Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 33728/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding creditor claim splitting effects and procedural costs under Italian law.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 33728/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed Giuseppe BergHELLA's appeal against the Milan Court of Appeal's judgment concerning creditor claim splitting. The court noted that a prior interlocutory order had already remitted the substantive issue of claim splitting effects to the Grand Chamber, which had not yet issued a ruling. Consequently, the appeal was rejected as premature since the Grand Chamber's decision could still alter the legal landscape regarding the proposed claim's validity and associated costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.c.; Art. 370 c.p.c.: When a specific legal issue has been remitted to the Grand Chamber for a preliminary ruling, appeals on that same issue are inadmissible until the Grand Chamber's decision is issued.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Civil Procedure Grand Chamber Remand Creditor Claim Splitting Admissibility of Appeal Procedural Costs Interlocutory Order Premature Appeal risoluzione del conflitto di competenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.c.
Art. 370 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Ordinanza n. 3643/2024
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.3923/2022 R.G. proposto da : BERGHELLA GIUSEPPE rappresentato e difeso dall’avv.to Alberto Paone ( C.F.: PNALRT60D30G482F) -ricorrente- contro ELROND NPL 2017 S.R.L. rappresentata, difesa e dagli avv. Anna Gasparini (C.F. GSPNNA72H65L175Z)e Daniele Ciuti (C.F. CTIDNL55T14H501) -controricorrente- nonchécontro BANCA PICCOLO CREDITO VALTELLINESE SPA, CASTELLI VITTORIO ANGELO, VILLA DEL PAPA ODESCALCHI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE IN FALLIMENTO, GRIMOLDI UGO, VON WUNSTER NICOLO' FILIPPO -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1965/2021depositata il 25/06/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/10/2024 dal Consigliere ANDREA FIDANZIA. Il Collegio, rilevato che questa Corte, con l’ordinanza interlocutoria n. 3643/2024, ha rimesso alle Sezioni Unite “la questione di massima di particolare importanza degli effetti derivanti dall’abusivo frazionamento della domanda creditoria sulla proponibilità della stessa ovvero unicamente sul regime delle spese processuali del procedimento nel quale è stata promossa”; che l’emananda sentenza delle Sezioni Unite può avere rilievo nel presente giudizio;

P.Q.M.

Rin