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Ordinanza — n. 33739/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal by both parties, extinguishing the case with shared costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33739/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the litigation extinguished because both the appellant and the respondent withdrew their participation in the proceedings. Although the appellants had filed a cassation appeal against a second-instance judgment involving Maior Spv Srl, the parties subsequently submitted a joint act of withdrawal. Consequently, the court ruled that the procedural requirements for extinction were met, rendering the substantive arguments superfluous.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002: When both parties withdraw from a cassation appeal, the judgment is extinguished with shared costs, and the double contribution fee is not due as the sanction applies only to inadmissible appeals.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings shared costs double contribution fee cassation appeal azione di contestazione ritiro a seguito di transazione opposizione al matrimonio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002
Non deve disporsi il pagamento deldoppio contributo, in quanto, in tema di impugnazioni, la "ratio" dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 13636 del 2015
Cass. 25485/2018
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32413/2020 R.G. proposto da : CANTONE VINCENZO, EGIZIO MARIA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA OTTAVIANO 9, presso lo studio dell’avvocato DI LORENZO GIAMPIERO (DLRGPR70C21F839U) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro MAIOR SPV SRL, elettivamente domiciliata in BARI PIAZZA LUIGI DI SAVOIA 41/A, presso lo studio dell’avvocato PATRONI GRIFFI LEONARDO (PTRLRD67R10A662G) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LABATE ANTONIO (LBTNTN74P30H501D) -controricorrente- nonchécontro CANTONE ROSANNA, CANTONE ENERGIA SPA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n. 943/2020 depositata il 22/09/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2024 dal Consigliere MAURA CAPRIOLI. FATTI DI CAUSA Ritenuto che: Cantone Vincenzo e Egizio Maria hanno proposto ricorso per cassazione affidato a 3 motivi avverso la sentenza nr 943/2020 della Corte di appello di Ancona cui ha resistito con controricorso la società Maior s.r.l. Con atto depositato in data 15.5.2024 le partidell’odierno giudizio hanno depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio a spese compensate RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: In ragione dellarinuncia agli atti presentata da entrambe le parti ricorrono i requisiti per dichiarare l'estinzione del giudizio, con la conseguenza che diventa superflua l'indicazione dei contenuti dei motivi di ricorso e delle deduzioni svolte dalla controricorrente.

Va pertanto dichiarata ai sensi dell’art 390 e 391 c.p.c. l’estinzione del giudizio a spese compensate. Non deve disporsi il pagamento deldoppio contributo, in quanto, in tema di impugnazioni, la "ratio" dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame (nella specie, ricorso percassazione) ma non per quella sopravvenuta (Cass., n. 13636 del 2015;Cass.25485/2018).

Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002 dà pertanto atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrent i dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Spese compensate. Così deciso