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Ordinanza — n. 32893/2024 — snciv Generato dall'IA

Regional tax privilege recognized for regional car tax via extended interpretation of Civil Code Art. 2752.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32893/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the bankruptcy trustee's objection to the Veneto Region's claim for priority payment on the regional car tax. The Region argued that the tax falls under the general mobile privilege for local finance laws, while the bankruptcy court rejected this, limiting the privilege to specific local statutes. The Court ruled that the phrase 'local finance law' must be interpreted broadly to include all regulations governing local taxes, thereby granting the Region the requested priority status.

Regesto Legislator

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Art. 2752, ultimo comma, cod. civ.; Art. 13, comma 13, d.l. n. 20/2011: The general mobile privilege for local entities' tax credits extends to regional taxes via an extensive interpretation of 'local finance law' to ensure institutional funding.

Parole chiave

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mobile privilege regional tax local finance law bankruptcy priority interpretation extensive Car tax Civil Code 2752 imposta sui veicoli a motore

Disposizioni normative citate

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Art. 2752, ultimo comma, cod. civ.
Roberto Amatore; FATTI DI CAUSA 1.La regione Veneto proponeva opposizione allo stato passivo del Fallimento società Pama Rides DM s.r.l., chiedendo, per quanto in effetti ancora rileva, che fosse riconosciuto il privilegio ex art. 2752 cod.
Art. 13, comma 13, del d.l. n. 20/2011
civ., sempre per violazione e falsa applicazione di norme di legge, questa volta in relazione all’art. 13 d.l.
Art. 2745 cod. civ.
2752, ultimo comma c.c., dell’art. 2745 c.c., degli artt.
Art. 3, 24 e 119 Cost.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivol’ente ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.
Art. 13 d.l. n. 20/2011
civ., sempre per violazione e falsa applicazione di norme di legge, questa volta in relazione all’art. 13 d.l. n. 20/2011 e all’art.
art. 2752 cod. civ
Roberto Amatore; FATTI DI CAUSA 1.La regione Veneto proponeva opposizione allo stato passivo del Fallimento società Pama Rides DM s.r.l., chiedendo, per quanto in effetti ancora rileva, che fosse riconosciuto il privilegio ex art. 2752 cod. civ.
art. 3 Cost
12 disposizioni preliminari e dell’art. 3 Cost., sul rilievo che il decreto impugnato, in violazione dell’ultimo comma dell’art.
art. 2745 c.c
2752, ultimo comma c.c., dell’art. 2745 c.c., degli artt.
art. 2 d.lgs. n. 267/2000
20/2011 e all’art. 2 d.lgs. n. 267/2000 e agli artt.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24836 del 04/10/2019
Cass. n. 13301-12
Cass. n. 3134-16
13301-12; Cass. n. 3134-16, Cass.
Cass. n. 21007-17
3134-16, Cass. n. 21007-17).
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24071 del 07/09/2021
Cass., Sez. 1, ord. n. 617/2022
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 19686/2019 r.g. proposto da: REGIONE VENETO, elettivamente domiciliatain ROMA VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI ANDREA (MNZNDR64T26I804V) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CAPRIOGLIO FRANCA (CPRFNC54B56H694C), LONDEI LUISA (LNDLSU62L52L736O), ZANON EZIO (ZNNZEI57L07B563K). - ricorrente - contro Fallimento società Pama Rides DM s.r.l. -intimato - avverso il decreto emesso dal Tribunale di Vicenza , depositat o in data 22.5.2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2024 dal Consigliere dott.

Roberto Amatore; FATTI DI CAUSA 1.La regione Veneto proponeva opposizione allo stato passivo del Fallimento società Pama Rides DM s.r.l., chiedendo, per quanto in effetti ancora rileva, che fosse riconosciuto il privilegio ex art. 2752 cod. civ. alcredito derivante dall'omesso versamento della tassa automobilistica; l'adito Tribunale di Vicenza rigettava l'opposizione ritenendo che la classificazione del credito come afferente a un tributo speciale della finanza locale non era autorizzata dalla norma citata, nemmeno in forza di una possibile interpretazione estensiva, non consentita dal carattere tassativo dei privilegi. 2.Il decreto, pubblicato il 22.5.2019 , è stat o impugnat o da REGIONE VENETO con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

Il Fallimento società Pama Rides DM s.r.l., intimato,non ha svolto difese. La ricorrente hadepositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivol’ente ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedell’art. 2752, ultimo comma, dell’art. 12 disposizioni preliminari e dell’art. 3 Cost., sul rilievo che il decreto impugnato, in violazione dell’ultimo comma dell’art. 2752 cod. civ., aveva negato la natura privilegiata del credito regionale da omesso versamento di tasse automobilistiche, escludendo in tal modo una interpretazione estensivadella citata disposizione invece consentita.

2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,dell’art. 2752, ultimo comma c.c., dell’art. 2745 c.c., degli artt. 3, 24 e 119 Cost, sul rilievo che il decreto impugnato avrebbe fornito una interpretazione non conforme alla causa del credito e, pertanto, del privilegio di cui all’ultimo comma dell’art. 2752 cod. civ., con conseguente errata applicazione di tale disposizione, nonché dell’art.2745 cod. civ.3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., sempre per violazione e falsa applicazione di norme di legge, questa volta in relazione all’art. 13 d.l. n. 20/2011 e all’art. 2 d.lgs. n. 267/2000 e agli artt. 5, 114 e 119 Cost., sul rilievo che con il decreto impugnato l’esclusione del credito regionale si fonderebbe sull’interpretazione nominalistica della definizione di ente locale, negando la natura dinamica del rinvio alla “legge di finanza locale”, di cui all’art. 2752 cod. civ.

4. Da ultimo l’ente ricorrente chiede che sia sollevata“questione di legittimità costituzionale dell’ultimo comma dell’art. 2752 cod. civ. per violazione degli artt. 3, 5, 24, 114 e 119 Cost. e del principio di parificazione tra Stato e Regioni in materiale tributaria”, rilevando che la negazione del privilegio di cui all’art. 2752, ultimo comma c.c., conseguente alla interpretazione restrittiva adottata dal Tribunale di Vicenza,avrebbe discriminato le Regioni rispetto a Province e Comuni.

5. I primi tre motivi –che possono essere esaminati congiuntamente – sono fondati ed il loro accoglimento determina anche l’assorbimento della questione di legittimità costituzionale agitata nell’ultimo. 5.1 Si discute del privilegio di cui all'art. 2752, terzo comma, cod. civ. in relazione al credito derivante dall'omesso versamento della tassa automobilistica. Orbene, tale norma estende il privilegio generale sui mobili, subordinatamente a quello dello Stato, ai crediti per imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale nonché dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni.

Ciò detto, va osservato che,contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale di Vicenza, è da tempo pacifico che le norme sui privilegi - e in particolare quella in esame -sono suscettibili di interpretazione estensiva; tanto questa Corte ha affermato poiché il privilegio generale mobiliare per i crediti tributari degli enti locali è volto ad assicurare agli enti medesimi la provvista dei mezzi economici necessari per l'adempimento dei loro compiti istituzionali, sicché l'espressione "legge per la finanza locale", contenuta nell'art. 2752 cod. civ., non va riferita a una legge specifica istitutiva della singola imposta, bensì all'atto astrattamente generatore dell'imposizione(così espressamente, Cass.

Sez.6 - 1 , Ordinanza n. 24836 del 04/10/2019). N e consegue che il privilegio in questione assiste -si è detto, per esempio - il credito per la tassa automobilistica provinciale, istituita dall'art. 4 della legge prov. Trento n. 10 del 1998, avente natura tributaria e afferente a risorse essenziali di un ente locale a previsione costituzionale (v. Cass. n. 13301-12; Cass. n. 3134-16, Cass. n. 21007-17). A tale principio è conformata la legge di interpretazione autentica della norma citata: ai sensi dell'art. 13, tredicesimo comma, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv., con modif., in l. 22 dicembre 2011, n. 214, il riferimento alla "legge per la finanza locale" si intende invero effettuato a tutte le disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali.

Ebbene, l'estensione interpretativa del principio non può che valere anche per la comune tassa automobilistica regionale. Va dunque anche in questa sede riaffermato il principio, più volte ripetuto nella giurisprudenza di questa Corte (v.: Ord.n. 24836 del 04/10/2019 , cit. supra; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24071del 07/09/2021; Cass., Sez. 1, ord. n. 617/2022), secondo cui “ In sede di ammiss ione allo stato passivo fallimentare, deve riconoscersi alla Regione il privilegio in relazione al credito tributario vantato per la tassa automobilistica, perché il privilegio generale mobiliare per i crediti tributari degli enti locali è volto ad assicurare agli enti medesimi la provvista dei mezzi economici necessari per l'adempimento dei loro compiti istituzionali, previsti dalla Costituzione, sicché l'espressione "legge per la finanza locale", contenuta nell'art. 2752, comma 4, c.c.,non va riferita ad una legge specifica istitutiva della singola imposta, bensì a tutte le disposizioni che disciplinano i tributi degli enti locali, con interpretazione estensiva da applicarsi anche ai tributi regionali e confermata dall'art. 13, comma 13, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, in riferimento ai tributi comunali e provinciali”.

Ne consegue che il provvedimento del tribunale va cassato e, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti in fatto, la Corte può decidere la causa nel merito riconoscendo il privilegio invocato dall'ente locale; le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, riconosce al credito della regione Veneto di cui in motivazione il privilegio previsto dall'art. 2752, ultimo comma, cod. civ.; condanna il Fallimento alle spese processuali, che liquida, per il giudizio di merito, in EUR 4.000 per compensi e, per il giudizio di cassazione, in EUR7.200, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre in ogni caso agli accessor