Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal withdrawn and extinguished the proceedings because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Vollono Mariarosaria, challenged a bankruptcy judgment against Acciai S.p.A. and Pellone Maurizio, but remained silent after the court proposed a settlement. Consequently, the court ruled that the silence constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant after the court proposes a decision within the 40-day period constitutes a formal renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29710/2022 R.G. proposto da : VOLLONO MARIAROSARIA, elettivamente domiciliato in NAPOLI VIA DEL RIONE SIRIGNANO,9, presso lo studio dell’avvocato MIGLIACCIO BENEDETTO (MGLBDT58P30G903N) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FALLIMENTO N. 300/2012 SOC. MERCANTILE ACCIAI S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE DEI MELLINI, 44, presso lo studio dell’avvocato DE NOTARISTEFANI DI VASTOGIRARDI ANTONIO (DNTNTN59D11F839W) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro PELLONE MAURIZIO, CARACCIOLO CRISTINA-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.4167/2022 depositata il 11/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.250,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori