.
Cass. 26 giugno 2024, n. 18221; Cass. 24 ottobre 2023, n. 29501) quello per cui ai fini della valutazione in ordine al rispetto del tasso soglia fissato in attuazione della l.n. 108 del 1996 nel tasso effettivo globale dell’operazione in esame deve essere conteggiato anche il costo dell'assicurazione, laddove, come nel caso in esame,sostenuto dal debitore per ottenere il credito; - infatti, ai sensi dell’art. 644, quarto comma, c od . p en ., per la determinazione del tassodi interesse usurario deve tenersi conto di tutte le commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle perimposte e tasse, collegate all’erogazione del credito; - è stato evidenziato che non è decisiva, in senso contrario, l’indicazione di segno opposta contenuta nelle richiamate Istruzioni di vigilanza, in quanto la disciplina primaria del tasso soglia è contenuta nell’art. 2 l.n.108 del 1996, che non introduce una deroga all’art. 644 cod. p en ., e le Istruzioni di Banca d’Italia, quali norme secondarie , devono necessariamente conformarsi alle norme primarie di riferimento, essendo prive di efficacia vincolant e allorché si sovrappongano al dettato onnicomprensivo dell’art. 644 c od . p en . e, pertanto,non possono intaccar ne la precisa portata precettiva ( cfr., sul punto, Cass.,Sez.
Un., 18 settembre 2020, n. 19597 ; Cass. 20 giugno 2018, n.16303); - questo Collegio non avvisa elementi per discostarsi da tale orientamento; - per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso non può essere accolto; - nulla va disposto in tema di governo delle spese processuali atteso che la parte vittoriosa non ha svolto alcuna attività difensiva
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13