Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of settlement. The appellant, representing R R Immobiliare, did not act within the timeframe required by law, while the respondent, the bankruptcy administrator of Fall. Cogep Srl, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is deemed withdrawn if the party fails to request a decision within forty days of the proposal of settlement, resulting in the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1230/2023 R.G. proposto da : R R IMMOBILIARE, elettivamente domiciliato in CATANIA VIALE XX SETTEMBRE 45 DOM DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato CONSOLI XIBILIA FRANCESCO (CNSFNC44T03C351B) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CONSOLI GIUSEPPE (CNSGPP78T25C351S) -ricorrente- contro FALL. COGEP SRL IN PERSONA DEL CURATORE FALLIMENTARE AVV. GIORGIO BLANCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI 187, presso lo studio dell’avvocato MAGNANO SAN LIO MARCELLO (MGNMCL65S29C351L) rappresentato e difeso dall'avvocato ZAPPALA' SALVATORE (ZPPSVT64R06G371U) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n.1971/2022 depositata il 18/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di