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Ordinanza — n. 33343/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal and mutual agreement to offset litigation costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33343/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinct following the appellant's formal withdrawal of the case. Both parties had previously requested to offset their litigation expenses, a request the court upheld without needing to rule on the costs themselves. Consequently, the procedural requirements for the appeal's continuation were not met, leading to the case's termination.

Regesto Legislator

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Art. 390 cod. proc. civ.; Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002: A cassation appeal is extinguished if the appellant withdraws the request, particularly when both parties have agreed to offset litigation costs, rendering further proceedings unnecessary.

Parole chiave

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cassation appeal extinction withdrawal of appeal offsetting litigation costs mutual agreement settlement procedural termination opposizione di terzo esame di cassazione contenzioso contrattuale

Disposizioni normative citate

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Art. 390 cod. proc. civ.
Sussistendo i requisiti prescritti dall'art. 390 cod. proc. civ., i menzionatiatti si rivela no idone i a determinare l'estinzione di questo giudizio di legittimità, senza necessità di pronuncia sulle relative spese avendone le parti costituite concordato la loro integrale compensazione.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
È inapplicabile, infine, l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 390 cod. proc. civ
Sussistendo i requisiti prescritti dall'art. 390 cod. proc. civ., i menzionatiatti si rivela no idone i a determinare l'estinzione di questo giudizio di legittimità, senza necessità di pronuncia sulle relative spese avendone le parti costituite concordato la loro integrale compensazione.

Giurisprudenza citata

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Cass. nn. 14838, 7944 e 6262 del 2024
Cass. nn. 14838, 7944 e 6262 del 2024; Cass.
Cass. nn. 33315 e 8770 del 2023
14838, 7944 e 6262 del 2024; Cass. nn. 33315 e 8770 del 2023; Cass.
Cass. nn. 32749, 27837 e 8015 del 2022
Cass. nn. 36339 e 25342 del 2021
nn.32749, 27837 e 8015 del 2022; Cass. nn. 36339 e 25342 del 2021; Cass.nn.
Cass. nn. 23731 e 9152 del 2020
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Testo completo

rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorson. 3819/2021 r.g. proposto da: E.S.E.A. 2G S.R.L., con sede in Cividate Camuno (BS), alla via 4 Piccoli Martiri n. 1/A, in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro temporeRenato Gheza, rappresentata e d ifes a , giusta procu ra speciale allegataal ricorso, da ll’ Avvoca t o Francesco Cesare Palermo , presso il cui studio elettivamente domicilia in Brescia, al Corso Giacomo Matteotti n. 54. - r icorrent e - contro IDRAQUA S.R.L., con sede in Ferrara, al Corso Giovecca n. 81 , in persona del legale rappresentante pro tempore ing.

Massimo Passerini, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’Avvocato Anna Martinelli Grossi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Mirandola (MO), al Viale Gramsci n. 7. -controricorrente - avverso la sentenza n. 2921 /20 20 del la CORTE DI APPELLO DI M ILANO , pubblicata il giorno 11/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 18/12/2024dal Consigliere dott. Eduardo Campese. RILEVATO CHE 1.E.S.E.A. 2G s.r.l. ha promosso ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di appello diMilano del 22 ottobre / 11 novembre 20 20 , n. 2921 , affidandosi a seimotivi. 1.1.

Ha resistito, con controricorso, Idraqua s.r.l. 1.2. Con ordinanza interlocutoria del 6/10 giugno 2024, n. 16120, la causa, su istanza congiunta delle parti, è stata rinviata a nuovo ruolo «al fine di consentire il perfezionamento di un più ampio accordo transattivo nel quale sono coinvolte anche le persone fisiche dei soci di entrambe le società». CONSIDERATO CHE 1. Successivamente alla fissazione dell’odierna adunanza camerale, E.S.E.A 2G s.r.l.ha depositato la rinuncia al ricorso, debitamente sottoscritta, cui ha fatto seguito la rituale sua accettazione ad opera della controricorrente. 1.1.

Entrambe le parti hanno espressamente chiesto compensarsi le spese di lite. RITENUTO CHE 1. Sussistendo i requisiti prescritti dall'art. 390 cod. proc. civ., i menzionatiatti si rivela no idone i a determinare l'estinzione di questo giudizio di legittimità, senza necessità di pronuncia sulle relative spese avendone le parti costituite concordato la loro integrale compensazione.

2. È inapplicabile, infine, l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n 228 del 2012(cfr. Cass. nn. 14838, 7944 e 6262 del 2024; Cass. nn. 33315 e 8770 del 2023; Cass. nn.32749, 27837 e 8015 del 2022; Cass. nn. 36339 e 25342 del 2021; Cass.nn. 23731 e 9152 del 2020). PER QUESTI MOTIVI La Corte dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile