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Ordinanza — n. 33738/2024 — snciv Generato dall'IA

Regional tax privilege granted to Veneto Region for car tax under Civil Code Art. 2752.3 despite not being a 'local entity'.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33738/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the Veneto Region's appeal against a bankruptcy court decision denying its tax privilege. The lower court rejected the claim because the Region does not fit the strict definition of a 'local entity' under the Civil Code. The Supreme Court reversed this, ruling that the Region qualifies for the privilege to ensure funding for its institutional duties.

Regesto Legislator

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Art. 2752, ultimo comma, c.c.; Art. 3 Cost.: The privilege for local taxes extends to Regional entities to guarantee the financial means necessary for the performance of their institutional duties, based on an extensive interpretation of 'local finance'.

Parole chiave

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regional tax privilege bankruptcy passive admission local finance law civil code interpretation constitutional autonomy aiuti aventi finalità regionale finanze regionali Stato regionale

Disposizioni normative citate

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Art. 2752, ultimo comma, c.c.
in liquidazione, ha ammesso al passivo il credito della Regione per l’importo di € 1.975,13 in chirografo, negando, tuttavia, il privilegio richiesto ex art. 2752 comma 3° c.c..
Art. 3 Cost.
Ove non si riconoscesse tale privilegio si creerebbe, infatti, una ingiustificata disparità di trattamento tra Enti territoriali aventi le medesime esigenze di conseguire i mezzi necessari ai fini istituzionali, in palese violazione dell’art. 3 Cost..
Art. 119 Cost.
Inoltre, l’art. 119 Cost disciplina in maniera unitaria la finanza dei Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
Art. 5 Cost.
L’art. 5 Cost. fa, indistintamente, riferimento alle Regioni, Province e Comuni, nel riconoscere e promuovere le autonomie locali.
Art. 2745 c.c.
art. 3 Cost
Ove non si riconoscesse tale privilegio si creerebbe, infatti, una ingiustificata disparità di trattamento tra Enti territoriali aventi le medesime esigenze di conseguire i mezzi necessari ai fini istituzionali, in palese violazione dell’art. 3 Cost..
art. 2745 c.c
art. 5 Cost
art. 2752 c.c
20/2011, norma di interpretazione autentica, ha espressamente aderito all’interpretazione giurisprudenziale estensiva della locuzione “finanza locale”, codificando il rinvio dinamico operato dall’originario testo dell’art. 2752 c.c., senza escludere la possibilità di ricomprendervi i tributi regionali.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 24836/2019
Cass. n. 24071/2021
Cass. n. 24071/2021; Cass.
Cass. n. 13714/2024
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9175/2020 R.G. proposto da : REGIONE VENETO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI ANDREA (MNZNDR64T26I804V) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati LONDEI LUISA (LNDLSU62L52L736O), PEAGNO BIANCA (PGNBNC62S60A296N), BOTTEON FRANCO (BTTFNC61L01M089S) -ricorrente- contro FALLIMENTO PEDRAZZOLI IBP SPA IN LIQUIDAZIONE -intimato- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di VICENZA n. 5526/2019 depositatoil 28/01/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/11/2024 dal Consigliere ANDREA FIDANZIA.

FATTI DI CAUSA Con decreto n. 728/2020, depositato il 28.1.2020, il Tribunale di Vicenza, in parziale accoglimento dell’opposizione ex art. 98 legge fall. proposta dalla Regione Veneto avverso il decreto del G.D. del fallimento Pedrazzoli IBP s.p.a. in liquidazione, ha ammesso al passivo il credito della Regione per l’importo di € 1.975,13 in chirografo, negando, tuttavia, il privilegio richiesto ex art. 2752 comma 3° c.c.. Il giudice di primo grado ha osservato che l’art. 2752 comma 3° c.c. rinvia al concetto normativo di “Ente locale” (art. 3 comma 1 T.U.E.L), mentre la regione non riveste tale qualifica.

Ne consegue che i suoi tributi non possono godere del regime proprio di quelli comunali e provinciali, nemmeno attraverso un’interpretazione estensiva delle disposizioni relative a questi ultimi. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione la Regione Veneto affidandolo a tre motivi. La curatela del fallimento Pedrazzoli IBP s.p.a. in liquidazione non ha svolto difese. La ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2752 ult. comma c.c., dell’art. 12 disp. prel. e dell’art. 3 Cost..

Espone, preliminarmente, la ricorrente che l’estensione ai tributi degli enti locali del privilegio generale previsto per i tributi diretti dello Stato è stata determinata dall’esigenza di porre in armonia il sistema del codice civile con la legge della finanza locale. La natura dinamica del rinvio codicistico alla legge della finanza locale consente di estendere l’applicazione del privilegio anche per i tributi istituiti da leggi successive al codice civile, le cui relative funzioni siano state trasferite dallo Stato agli enti territoriali.

Rientrano in tale categoria anche i tributi della Regione, ente locale che all’epoca dell’entrata in vigore del codice civile non era ancora stato istituito. Ove non si riconoscesse tale privilegio si creerebbe, infatti, una ingiustificata disparità di trattamento tra Enti territoriali aventi le medesime esigenze di conseguire i mezzi necessari ai fini istituzionali, in palese violazione dell’art. 3 Cost.. Effettuata tale premessa, la ricorrente deduce che la tassa automobilistica costituisce una rilevante entrata dell’erario regionale, con la conseguenza che il mancato riconoscimento del privilegio farebbe venir meno la tutela rafforzata del credito di cui trattasi e quindi del potere impositivo della Regione.

2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2745 e 2752 ult. comma c.c., 3,24,119 Cost.. Espone la ricorrente che il privilegio è una prelazione che viene riconosciuta, ai sensi dell’art. 2745 c.c., in funzione della causa del credito e, nel caso di specie, tale causa si rinviene nella necessità di garantire allo Stato e agli enti territoriali i mezzi necessari per assolvere ex art 119 Cost ai propri compiti istituzionali.

3. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 d.lgs n. 267/2000, dell’art. 13 DL n. 20/2011, degli artt. 5,114, 119 Cost.. Espone la ricorrente che la mancata inclusione delle Regioni nella definizione di Enti locali da parte del d.lgs n. 267/2000 non è dirimente. Tale normativa non ha neppure compreso espressamente le Province autonome. L’art. 5 Cost. fa, indistintamente, riferimento alle Regioni, Province e Comuni, nel riconoscere e promuovere le autonomie locali. Inoltre, l’art. 119 Cost disciplina in maniera unitaria la finanza dei Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. Espone, altresì, la ricorrente che l’art. 13 comma 13 del DL n. 20/2011, norma di interpretazione autentica, ha espressamente aderito all’interpretazione giurisprudenziale estensiva della locuzione “finanza locale”, codificando il rinvio dinamico operato dall’originario testo dell’art. 2752 c.c., senza escludere la possibilità di ricomprendervi i tributi regionali.

4. Infine, la ricorrente, nella denegata ipotesi che non fosse accolta la sua interpretazione dell’ultimo comma dell’art. 2752 c.c., ha riproposto la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2752 c.c. per violazione degli artt. 3,5,24,114 e 119 Cost..

5. Tutti e tre i motivi, da esaminare unitariamente, in relazione alla stretta connessione delle questioni trattate, sono fondati. Va osservato che questa Corte ha più volte (cfr., ex plurimis, Cass.n. n. 24836/2019; conf. Cass. n. 24071/2021; Cass. 13714/2024), enunciato il principio di diritto – cui questo Collegio intende dare continuità - secondo cui “In sede di ammissione al passivo fallimentare, deve riconoscersi alla Regione il privilegio in relazione al credito tributario vantato per la tassa automobilistica; il riconoscimento di tale privilegio, in tal caso, si giustifica per lo scopo assicurare all'ente territoriale la provvista dei mezzi economici necessari per l'adempimento dei compiti istituzionali, con ciò saldandosi al concetto di "legge per la finanza locale" contenuto nell'art. 2752, ult. co., c.c., così da legittimare un'interpretazione estensiva e non analogica della norma alla Regione in forza della comune appartenenza di quest'ultima, con Comuni e Province, alla categoria degli enti territoriali”.

La sentenza impugnata deve essere quindi cassata e, decidendo nel merito, deve riconoscersi per il credito insinuato al passivo dalla Regione per tasse automobilistiche il privilegio ex art. 2752 comma 3° c.c.. Le spese di lite, anche della fase di merito, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,riconosce al credito vantato dalla Regione Veneto per tasse automobilistiche il privilegio ex art. 2752 comma 3° c.c.. Condanna il fallimento intimato al pagamento delle spese processuali che liquida, per il giudizio di merito, in € 4.000,00, e, per il giudizio di legittimità, in € 7.200, di cui €