Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the petitioner failed to request a decision within the statutory 40-day period. The petitioner, represented by two lawyers, challenged a second-instance judgment against a bankruptcy proceeding but remained silent after the court proposed a settlement. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code, extinguishing the proceedings and ordering the petitioner to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is deemed withdrawn and the proceedings extinguished if the petitioner fails to request a decision within forty days of the court's proposal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18214/2023 R.G. proposto da : PETROSINO ANNA TERESA, MORATI ATTILIO, elettivamente domiciliati in SALERNO VIA G. GUGLIELMI 6, presso lo studio dell’avvocato COLONNESE GAETANO (CLNGTN79B03H703D) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato Manzione Carmine (MNZCMN79P07H703I) -ricorrente- contro FALLIMENTO MORATI ATTILIO, elettivamente domiciliato in SALERNO VIA LA MENNOLELLA 124 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato NOSCHESE GIOVANNI (NSCGNN69C20H703P) che lo rappresenta e difende - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n.107/2023 depositata il 01/02/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di leg