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Decreto — n. 33067/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 33067/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal against the Milan Court of Appeal's bankruptcy judgment extinguished. The appellant, a liquidated company, failed to request a ruling on the appeal within the mandatory 40-day period following the court's proposal for case closure. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a renunciation of the right to proceed, resulting in the termination of the proceedings without any determination on costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for case closure within the statutory period constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal 40 day deadline proposed case closure extinction of proceedings bankruptcy appeal prestazioni compensative ripetibili dell'avvocato rimborso delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
art. 380-bis c.p
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.3053/2022 depositata il 03/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26938/2022 R.G. proposto da : PETROLEUM TEKNICAL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE IN FALLIMENTO, elettivamente domiciliato in MILANO VIA BRERA 5, presso lo studio dell’avvocato ZINGARI GIANPIERO (ZNGGPR71A19F205L) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato D'ORTA ELEONORA (DRTLNR73S43F205W) -ricorrente- contro FALLIMENTO PETROLUEM TEKNICAL S.R.L. IN PERSONA DEL CURATORE DOTT. INZOLI, FRONTALINI S.R.L. -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.3053/2022 depositata il 03/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. C