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Ordinanza — n. 33719/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses immigration detention appeal citing lack of specific grounds and valid stamping.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33719/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by a Senegalese citizen inadmissible regarding a peace judge's order to extend administrative detention. The applicant argued that the detention lacked specific grounds tied to his will and that the written reasoning was merely a pre-printed form. The court rejected these claims, affirming that missing travel documents constitute a valid ground for detention and that a stamped form does not constitute apparent lack of motivation if the legal basis is clear.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 4bis T.U.I.; Art. 360, comma 1 n. 3 e n. 4 c.p.c.: The lack of a valid passport constitutes a specific ground for detention under Art. 13 T.U.I., and a pre-printed order is not inadmissible for apparent lack of motivation if the legal basis is evident.

Parole chiave

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administrative detention grounds missing travel documents apparent lack of motivation pre-printed court order immigration detention extension Cassation inadmissibility specific grounds requirement sospensione dell'ordine espulsione

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 4bis T.U.I.
96, quarto comma, c.p.c., al pagamento della somma di euro 1.500,00= in favore della cassa delle ammende; - Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater , del d.P.R.
Art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.
Violazione dell’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. – Falsa o erronea applicazione o interpretazione di una norma di legge, deducendo che l’ordinanza impugnata è stata resa in violazione e/o errata applicazione degli Artt.
Art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c.
Violazione dell’art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c. – Omessa motivazione e/o motivazione apparente, in violazione degli Artt.
Art. 132 n. 4 c.p.c.
Art. 111, comma 6 Cost.
Art. 380-bis c.p.c.
A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.
Art. 96, quarto comma c.p.c.
a seguito di proposta di manifesta infondatezza e poiché la Corte ha deciso in conformità alla proposta, stante la mancata costituzione della parte rimasta intimata, va fatto applicazione del solo quarto comma dell'art. 96 cod.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistonoi presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art.13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
art. 380-bis c.p
A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 380 - bis cod. proc. civ
Poiché la trattazione è stata chiesta ai sensi dell’art. 380 - bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 28155/2017
13, comma 4bis)” (Cass. n. 28155/2017), avendo anche la Corte di Giustizia rilevato che, ai fini della proroga del trattenimento, il giudice del rinvio può prendere in considerazione, a tal fine, anche la mancanza di documenti d'identità (Corte Giustizia, 05/06/2014, C-146/14, Bashir Mohamed Ali Mahdi).
Corte Giustizia, 05/06/2014, C-146/14, Bashir Mohamed Ali Mahdi
28155/2017), avendo anche la Corte di Giustizia rilevato che, ai fini della proroga del trattenimento, il giudice del rinvio può prendere in considerazione, a tal fine, anche la mancanza di documenti d'identità (Corte Giustizia, 05/06/2014, C-146/14, Bashir Mohamed Ali Mahdi).
Cass. Sez. Un. n. 22232/2016
Cass. 9223/1995
Cass. Sez. Un. 32001/2022
Sez.Un. n. 22232/2016
Sez. Un.32001/2022
Sez. Un.32001/2022). Sussistonoi presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art.13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16509/2023 R.G. proposto da : SOW FALLOU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TARANTO N 90, presso lo studio dell’avvocato VINCI LUCIANO NATALE rappresentato e difeso dall'avvocato MARIANI GIUSEPPE, come da procura speciale in atti. -ricorrente- E MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del MINISTRO P.T. e QUESTURA DI POTENZA elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difendeope legis. -resistenti- avverso il DECRETO DEL GIUDICE DI PACE di MELFI nel proc. n. 1006/2023depositat o i l 19/06/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2024 dal Consigliere LAURA TRICOMI. RILEVATO CHE: 1.- Sow Fallou , cittadino senegalese, ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi di impugnazione in relazione al provvedimento del Giudice di Pace di Melfi, di convalida del decreto di trattenimento, presso CPR di Palazzo San Gervasio (PZ), emesso e notificato allo straniero il 19/6/23, “in attesa di eseguire l’espulsione amministrativa, in quanto occorre…disporre accertamenti supplementari in ordine alla sua identità, acquisire i documenti per il viaggio, attendere la disponibilità di vettori o mezzi di trasporto idonei”.

Le Amministrazioni intimate hanno depositato mero atto di costituzione. A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso. È stata disposta la trattazione camerale ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ. CONSIDERATO CHE: 2.- I due motivi di impugnazione denunciano:

1. Violazione dell’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. – Falsa o erronea applicazione o interpretazione di una norma di legge, deducendo che l’ordinanza impugnata è stata resa in violazione e/o errata applicazione degli Artt. 13 e 14 del Testo Unico Immigrazione, Art. 24 e 111 Costituzione;

2. Violazione dell’art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c. – Omessa motivazione e/o motivazione apparente, in violazione degli Artt. 132 n. 4 c.p.c. e 111, comma 6, Cost.3.- Nel primo motivo il ricorrente lamenta che era stata invocata la violazione degli artt.13 e 14 T.U.I., come interpretati alla luce dei principi ricavabilidall’art.15 della Direttiva Rimpatri 2008/115, essenzialmente deducendo che il decreto questorile di trattenimento avrebbe dovuto dare conto soltanto di “esigenze specifiche riconducibili a cause dipendenti dalla volontà dell’interessato” (rifiuto di fornire documenti o indicazione di false generalità) non anche della mancanza del vettore o dei documenti di viaggio, cause queste indipendenti dalla volontà dello straniero, in quanto in questi casi si sarebbero dovuti adottare le misure non coercitive previste dall’art.14 comma 1 bis TUI.

Tale doglianza va disattesa in quanto questa Corte ha già chiarito che “la mancanza del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, che costituisce un prerequisito indispensabile per l'adozione delle invocate misure alternative al trattenimento di cui all'art. 14, comma l bis, d.lgs. 286/1998” (Cass. n. 20108/2016) e che “tale requisito è altresì necessario, a monte, per la concessione di un termine per la partenza volontaria in luogo dell'accompagnamento coattivo alla frontiera, giacché lo straniero «può chiedere al prefetto, ai fini dell'esecuzione dell'espulsione, la concessione di un periodo per la partenza volontaria» soltanto «qualora non ricorrano le condizioni per l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al comma 4» (art. 13, comma 5, cit.), ovvero qualora, tra l'altro, non sussista il rischio di fuga, che si configura anche in caso di «mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità» (art. 13, comma 4bis)” (Cass. n. 28155/2017), avendo anche la Corte di Giustizia rilevato che, ai fini della proroga del trattenimento, il giudice del rinvio può prendere in considerazione, a tal fine, anche la mancanza di documenti d'identità (Corte Giustizia, 05/06/2014, C-146/14, Bashir Mohamed Ali Mahdi). 4.- Anche la seconda censura e parte del primo motivo, in punto di motivazione apparente del provvedimento impugnato, per utilizzo di uno “stampato preconfezionato” con apposizione di semplici “crocette”, va respinto in quanto, come chiarito dalle Sez.Un. n. 22232/2016, “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” , avendo altresì questa Corte da tempo affermato che “nel giudizio circa l'assolvimento dell'onere di motivazione … non incide la circostanza che la stessa risulti da un timbro o da un prestampato, in quanto la congruità della motivazione non può essere valutata alla stregua del segno grafico che ne contenga la redazione, ne' si può considerare come apparente una motivazione che richiami i criteri di legge” (Cass.9223/1995) e nella specie risulta chiara la ragione fondante la convalida del trattenimento, sia pure con sintetica motivazione. 5.-In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese in assenza di attività difensiva dell’Amministrazione intimata. Poiché la trattazione è stata chiesta ai sensi dell’art. 380 - bis cod. proc. civ. a seguito di proposta di manifesta infondatezza e poiché la Corte ha deciso in conformità alla proposta, stante la mancata costituzione della parte rimasta intimata, va fatto applicazione del solo quarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ., in assenza di indici che possano far propendere per una diversa applicazione della norma. Sulla scorta di quanto esposto, il ricorrenteva condannato al pagamento di una somma pari ad euro 1.500,00, in favore della cassa delle ammende (Cass.

Sez. Un.32001/2022). Sussistonoi presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art.13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

-Dichiara inammissibile il ricorso; - Condanna la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., al pagamento della somma di euro 1.500,00= in favore della cassa delle ammende; - Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ric