Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33314/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal on usury interest contract, upholding lower court's anatocism ruling and procedural timeline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33314/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appeal filed by Ruggiero Franco and Manni Patrizia against the Lecce Court of Appeal's decision to uphold a lower court's finding of usurious compound interest. The appellants argued procedural defects and challenged the validity of the French-style amortization plan, but failed to provide evidence regarding the lack of special power of attorney for the bank's representative. The court affirmed the lower court's timeline calculations and ruled that the standard amortization plan did not violate transparency laws, thereby dismissing the appeal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 327 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.; Art. 1283 c.c.: The court dismisses appeals where appellants fail to prove procedural defects or lack of representation, and upholds standard fixed-rate loan amortization plans against claims of indeterminacy or usury.

Parole chiave

Generato dall'IA
compound interest anatocism French amortization plan usury contract validity procedural timeline appeal power of attorney representation transparency loan conditions Cassation dismissal ammortamento del prestito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 327 c.p.c.
Violazione di legge: art. 327 c.p.c. Improcedibilità e/o inammissibilità dell’appello perché notificato fuori termine.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Ilricorrente deduc e : 5.─ Con il primo motivo: Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n.
Art. 821 c.c.
Violazione di legge: art. 821 c.c., art.
Art. 1194 c.c.
821 c.c., art. 1194 c.c., art.
Art. 1283 c.c.
1194 c.c., art. 1283 c.c., art.
Art. 117 TUB
1283 c.c., art. 117 TUB.Sull’asserito travisamento dei fatti e sull’asserita erronea motivazione e violazione di legge circa la ricorrenza di interessi anatocistici.
Art. 83, comma 1 d.l. n. 18/2018
Art. 1 l. n. 742/1969
77 c.p.c., art. 100 c.p.c.
Art. 342 c.p.c.
Art. 372 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., n. 15177/2024
Cass., n. 26256/2024
( Cass., n.15177/2024; Cass., n. 26256/2024 ed ivi ulteriori precedenti) Anche in questa sede i ricorrenti non hanno prodotto alcuna allegazione e si sono limitati ad affermare che:
Cass., Sez. un., n. 15130/2024
Cass. ordinanza 7.3.2018, n. 5435
Cass. ordinanza 7.3.2018, n. 5435 e Cass.,S ez.U.
Cass. Sez. U. n. 642/2015
Sez. un., n. 15130/2024
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da RUGGIERO FRANCO e MANNI PATRIZIA, rappresentat i e difes i dagli Avv.tiCarmen Lucia Porta e Francesco Lorusso -ricorrente- Contro INTESA SANPAOLO S.P.A. -intimata- Avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce sez. distaccata di Tarantopubblicata il 18.11.2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17.12.2024dal Consigliere Daniela Valentino. FATTI DI CAUSA Oggetto: contratto di mutuo usura 1.− Ruggiero Franco e Manni Patrizia, a seguito del frazionamento del mutuo fondiario, originariamente contratto con la Bancapulia dal costruttore (U.

Andrisani s.p.a.) dello stabile, in data 8.10.2009 si sono accollati con la stessa banca il mutuo fondiario (frazione di quello originario) di € 160.000 al tasso fisso del 5,77% e con rate di ammortamento alla francese. Con la sentenza n. 3112/2019 dell’11.12.2019 il Tribunale di Taranto ha dichiarato illegittimi - per violazione dell’art.1283 c.c. – e non dovuti gli interessi anatocistici, asseritamente e indebitamente applicati dalla Bancapulia, nella misura di € 81.138,62, procedendo alla rielaborazione del piano di ammortamento previa eliminazione della asserita capitalizzazione, secondo l’allegato 3 della relazione del nominato CTU; 2.─ Intesa Sanpaolo, quale banca in cui è stata nelle more incorporata Bancapulia s.p.a., ha proposto appello dinanzi alla Corte di Appello di Lecce. 3.─ La Corte adita con la sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello.

Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha precisatoche: a)l’atto di appello è tempestivo; p ubblicata , infatti , la sentenza in data 11.12.2019, considerata la sospensione (per 64 giorni) del decorsodei termini processuali dal 9.3.2020 all’11. 5.2020 ai sensi dell’art.83, c omma 1, d.l. n. 18 /2018, convertito in l. n.27 /2020 e come modificato dall’art.36,comma 1, d.l. n.23 /2020 , considerata , altresì, la sospensione dei termini proc essuali (per 31 giorni) dal 1°.8.2020 al 31.8.2020 ai sensi dell’art.1 l. n.742 /1969 , il termine di sei mesi per l’appello previsto dall’art.327 c.p.c. per il caso - qui ricorrente - di mancata notifica della sentenza scadeva il 14. 9.2020 ed in tale data in effetti l’appello risulta essere stato notificato;

b) l’appello è anche rispettoso del disposto dell’art.342 c.p.c. in quanto contenente l’indicazione della parte della sentenza impugnata e le ragioni dell’impugnazione e la conseguente riduzione degli interessi corrispettivi dovuti dai mutuatari;

c) in memoria di replica, per la prima volta, gli appellati contestano per la prima volta la legittimazione processuale della persona fisica che ha agito per Intesa Sanpaolo, per la mancanza - a loro dire - di documentazione e produzione della procura speciale conferita alla stessa da Intesa Sanpaolo e di prova, altresì , del conferimento per iscritto alla stessa del potere di rappresentanza processuale, oltre che del potere di rappresentanza sostanziale.Su tale aspetto solo nel caso in cui il potere di rappresentanza abbia origine da un atto della persona giuridica non soggetto a pubblicità legale incombe su colui chi agisce l’onere di riscontrare l'esistenza di tale potere a condizione, peraltro, che la contestazione della relativa qualità ad opera della controparte sia tempestiva, non essendo il giudice tenuto a svolgere di sua iniziativa accertamenti in ordine all’effettiva esistenza della qualità spesa dal rappresentante, dovendo egli solo verificare se il soggetto che ha dichiarato di agire in nome e per conto della persona giuridica abbia anche asserito di farlo in una veste astrattamente idonea ad abilitarlo alla rappresentanza processuale della persona giuridica stessa.

La procura speciale rilasciata era soggetta a pubblicità legale (iscrizione nel registro delle imprese) ai sensi degli artt.2206 e 2209 c.c. Consegue che era onere degli appellati verificare i poteri di rappresentanza della dott.ssa Magalini e provare che ne fosse sfornita mediante produzione delle risult anze del registro delle imprese;

d) l’utilizzo del piano di ammortamento alla francese non comporta automaticamente l’applicazione di interessi anatocistici, ma occorre accertare in concreto se il piano di ammortamento applichi o meno tali interessi, si ritiene che nel caso in esame, al contrario di quanto ritenuto dal tribunale, non sono stati pattuiti e previsti interessi corrispettivi anatocistici;e)Esaminando , infatti , il piano di ammortamento alla francese del mutuo, allegato al contratto di mutuo, si rileva con meri calcoli matematici che gli interessi corrispettivi, costituenti una quota di ciascuna rata mensile del mutuo, sono stati calcolati mediante applicazione del tasso annuale pattuito (5,77%) sulla sola sorte capitale residua della somma mutuata e non su altri interessi;

c) la applicazione degli interessi moratori anche sugli interessi corrispettivi costituenti quota della rata insoluta era ed è legittima in quanto conforme all’art.3 delibera CICR 9.02.2000 (di attuazione dell’art.120 TUB vigente alla data di stipula del contratto) prevedeva (come oggi prevede l’attuale art.120 TUB e la delibera CICR 3.08.2016) che “nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore, l’importo complessivamente dovuto alla scadenza di ogni rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla scadenza sino al momento del pagamento . 4.

─ I coniugi Ruggiero Manni ha nno presentato ricorso per cassazione con quattromotivi. Intesa San Paolo è rimasta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE Ilricorrente deduc e : 5.─ Con il primo motivo: Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c. Violazione di legge: art.77 c.p.c. e art. 75 c . p . c . Difetto di legittimazione passiva e processuale di Intesa San Paolo (subentrata a Bancapulia) e del suo procuratore. 6. − Con il secondo motivo: Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Violazione di legge: art. 77 c.p.c., art. 100 c.p.c. ed art. 182 c . p . c. Difetto di legittimazione processuale del sedicente procuratore di Intesa San Paolo s.p.a. Difetto di legittimazione processuale sotto diverso profilo. Difetto di rappresentanza in senso sostanziale. Violazione artt. 18 e 19 Statuto Intesa San Paolo. Difetto di rappresentanza sostanziale. Assenza di delibera autorizzativa del consiglio di amministrazione di Intesa San Paolo. Difetto di volontà del dominus. 6.1– Il primo e il secondo motivo sono correlati e possono essere trattati unitariamente.

Le censure articolate ed ampie rimangono su argomentazioni astratte e teoriche sulla legittimazione passiva, attiva e processuale di Intesa San paolo e sono inammissibili, poiché non colgono la ratiodecidendi sul punto oggetto dell’attuale censura. La Corte ha correttamente ritenuto che in tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l'onere di dimostrare tale sua qualità, neppure nel caso in cui l'ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante e l'organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall'atto costitutivo o dallo statuto, poiché i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e, quindi, spetta a loro fornire la prova negativa.

Solo nel caso in cui il potere rappresentativo abbia origine da un atto della persona giuridica non soggetto a pubblicità legale, incombe a chi agisce l'onere di riscontrare l'esistenza di tale potere a condizione, però, che la contestazione della relativa qualità ad opera della controparte sia tempestiva, non essendo il giudice tenuto a svolgere di sua iniziativa accertamenti in ordine all'effettiva esistenza della qualità spesa dal rappresentante, dovendo egli solo verificare se il soggetto che ha dichiarato di agire in nome e per conto della persona giuridica abbia anche asserito di farlo in una veste astrattamente idonea ad abilitarlo alla rappresentanza processuale della persona giuridica stessa.

Nel processo di cassazione, svolto con il rito camerale, la predetta contestazione relativamente alla legittimazione processuale del rappresentante del ricorrente deve essere sollevata con il controricorso e non può essere proposta solo con la memoria depositata ai sensi dell’art.380 bis , comma 1, c.p.c., rispetto alla quale la parte destinataria dell’eccezione non ha più la possibilità di integrare le proprie produzioni ai sensi dell’art.372 c.p.c. ( Cass., n.15177/2024; Cass., n. 26256/2024 ed ivi ulteriori precedenti) Anche in questa sede i ricorrenti non hanno prodotto alcuna allegazione e si sono limitati ad affermare che:

«Né vi è la registrazione» e non hanno in alcun modo assolto all’onere a loro carico della prova negativa. 7. ─ Con il terzo motivo : Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1°, n.

3) c.p.c. Violazione di legge: art. 327 c.p.c. Improcedibilità e/o inammissibilità dell’appello perché notificato fuori termine. 7.1─ La censura è infondata ; applicando la sospensione straordinaria e quella feriale il termine scadeva il 14 settembre 2020, così come ricostruito dalla Corte di merito. 8.─ Con il quarto motivo: Violazione e falsa applicazione di norme di diritto: artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, e solo apparente – cfr. Cass. ordinanza 7.3.2018, n. 5435 e Cass.,S ez.U. n. 642 /2015 . Violazione art. 112 c. p . c. 9.− Con il quinto motivo:

Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Violazione di legge: art. 821 c.c., art. 1194 c.c., art. 1283 c.c., art. 117 TUB.Sull’asserito travisamento dei fatti e sull’asserita erronea motivazione e violazione di legge circa la ricorrenza di interessi anatocistici. Sulla asserita legittimità del contratto di mutuo. Sulle dirimenti risultanze della CTU. Sussistenza di anatocismo ed indeterminatezza dei tassi. Credito per interessi anatocistici accertato in CTU disposta dal Tribunale pari ad €81.138,62. 9.1− Il quarto e il quinto motivo , al di là delle rubriche, sono correlati e possono essere trattati simultaneamente, concernendo la questione dell’ammortamento alla francese.

Le censure svolte da p. 22 a 44 vanno disattese. Sull’ammortamento alla francese la pronuncia del giudice di merito è conforme all’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte secondo cui: «In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti» (Cass., Sez. un., n. 15130/2024).

Né il ricorso contiene una qualche specifica allegazione in forza della quale, in ragione del concreto conformarsi del rapporto, il principio sopra richiamato non sarebbe applicabile. 10.− Per quanto esposto, il ricorso va rigettato . Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, in mancanza di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

La Corterigetta il ricorso. Nulla spese.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e , dell'ulteriore importo a titolo di contribu