Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33732/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court corrects a clerical error in its own order regarding party names and litigation costs allocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33732/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court ordered a correction to its own previous order (n. 22011/2023) which contained material errors regarding party designations and cost allocation. The Court found that the original order mistakenly labeled the bank as the 'recurrent' party and incorrectly assigned costs to both parties instead of solely to the losing construction company. Relying on established case law, the Court applied the procedure for correcting material errors to fix these clerical lapses without re-examining the merits of the underlying dispute.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 287, 391 c.p.c.; The Court may correct material errors in its own orders arising from clerical mistakes, such as misidentifying parties or misallocating costs, without revisiting the substantive grounds of the decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
material error correction clerical mistake remedy party designation error litigation costs allocation Corte di Cassazione procedure c.p.c. correction mechanism judicial self-correction accollo delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 287 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
art. 91 cod. proc. civ
10203/2009) ha già più volte enunciato il principio di diritto secondo cui “Il dispositivo della sentenza della Corte di cassazione che, volendosi attenere al disposto dell'art. 91 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. S.U. n. 9438/2002
Cass. n. 10203/2009
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17445/2023 R.G. proposto da : POLLARA COSTRUZIONI SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA CAVA AURELIA 199, presso lo studio dell’avvocato NATOLI ORESTE (NTLRST57B25G273V) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro INTESA SAN PAOLO SPA, elettivamente domiciliata in ROMA L.GO DI TORRE ARGENTINA 11, presso lo studio dell’avvocato MARTELLA DARIO (MRTDRA63M07H501D) che larappresenta e difende -resistente- avverso l’ ORDINANZA d ella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n.22011/2023 depositata i l 24/07/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/10/2024 dal Consigliere ANDREA FIDANZIA. Il Collegio, rilevato che l’ordinanza n. 22011/2023, pubblicata il 24.7.2023, è affetta da alcuni errori materiali frutto di una mera svista; che, infatti, nonostante tutti i motivi del ricorso svolti dalla ricorrente Pollara Costruzioni s.r.l. in liquidazione siano stati dichiarati inammissibili o infondati ed il ricorso rigettato e nonostante nella parte motiva le spese di lite fossero state chiaramente accollate alla parte soccombente, nel dispositivo, le spese sono state poste a carico della banca, erroneamente qualificata come “ricorrente”, mentre era “controricorrente” ed il contributo ex art. 13 comma 1° DPR 115/02 è stato posto a carico di “entrambe le parti” anziché a carico della sola soccombente Pollara Costruzioni srl in liquidazione; che tali errori sono emendabili con la procedura di correzione dell’errore materiale, ai sensi degli artt. 287 e 391 c.p.c.; che, infatti, questa Corte (vedi Cass.

S.U. n. 9438/2002; conf. 10203/2009) ha già più volte enunciato il principio di diritto secondo cui “Il dispositivo della sentenza della Corte di cassazione che, volendosi attenere al disposto dell'art. 91 cod. proc. civ. e così condannare al pagamento delle spese processuali la parte soccombente, inverta il nome di questo con quello del vincitore, reca in séun errore materiale, in quanto derivante da una semplice svista o "lapsus calami", ed è pertanto correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391 -bis cod. proc. civ.”;

P.Q.M.

Visti gli artt. 287 e 391 c.p.c. Corregge il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 22011/2023, pubblicata il 24.7.2023, nel senso che, alla riga 2, ove è scritto “banca ricorrente”, deve leggersi “ricorrente Pollara Costruzioni s.r.l. in liquidazione”, e, alla riga 7 (pag. 8), ove è scritto “entrambe le parti” deve leggersi “parte ricorrente”. Manda la cancelleria perché provveda ad annotare la presente correzione sull’originale del provvedimento. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I Sezione civile il 29.10.2