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Decreto — n. 33073/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 33073/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 33073/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24041/2022 R.G. proposto da : PUNTO CRAI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell’avvocato CICCOTTI SABINA (CCCSBN62E41H501P) rappresentato e difeso dall'avvocato GUERRERA FABRIZIO (GRRFRZ60S18F158Y) -ricorrente- contro, CURATELA FALLIMENTO PUNTO CRAI SRL elettivamente domiciliato in MILAZZO VIA GIACOMO MEDICI 15, presso lo studio dell’avvocato RUVOLO FRANCESCO (RVLFNC66S29F206L) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro PROCURATORE GEN PRESSO CA MESSINA, PROCURATORE PRESSO TRIBUNALE BARCELLONA POZZO DI G-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MESSINA n.255/2022 depositata il 21/04/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 33073/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : PUNTO CRAI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell’avvocato CICCOTTI SABINA (CCCSBN62E41H501P) rappresentato e difeso dall'avvocato GUERRERA FABRIZIO (GRRFRZ60S18F158Y) -ricorrente- contro, CURATELA FALLIMENTO PUNTO CRAI SRL elettivamente domiciliato in MILAZZO VIA GIACOMO MEDICI 15, presso lo studio dell’avvocato RUVOLO FRANCESCO (RVLFNC66S29F206L) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro PROCURATORE GEN PRESSO CA MESSINA, PROCURATORE PRESSO TRIBUNALE BARCELLONA POZZO DI G-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MESSINA n.255/2022 depositata il 21/04/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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spese di esecuzione cessazione dei pagamenti opposizione al precetto esecutivo riduzione delle spese giudiziarie sospensione dell'esecuzione dispensa dal versamento delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24041/2022 R.G. proposto da : PUNTO CRAI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell’avvocato CICCOTTI SABINA (CCCSBN62E41H501P) rappresentato e difeso dall'avvocato GUERRERA FABRIZIO (GRRFRZ60S18F158Y) -ricorrente- contro, CURATELA FALLIMENTO PUNTO CRAI SRL elettivamente domiciliato in MILAZZO VIA GIACOMO MEDICI 15, presso lo studio dell’avvocato RUVOLO FRANCESCO (RVLFNC66S29F206L) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro PROCURATORE GEN PRESSO CA MESSINA, PROCURATORE PRESSO TRIBUNALE BARCELLONA POZZO DI G-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MESSINA n.255/2022 depositata il 21/04/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori