Italian court dismisses appeal by default administrator for missing long appeal deadline despite late notice.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Luca Benvenuti's appeal against the bankruptcy of Geosats r.l., ruling the appeal inadmissible due to the expiration of the long appeal period. Benvenuti argued that late notification of the first-instance judgment should have extended the appeal window under Article 327 of the Code of Civil Procedure, claiming he was unaware of the proceedings. The court held that the long deadline expired on September 7, 2020, and since Benvenuti failed to prove the nullity of the citation or notification required to suspend this deadline, the short appeal period had already lapsed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 325, 327, 292 c.p.c.: The long appeal period expires independently of notification; a party in default must prove the nullity of the citation or notification to suspend this period, failing which the short appeal period runs from the publication date.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
24 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26541 R.G.anno 2022 proposto da: Benvenuti Luca, rappresentatoe difeso dall’avvocato Fabio Pancaldi e dall’avvocato Nicolò Tabanelli; ricorrente contro Fallimento Geosats.r.l., rappresentatoe difeso dall’avvocato Fabrizio Fanti; controricorrente avverso la sentenza della Corte di appello Bolognadeliberata il 5 luglio 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del14 novembre 2024 dal consigliere relatore Massimo Falabella. FATTI DI CAUSA Sez. I–RG 26541/2022 camera di consiglio14.11.2024 1.
─ Luca Benvenuti ha proposto appello nei confronti del fallimento Geosat s.r.l. contro la sentenza del Tribunale di Bologna che, accogliendo la domanda della curatela , lo aveva condannato in contumacia al risarcimento di danni per gli atti di mala gestio da lui posti in essere quale amministratore della società in bonis. 2. ─ Nella resistenza del fallimento, la Corte di appello ha dichiarato inammissibile il gravame, siccome proposto dopo lo spirare del termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c.. 3. ― Ricorre per cassazione, con un unico motivo, Benvenuti; resiste con controricorso la procedura concorsuale.
Il ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ― Il ricorrente denuncia la violazion e e falsa applicazione d egli artt. 325, 327 e 292 c.p.c.. Egli lamenta che non si sia tenuto conto dell'applicabilità al contumace dell'ordinaria disciplina di decorrenza del termine breve di impugnazione, laddove al detto contumace sia notificata la sentenzarelativa a processo di cui lo stesso risulti essere incolpevolmente ignaro; si duole, inoltre, dell ’erroneità dell'affermazione, formulata dalla Corte di appello , secondo cui la notifica della sentenza aveva avuto luogo per il promovimento dell'esecuzione forzata:si deduce, in proposito, essere indifferente lo scopo processuale in vista del quale la notifica sia attuata. 2.
― Il motivo è infondato. Il termine lungo, decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, è pacificamente scaduto il 7 settembre 2020, mentre l’appello è stato notificato il 16 ottobre successivo.Secondo quanto è esposto nellasentenza impugnata, Benvenuti aveva dedotto che in data 4 agosto 2020ebbe luogo il deposito presso la casa comunale della sentenza di primo grado, notificata ex art. 143 c.p.c.: la Corte di appello ha tuttavia esclusoche l’attuata notificazione fosse idonea determinare una posticipazione del termine per l’impugnazione.
Sez. I–RG 26541/2022 camera di consiglio14.11.2024 L’odierno ricorrente ha invocato, avanti alla Corte di appello e in questa sede di legittimità, il disposto dell’art. 327, comma 2 c.p.c. , secondo cui la decadenza dall’impugnazione per consumazione del termine lungo non ha luogo «quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o dalla notificazione di essa o per nullità della notificazione degli attidi cui all’articolo292». Va osservato, al riguardo,che, per la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la valida notificazione della sentenza al contumace involontario, anche se intervenuta successivamente al decorso dell'anno dalla pubblicazione della sentenza, è certamente idonea a far decorrere il termine breve per proporre impugnazione;a tal fine devono peròsussistere sia la condizione oggettiva della nullità degli atti di cui all'art. 327, secondocomma, c.p.c.. sia quella soggettiva della mancata conoscenza del processo a causa di detta nullità: la relativa prova spetta, poi,al contumace, salvo il caso d'inesistenza della notificazione, la quale pone a carico di chi eccepisca che la parte ebbe di fatto conoscenza del giudizio l'onere di fornire la relativa prova (Cass.
Sez. U. 22 giugno 2007, n. 14570; Cass. 6 aprile 2018, n. 8593 ; Cass. 5 novembre 2013, n.24763). Ora, la Corte di appello ha osservato che Benvenuti non aveva allegato alcuna di dette circostanze e avanti a questo Giudice di legittimità lo stesso ricorrente non ha in alcun modo confutato ta le rilievo. E’conseguentemente escluso che, nel caso in esame, il termine per appellare possacoincidere con quello, breve, di cui al cit. art. 327, comma 2, c.p.c.. Dopodiché, quale che fosse il valore giuridico da assegnare alla notificazioneposta in atto (la quale aveva avuto ad oggetto il precetto e la copia esecutiva della sentenzadi primo grado) , è certo che essa non potesse neutralizzare l’effetto del l’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado: effetto che si era determinato Sez.
I–RG 26541/2022 camera di consiglio14.11.2024 in ragione della compiuta decorrenza, in data 7 settembre 2020, del termine lungoper impugnare. Infatti, a i sensi dell'art. 327 c.p.c., la decadenza dall'impugnazione per decorso del termine lungo (oggi semestrale) dalla pubblicazione della sentenza, si verifica «indipendentemente dalla notificazione», e pertanto anche nel caso in cui ― effettuata la notificazione della sentenza ― il termine breve di impugnazione ex art. 325 c.p.c. venga a scadere in un momento successivo alla scadenza del termine(Cass. 30 marzo 2016, n. 6187;
Cass. 16 giugno 2000, n. 8191; Cass. 11 luglio 1981,n. 4508) . 3. ― Il ricorso è respinto. 4. ― Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi,liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrent e, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il rico