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Ordinanza — n. 33848/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court partially allows appeal against bank credit registry entry, remanding case for damages assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33848/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed Manunta s.r.l.'s appeal against the Second Instance Court's dismissal of their claim for damages due to an illegal credit registry entry. While the court rejected arguments regarding the debtor's insolvency and contested debt status as irrelevant to the core issue, it found the lower court failed to explicitly rule on the illegality of the entry itself. Consequently, the judgment was quashed regarding accepted grounds and remanded to the appellate court for a new decision on damages and procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 393 c.p.c.; Art. 1230 c.c.: Where the appellate court fails to explicitly rule on the illegality of a credit registry entry despite the lower court's reasoning being compatible with its acceptance, the appeal is partially admissible, and the case is remanded for a fresh examination of damages.

Parole chiave

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Central Risk Register Credit Registry Entry Damages Assessment Appellate Review Procedural Admissibility Commercial Reputation Quashing Judgment offesa al credito

Disposizioni normative citate

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Art. 393 c.p.c.
Art. 1230 c.c.
art. 112 cod. proc. civ
139, nonché dell’art. 112 cod.
artt. 112 cod. proc. civ
e 111 Cost., nonché degli artt. 112 cod. proc. civ.
artt. 1218 cod. civ

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34476
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32432/2020R.G. proposto da Manunta s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv. Stefano Asara e Angela Maria Sechi -ricorrente - contro Mutina s.r.l., rappresentata dalla Bper Banca s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’avv. Marco Masala -controricorrente - Banco di Sardegna s.p.a. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa da ll’ avv. Gi useppe Cudoni -controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, sez. dist. di Sassari, n. 330/2020, depositata il 16 ottobre 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 novembre 2024dal Consigliere Paolo Catallozzi; Oggetto:illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi RILEVATO CHE: -la Manunta s.r.l. propon e ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, sez. dist. di Sassari, depositata il 16 ottobre 2020, di reiezione dell’appello per la riforma della sentenza del Tribunale di Tempio Pausania che aveva respinto l a su a (all’epoca, Manunta s.p.a.) domanda di risarcimento dei danni avanzat a nei confronti della Mutina s.r.l. e della Banco di Sardegna s.p.a. per illecita segnalazione del proprio nominativo presso la Centrale dei Rischi gestita dalla Banca d’Italia; - la Corte di appello ha dato atto che a sostegno della domanda l’odierna ricorrente aveva allegato che:aveva intrattenuto con la Banco di Sardegna s.p.a. rapporti di conto corrente e di affidamento che erano cessati a seguito del recesso operato dalla banca in data 31 maggio 1994; con tale atto la banca aveva chiesto il pagamento dei saldi dei predetti conti, indicat i , rispettivamente, in lire 1.669.284.941 e lire 480.179.189; a seguito dell’esperimento dell’azione giudiziale volta all’accertamento della indebita annotazione di alcune poste per interessipassivi, il Tribunale adito aveva rideterminato il credito della banca in lire 129.502.745, con sentenza confermata in sede di appello; ciononostante la bancanon aveva provveduto alla cancellazione della segnalazione del nominativo della società ricorrente presso la Centrale dei Rischi gestita dalla Banca d’Italia, iscritto anche su segnalazione della Mutina s.r.l., impresa di cartolarizzazione dei crediti facente parte del gruppo Bper e verosimile cessionaria del credito , nonostante plurime diffide; l’illegittima segnalazione aveva causato danni alla società ricorrente per impossibilità di accedere ad altri finanziamenti e lesione dell’immagine; -la Corte territoriale ha, poi, riferito che il giudice di primo grado aveva respinto la domanda attorea in ragione della mancata dimostrazione dei danni lamentati e della loro riconducibilità all’iscrizione nella Centrale dei Rischi e alla permanenza di tale iscrizione;-ha, quindi, respinto il gravame confermato la decisione del Tribunale; -il ricorso è affidato a cinque motivi; -resistono, con distinti controricorsi, sia la Manunta s.r.l. (già Manunta s.p.a.), sia la Banco di Sardegna s.p.a. -la ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE: - con il primo motivo la ricorrent e denuncia la violazione e/ o falsa applicazione degli artt. 1218, 2043, 2050 e 2059 cod. civ., 2 e 41 Cost., 132, quarto comma, cod. proc. civ. e 111, sesto comma, Cost., con riferimento agli artt. 1.5 della Circolare della Banca d’Italia 1° febbraio 1991, n. 139, nonché dell’art. 112 cod. proc. civ., per aver la Corte di appello omesso di valutare l’esistenza di uno stato di insolvenza riferibile alla società segnalata, richiesto dalla normativa di settore per l’iscrizione a sofferenza del credito esistente nei confronti di quest’ultima, benchétale credito fosse stato contestato giudizialmente; - lamenta, altresì, l’omessa pronuncia in ordine alla domanda di accertamento della illegittimità della segnalazione presso la Centrale dei Rischi; -con il secondo motivo si duole della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218, 2043 e 2059 cod. civ., 2 e 3 Cost., 185 e 595 cod. pen. 112 e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 111 Cost., nonché degli artt. 112 cod. proc. civ. e 1218, 1226 e 2043 cod. civ., per aver la sentenza impugnata escluso il dedotto danno reputazionale e all’immagine trascurando di esaminare le circostanze e gli argomenti di prova indicati dalla parte e non aver proceduto a una valutazione equitativa dello stesso; - con il terzo motivo critica la sentenza di appello per violazione e/o falsa applicazione dell’artt. 1218 cod. civ. e degli artt. 112 cod. proc. civ. e 1218, 1226 e2043 cod. civ., nella parte in cui ha escluso che le prove offerte fossero idonee a provare, anche attraverso il ragionamento presuntivo, l’incidenza della segnalazione sui progetti di investimento della società segnalata e non ha proceduto a una valutazione equitativa deldanno; - con il quarto motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e degli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 111 Cost., per aver la Corte territoriale omesso una statuizione in ordine alla domanda di accertamento della illegittimità della iscrizione a sofferenza nella Centrale dei Rischi e di cancellazione della stessa, pur avendo riconosciuto in motivazione l’illegittimità di tale segnalazionee, comunque, omesso una motivazione sul punto; -con l’ultimo motivo censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 82, 91 e 132secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 111 Cost., nella parte in cui ha condannato la società ricorrente alla rifusione per intero delle spese di entrambi i gradi di giudizio senza alcuna motivazione; - il primo e il quarto motivo vanno esaminati prioritariamente e sono fondati, nei limiti di cui in motivazione; -parte ricorrente ha dato atto di aver chiesto al giudice di primo grado l’accertamento della illiceità, sin dall’origine e retroattivamente, dell’iscrizione e della esposizione a sofferenza nella Centrale dei Rischi eseguita nei suoi confronti su segnalazione della Banco di Sardegna s.p.a. e dell’obbligo di quest’ultima e della Mutina s.r.l. di chiedere alla Banca d’Italia la cancellazione di tali segnalazioni con decorrenza dalla prima segnalazionee di aver formulato motivo di appello con il quale aveva impugnato la sentenza del Tribunale per omessa pronuncia in ordine a tali domande; -la Corte di appello, tuttavia, non si è espressamente pronunciata su tale motivo di appello e, dunque, sulle sottese domande proposte in primo grado, ritenendo che la mancataprova di danni, da lesione alla reputazione commerciale o patrimoniali, conseguent i a lle dedotte segnalazioninon consentiva l’accoglimento della domand a risarcitori a proposta; - ci ò, benché abbia osservato nella parte motiva che « al Banco di Sardegna s.p.a. potrebbe al più imputarsi il mantenimento della segnalazione per l’intero importo, invece che per la minor somma, pagata dalla società Manunta nel giugno 2004, per il periodo dalla data della pubblicazione della sentenza d’appello fino alla effettiva cancellazione, avvenuta il 31-12-2008, ovvero sia per quasi due anni, mentre alla società Mutina potrebbe addebitarsi l’iscrizione della sofferenza in assenza del debito denunciato»; -da quanto precede consegue che deve escludersi che una pronuncia sulle domande di accertamento della illiceità della segnalazione sia stata implicitamente resa dalla Corte di appello, in quanto la impostazione logico-giuridica della pronuncianon risulta incompatibile con l’accoglimento delle domande avanzate e su cui manca una espressa pronuncia; - inammissibile è, invece, il primo motivo nella parte in cui si duole della omessa valuta zione del l’esistenza d ello stato di insolvenza riferibile alla società segnalata e della circostanza che il credito segnalato era contestato giudizialmente; -infatti, tali circostanze risultano essere estranee alla ratio decidendi , fondata, come riferito, sull’assenza di danni conseguenti alle contestate iscrizioni nella Centrale dei Rischi; -il secondo e il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili; -le doglianze si risolvono, nella sostanza, in una critica alla valutazione degli elementi probatori effettuata dal giudice di merito che è rimessa al suo potere discrezionale e non può essere sindacata in questa sede per motivi di violazione o falsa applicazione della legge(cfr.

Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34476); - all’accoglimento del primo motivo, nei sensi riferiti, e del quarto motivo segue l’accoglimento dell’ultimo motivo, concernenti il regolamento delle spese processuali dei gradi di giudizio di merito, in quanto strettamente conseguenziale; -la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento ai motiv i accoltie rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Cagliari , in diversa composizione

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo, nei limiti di cui in motivazione, e il quarto motivo di ricorso; dichiara inammissibili il secondo e il terzo e assorbito il quinto;cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motiv i accolt i e rinvia