Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 33756/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court remands case to lower court regarding validity of mortgage loan and revocatory action.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 33756/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione granted the appeal against the bankruptcy court's rejection of a privileged mortgage claim. The lower court found that a portion of the funds was merely a temporary debt restructuring without actual transfer of property, while another portion was already satisfied by prior payments. The Supreme Court ordered a remand to the lower court to address the specific legal issues regarding the loan's validity and the necessity of a revocatory action.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Artt. 1418, 1424, 1813 c.c.; Art. 360 c.p.c.: When a loan lacks the essential element of delivery of funds, it may be deemed a mere temporary suspension of debt rather than a novation, requiring a new examination of the creditor's standing and the applicability of revocatory actions.

Parole chiave

Generato dall'IA
mortgage loan validity bankruptcy insolvency proceedings delivery of funds requirement revocatory action debt restructuring privilege mortgage claim remand to lower court soddisfacimento del credito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedegli artt.1418 e 1424 e 1813 cod.
Art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,“relativamente al rapporto di finanziamento ipotecario del 27.3.2007, per omesso esame da parte del Giudicante della mancata proposizione dell’azione revocatoria”.
Art. 1418 c.c.
Art. 1424 c.c.
Art. 1813 c.c.
art. 1852 c.c
In una tale evenienza, in effetti, l'accordo tra banca e cliente esclude la stessa eventualità di consegna e trasferimento di proprietà delle somme: la posta compiuta "in dare" sul conto comporta - ai sensi e per gli effetti dell'art. 1852 c.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 1517/2021
Ordinanza n. 18903/2024
mutuo solutorio e al contrasto registratosi nella giurisprudenza di questa Corte, con ordinanza n. 18903/2024 è stata rimessa alla Prima Presidente la decisione per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 1807-2022 r.g. proposto da: RED SEA SPV S.r.l. (C.F. e P.I. 04938320266), tramite la mandataria PRELIOS CREDIT SERVICING S.p.a. - ricorrente - contro FALLIMENTO PETTINATURA ITALIANA Spa in liquidazione (C.F. 00162440028) in persona del Curatore dott.ssa Daniela Ortelli - controricorrente - avversoil decreto del Tribunale di Biella, depositato in data 14.12.2021 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/11/2024 dal Consigliere dott. Roberto Amatore; FATTI DI CAUSA 1.Con il decreto impugnato il Tribunale di Biella ha rigettato l’opposizione allo stato passivo avanzata, ai sensi degli artt. 98 e 99 l. fall., da RED SEA SPV S.r.l., rappresentata dalla mandataria PRELIOS CREDIT SERVICING S.p.a., nei confronti del FALLIMENTO PETTINATURA ITALIANA Spa in liquidazione, avverso il provvedimento del g.d. che aveva rigettato l’istanza di insinuazione al passivo per euro 955.542,32, in via privilegiata ipotecaria, accogliendo integralmente le osservazioni prospettate dal curatore secondo le quali “in presenza di un’operazione che, lungi dall’essere un reale contratto di mutuo, si risolve nel riscadenziamento dei termini di adempimento del debito preesistente (linea di credito originaria) e che, quindi, poiché la domanda viene presentata per un credito da mutuo che è nullo, la stessa non può essere ammessa per carenza di titolo sottostante”.

Il Tribunale ha infatti osservato e rilevato che: (i) occorreva formulare adesione ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità da ultimo nell’arresto rappresentato da Cass. n. 1517/2021, secondo cui “lungi dal realizzare spostamenti di danaro, trasferimenti patrimoniali e consegne, il "ripianamento" di un debito a mezzo di nuovo "credito" - che la banca già creditrice realizzi mediante accredito della somma su un conto corrente gravato di debito a carico del cliente – viene propriamente a sosta nziare un'operazione di natura contabile.

Con una coppia di poste nel conto corrente - una in "dare", l'altra in "avere" - per l'appunto intesa a dare corpo ed espressione a una simile dimensione. In una tale evenienza, in effetti, l'accordo tra banca e cliente esclude la stessa eventualità di consegna e trasferimento di proprietà delle somme: la posta compiuta "in dare" sul conto comporta - ai sensi e per gli effetti dell'art. 1852 c.c. - un'automatica e immediata modifica del saldo ex art. 1852 c.c.: così precludendo ogni possibile ed eventuale sua utilizzabilità da parte del cliente, ma non eliminando la sostanza del debito. (…) Ne consegue che si tratta di patto per sé stesso inidoneo a supportare - da solo - una domanda di ammissione al passivo che abbia ad oggetto la restituzione di somme di danaro (nel caso, la domanda di ammissione non potrebbe che fare riferimento al titolo che in origine è stato alla base”; (ii) ritenuta pertanto condivisibile tale ricostruzione, occorreva dunqueverificare se nel caso in esame sussistessero gli elementi indicati dalla Suprema Corte, ossia se con il contratto stipulato il 27/3/2007 vi fosse stata o meno la effettiva messa a disposizione di liquidità a favore della società ed inoltre se vi fossela prova di un accordo tra la banca ed il cliente tale daescludere, anche solo per una parte delle somme, la stessa eventualità della consegna e dunque del trasferimento di proprietà al mutuatario; (iii) nel caso di specie risultava documentalmente provato che gran parte delle somme oggetto dell’operazione non erano mai transitate effettivamente dal patrimonio della banca a quello della società poi fallita, non essendosi così verificata la “traditio” delle somme in favore della mutuataria; (iv) pertanto, in aderenza a quanto statuito dalla giuris prudenza di legittimità, per la parte corrispondente al valore di euro 1.151.272,81(pari alla somma del saldo negativo del conto corrente e dei relativi addebiti ) nessuna “traditio” si era verificata - essendo stata tale parte dell’importo destinata, come da accordo, all’integrale ripianamento della pregressa esposizione debitoria e non essendo essa mai pervenuta nella proprietà della società - , con la conseguente q ualifica zione di tale negozio quale mero “pactum de non petendo ad tempus” che, determinando una semplice “modificazione accessoria dell’obbligazione”, non ne comportava la novazione; (v) quanto all’ulteriore importo - corrispondente ad euro 359.702,19(pari alla differenza tra l’importo netto di euro 1.510.875,00 e quanto escluso in forza delle perdette argomentazioni , pari ad euro 1.151.272,81) - la domanda dell’opponente di ammissione al passivo sarebbe stata da ammetterecon riconoscimento del credito ipotecario, come richiesto dall’opponente; ( v i) tuttavia era pa rimenti incontestato ( e documentato) il fatto che dell’originario credito di euro 1.530.000,00 (assistito da ipoteca)B.P.N. avesse già avuto soddisfazione, al di fuori di ogni concorso con gli altri creditori, per un importo in linea capitale di oltre 500.000,00 euro, ben superiore dunque alla somma che potevadirsi essere stata realmente erogata in forza del contratto di mutuo in esame. 2.Il decreto, pubblicato il 14.12.2021 , è stat o impugnat o da RED SEA SPV S.r.l., tramite la mandataria PRELIOS CREDIT SERVICING S.p.a. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui il FALLIMENTO PETTINATURA ITALIANA Spa in liquidazione ha resistito con controricorso.

Il Fallimento controricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedegli artt.1418 e 1424 e 1813 cod. civ., “relativamente al rapporto di finanziamento ipotecario del 27.3.2007, per avere il Giudicante ritenuto che le somme erogate non sarebbero entrate nella disponibilità della parte mutuataria con conseguente nullità del mutuo”.

2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,“relativamente al rapporto di finanziamento ipotecario del 27.3.2007, per omesso esame da parte del Giudicante della mancata proposizione dell’azione revocatoria”.

3. Occorre disporre rinvio a nuovo ruolo. 3.1 Va infatti evidenziato che, in ordine alla questione del cd. mutuo solutorio e al contrasto registratosi nella giurisprudenza di questa Corte, con ordinanza n. 18903/2024 è stata rimessa alla Prima Presidente la decisione per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

P.Q.M.

dispone il rinvio a nuovo ru