Cassation Court dismisses appeal for lack of specificity regarding guarantee waiver and mixed fact-law issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specificity in the grounds raised by the creditor. The creditor argued that the bankruptcy court failed to consider a contractual waiver of the six-month statute of limitations for guarantors and misclassified the nature of the payment requests. The court rejected these claims because the appellant did not specify whether the waiver was discussed during the trial or if the mixed fact-and-law issue regarding the guarantee classification had been properly examined by the lower court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, c.p.c.; Art. 1957 c.c.: An appeal to the Court of Cassation must be specific; it cannot raise mixed questions of fact and law or issues not previously examined by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 12244-2022 r.g.proposto da: I.R.C.A. - Istituto Regionale per il Credito Agevolato , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’ a vv. Sergio Spinoso in virtù di procura speciale in calce al ricorso - ricorrente - contro FALLIMENTO SV.IM. CONSORTIUM -Consorzio per lo Sviluppo delle Imprese- S.C.P.A in liquidazione, già Confiditalia S.C.P.A., in persona del curatore p.t. rappresentato e difes o dall’avv. Antonio Benegiamo in virtù di procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Bari reso il 21/27.03.2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/05/2024 dal Consigliere dott.
Roberto Amatore;RILEVATO CHE 1.Il Tribunale di Bari, con decreto del 27.2.2022, ha rigettato l ’ opposizione ex art. 98 l. fall. proposta dall’allora CRIAS (ora I.R.C.A. - Istituto Regionale per il Credito Agevolato) per ottenere l’ammissione allo stato passivo del Fallimento SV.IM. Consortium SCPA in liquidazionedel credito derivante dal finanziamento concesso alla s.n.c. Italmar e garantito da fideiussione concessa dallaconsortile poi fallita, all’epoca denominata Confiditalia, che il G.D. aveva escluso per mancanza di prova che l’Istituto avesse azionato entro sei mesi la propria pretesa nei confronti della società finanziata e l’avesse coltivata con diligenza, come prescritto dall’art. 1957 c.c.
2. Il tribunale ha condiviso la decisione del G.D., rilevando che l’eccezione di decadenza dalla garanzia svolta dal curatore era fondata , in quanto l’opponente aveva documentato di aver inviato alla debitrice principale una mera diffida al pagamento, mentre per ritenere non spirato il termine di cui all’art. 1957 cod.civ. sarebbe stata necessaria un ’ istanza “giudiziale”, ossia il ricorso ad un mezzo di tutela processuale, volto ad ottenere, in via di cognizione o esecutivamente, secondo le forme e nei modi di legge, l’accertamento ed il soddisfacimento delle pretese del creditore, indipendentemente dal loro esito e dalla loro concreta idoneità a sortire il risultato sperato. 2.Il decreto è stat o impugnat o da I.R.C.A. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui il F allimento SV.IM. C onsortium ha resistito con controricorso. La ricorrente hadepositato memoria. CONSIDERATO CHE 1. Preliminarmente,va respinta l’eccezione del Fallimento di inammissibilità del ricorso per tardività, posto che la ricorrente ha documentato (sub. doc.
2) che ildecreto del tribunale le è stato comunicato il 1°.4.2022 : pertanto l a notifica dell’attoal controricorrente, eseguita lunedì 2.5.2022, è tempestiva .
2. L’eccezione, pure sollevata dal Fallimento, di “inesistenza giuridica della domanda di ammissione al passivo” perché proposta da CRIASdopo essersi fusa per incorporazione in IRCA e, dunque, quando già si era estinta, è invece inammissibile in quanto illustrata per la prima volta col controricorso.1.Con il primo motivo I.R.C.A.denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1957 c.c. nonché l’ “omessa motivazione circa un fattodecisivo per il giudizio ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”. 1.2.
Lamenta che il tribunale non abbia tenuto conto che, ai sensi dell’art. 2 delle condizioni generali di polizza, l’allora Confiditalia SCPA , poi divenuta CON SVIM SCPA, aveva garanti to il finanziamento concesso all’obbligat a principale, Italmar s.n.c., rinunciando espressamente ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell’art 1957 c.c.e che, in conseguenza, non abbia rilevato l’infondatezza dell’eccezione di merito avanzata dal curatore, alla stregua del costante orientamento giurisprudenziale secondo cui la decadenza del creditore dal diritto di pretendere dal fideiussore l'adempimento dell'obbligazione permancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale ben può essere convenzionalmente esclusa per effetto di rinunciapreventiva da parte del garante.
2. Con il secondo mezzo la ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1957 c.c, sul rilievo che la decisione impugnata, omettendo di qualificare le polizze azionate con la domanda di insinuazione al passivo come garanzia a prima richiesta, avrebbeerroneamente affermato che il termine di decadenza si sarebbe potuto ritenere osservato solo nel caso di esercizio di un’azione giudiziale e non mediante il ricorso ad una richiesta stragiudiziale di pagamento. 2.1 I due motivi – che possono essere esaminati congiuntamente – sono inammissibili per la medesima ragione, e cioè per un evidente difetto di specificità.
La ricorrente, infatti, per un verso non ha precisato , nei termini indicati da Cass. S.U. n. 8053/2014 (seguita da numerosissime pronunce conformi) se il fatto decisivo di cui il tribunale avrebbe omesso l’esame (la rinuncia della consortile poi fallita ad avvalersi dell’eccezione di decadenza) sia stat o dedotto nel corso del giudizio di merito ed abbia formato oggetto di discussione fra le parti; per l’altro ha sollevato nella presente sede di legittimità una questione,mista di fatto e di diritto (relati va alla qualificazione delle polizze come garanzie a prima richiesta) di cui non si fa cenno nel decreto impugnato, senza chiarire se e quando l’abbia devoluta alla cognizione del giudice del merito.
Va escluso, d’altro canto, che la mera produzione nel giudizio di opposizione dei documenti contratt ual i fosse sufficiente a r eputare come sottoposte al contraddittorio e all’esame del tribunale le questioni illustrate nei motivi, che dunque non potevano costituire oggetto di impugnativa in cassazione. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto,per il ricorso principale, a no