Cassation court dismisses dismissal due to insufficient reasoning on incentive treatment calculation requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court annulled the lower court's rejection of a claim for an incentive treatment allowance against the Italian Red Cross. The lower court dismissed the claim because the applicant failed to prove his specific contract classification and working hours, yet the judgment failed to explain why these elements were indispensable or how the calculation should proceed. The Court found the lower court's reasoning constitutionally anomalous for not addressing the evidentiary burden regarding the specific parameters required for the individual's liquidation. Consequently, the main appeal was allowed, the lower decision was quashed, and the case was remitted for a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c.; Art. 113 Cost.: The court must provide a reasoned explanation for why specific evidentiary elements are indispensable for calculating a claim; a failure to explain the reasoning constitutes a constitutionally relevant violation of law.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32162/2021 R.G. proposto da : SALVADORINI FABRIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTEVIDEO 21, presso lo studio dell’avvocato PAOLO ALFONSI (LFNPLA56M24H501M) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FERDINANDO DELLA CORTE (DLLFDN55R28F839M) , giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA in liquidazione coatta amministrativa, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso la sede dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende per legge - controricorrente e r icorrente incidentale - avverso il DECRETO del TRIBUNALE ROMA n. 8943/2019 depositato il 15/11/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2024 dal Consigliere ANDREA FIDANZIA. RILEVATO CHE Il Tribunale di Roma, con decreto depositato il 15.11.2021, ha rigettato l’opposizione ex artt. 98 e 209, 2°comma, l. fall. proposta da Fabrizio Salvadorini per ottenere l’ammissione allo stato passivo dell’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta amministrativa del credito privilegiato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. di € 10.320,00 (escluso dal liquidatore) preteso a titolo di trattamento incentivante per l’attività di lavoro subordinato a tempo determinato da lui esercitata presso l’ente.
Il tribunale ha osservato che Salvatorini non aveva provato quale fosse il suo l’inquadramento contrattuale e quale il numero di ore lavorate nel 2010 nell’ambito del rapporto di lavoro a tempo determinato intercorso con la Croce Rossa Italiana, né aveva allegato gli altri elementi indispensabili per la liquidazione del trattamento incentivante alui spettante. Fabrizio Salvadorini ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, affidato ad un unico motivo , cui l‘ Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana in LCA haresistito con controricorso, col quale ha pure proposto ricorso incidentale condizionatoper un motivo.
CONSIDERATO CHE 1. Con il ricorso principale è stata denunciata l’omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto controverso e decisivo del giudizio ex art. 360, 1° comma , n. 5 c.p.c.. Il ricorrente deduce di aver dimostrato gli elementi costitutivi del proprio rapporto di lavoro con l’ente ora in LCA, avendo allegato (alla pag. 4, punto 3 del ricorso in opposizione ) di essere stato dipendente della CRI dal 1.1.2006 al 31.12 2015, inquadramento A 2, mansioni autista soccorritore, edavendo indicato nei conteggi un monte ore di 1500 ore; aggiunge che la sussistenza del rapporto di lavoro era pacifica e che la procedura non ave va specifica mente contestato le predette asserzioni.
2. Il motivo è fondato. Va preliminarmente osservato che se è pur vero che nella rubrica del motivo di ricorso Salvatorini ha richiamato il vecchio testo dell’art. 360 comma 1° n. 5 c.p.c. , non più in vigore a seguito della riformulazionedella norma per effetto della novella del 2012, ciò che conta è che la censura può essere comunque qualificata, nella sostanza, come denuncia del vizio processuale di omessa o apparente motivazione, secondo i principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 8053/2014, le quali- precisato che il sindacato di legittimità sulla motivazione è oggi ridotto al cd.
“minimo costituzionale” - hanno chiarito che è comunque denunciabile in c assazione l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé ( purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali); anomalia che consiste nella "mancanza assoluta di motivazionesotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr.
Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017). Ciò premesso, il collegio rileva che il decreto impugnato non risponde al requisito del “minimo costituzionale”: il giudice del merito, pur avendo riconosciuto che Salvadorini aveva instaurato un rapporto di lavoro a tempo determinato con l’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana, non spiega infatti alla luce di quali considerazioni questi non avrebbe dimostrato il proprio inquadramento contrattuale, né quali sarebbero gli “altri elementi” ritenuti “ indispensabili ” per la liquidazione del trattamento incentivante ( ciò, peraltro, senza neppure tener conto dell’atteggiarsi dell’onere della prova, anche in sede concorsuale, una volta che non sia contestata la sussistenza del rapporto di lavoro).
Del tutto oscura è, infine l’espressione secondo cui “ il trattamento in oggetto non può essere liquidato equitativamente sulla base di parametri riferibili ad altri soggetti, essendo determinabile sulla base di parametri specifici che interessano il singolo lavoratore”: non vengono individuati gli “altri soggetti”, né è spiegato quali siano i parametri specifici asseritamente applicabili a tali soggetti e non al ricorrente. 3.Il ricorso incidentale condizionato, col quale la procedura controricorrente lamenta che l’eccezione di prescrizione da essa sollevata in sede di opposizione sia stata rigettata sulla scorta di una lettera di messa in mora prodotta dall’allora opponente solo in corso di causa, è invece inammissibile per difetto di specificità, in quanto non precisa se detta eccezione fosse già stata s volta dal liquidatore in sede di formazione dello stato passivo o fosse stata sollevata per la prima volta con la comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione ( circostanza rilevante ai fini dell’accertamento della decadenza dalla prova, perché nel secondo caso Salvatorini avrebbe avuto indubbiamente diritto a un termine per replicare e depositare documenti atti a contrastarla).
4. All’accoglimento del ricorso principale conseguono la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione anche delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale condizionato;cassa il decreto impugnato in relazione al ricorso accolto e rinvia al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese. Ricorrono i presupposti, per l’Ente controricorrente, per il