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Ordinanza Interlocutoria — n. 32855/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower court regarding admission of untested guarantor's claim with reservation in bankruptcy.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 32855/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court remanded the case to the lower court for a new hearing to address specific legal questions. The appellant argued that an untested guarantor's claim should be admitted to the bankruptcy estate with reservation, citing tax debt regulations and partial payment principles. The court determined these complex issues regarding conditional claims and the timing of guarantor rights required further examination in public session before a final ruling.

Regesto Legislator

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Art. 55, comma 3; Art. 96, n. 2 legge fall.: The court establishes that claims by untested guarantors or co-obligators may be admitted to the bankruptcy estate with reservation if they constitute conditional claims, pending further examination of their specific configurability and timing relative to the debtor's payment obligations.

Parole chiave

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bankruptcy estate admission conditional claims with reservation untested guarantor rights co-obligor payment defense tax debt solidarity accoglimento parziale del contribuente massa fallimentare compensazione nel fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 55, comma 3, legge fall.
Art. 96, n. 2, legge fall.
i) ai sensi dell’art. 96, n.
Art. 87, D.P.R. n. 602/1973
possono essere ammessi con riserva i crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende da fatto non riferibile al creditore; ii) ai sensi dell’art. 87 d.P.R.
Art. 61, comma 2, legge fall.
Fall., art. 61, comma 2, il carattere integralmente satisfattivo delle ragioni creditorie;
Art. 62, legge fall.
Art. 1, D.L. n. 148/2017
61, 62 legge fall., dell’art. 1 d.l.
Art. 3, D.L. n. 119/2018
(in relazione all’art. 360, nn.
art. 87 d.P.R. n. 602/1973
possono essere ammessi con riserva i crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende da fatto non riferibile al creditore; ii) ai sensi dell’art. 87 d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 26003/2018
Cass., n. 26003/2018)»; 3.
ord. interlocutoria n. 22487/2023
i) la possibilità di ammissione al passivo con riserva del fideiussore non ancora escusso, quale creditore condizionale (ord. interlocutoria n. 22487/2023, in RG n.
ord. interlocutoria n. 10438/2024
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Testo completo

24 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.12530/2019 R.G. proposto da : T.E.A. SYSTEM SRL , elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MARGANA 19, presso lo studio dell’avvocato SCORDINO LUCA DOMENICO (SCRDNC66A23H224X), rappresentata e difesa dall’avvocato MAURIELLO WALTER (MRLWTR73P10A509V), domicilio digitale: walter.mauriello@avvocatiavellinopec.it -ricorrente- contro FALLIMENTO ATA SYSTEM SRL -intimato- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di NOLA n. 19 6 /201 9 de l 08/03/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2024 dal Consigliere PAOLA VELLA.

Rilevato che: 1. – con il decreto indicato in epigrafe il Tribunale di Nola ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del Fallimento di ATA System s.r.l. (società scissa) proposta ex art. 98 legge fall. da TEA System s.r.l. (newco beneficiaria) contro il diniego di ammissione del credito insinuato con riserva , sulla scorta di alcune cartelle esattoriali riguardanti la società scissa, ma notificate alla società beneficiaria in forza del vincolo di solidarietà tributaria, che in parte erano state oggetto di definizione agevolata (cd. rottamazione) e in parte erano state impugnate dinanzi al giudice tributario; diniego fondato sulla m ancanza di prova del relativo pagamento da parte del coobbligato delfallito; 2.

– il tribunale ha ritenuto, tra l’altro: « a) che il coobbligato, il quale intenda far valere, con l'ammissione al passivo, l'avvenuto pagamento successivo alla dichiarazione di fallimento, deve dimostrare, ai sensi della L. Fall., art. 61, comma 2, il carattere integralmente satisfattivo delle ragioni creditorie;

b) cheil principio di cristallizzazione della massa passiva (ossia della sostanziale immutabilità dell'insinuazione) rende irrilevante il pagamento parziale, ancorché quest'ultimo esaurisca l'obbligazione del solvens (cfr. Cass., n. 26003/2018)»; 3. – TEA s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione in due mezzi, illustrato da memoria; il Fallimento intimato non ha svolto difese. Considerato che: 1. – il primo motivo denuncia la violazione e f a lsa applicazione degli artt. 55 e 96 legge fall. (in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.) per avere il tribunale trascuratoche:

i) ai sensi dell’art. 96, n. 2 legge fall. possono essere ammessi con riserva i crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende da fatto non riferibile al creditore; ii) ai sensi dell’art. 87 d.P.R. n. 602/1973 i crediti erariali contestati vanno ammessi al passivo con riserva; iii) i debiti sub judice, oggetto di contenzioso tributario, integrerebbero la figura dei crediti condizionati,da ammettere al passivo con riserva; 2. – il secondo mezzo denuncia v iolazione ed e rrata a pplicazione degli artt. 61, 62 legge fall., dell’art. 1 d.l. n . 148/2017 ( conv . con modif. dalla legge n. 172/2017 ), dell’art. 6 del d.l. n. 193/2016 (conv. con modif . dalla legge n. 225/2016 ) e dell’art 3 d.l. n. 119/2018( conv . con modif . dalla legge n. 136/2018 ), in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., sul rilievo che il credito di regresso non escusso avrebbe natura concorsuale e andrebbe equiparato alla categoria dei crediti condizionali ex art. 55, comma 3, legge fall., da ammettere al passivo con riserva , considerato anche il carattere satisfattivo ed estintivo degli accordi di rottamazione e che, anche a fronte di un pagamento parziale , il solvens avrebbe «diritto di essere ammesso al passivo per la somma pagata, a deconto del maggior dovuto del debitore principale»; 3.

– il ricorso intercetta alcune questioni che l’intestata Sezione ha ritenuto di rimettere alla trattazione in pubblica udienza, segnatamente:

i) la possibilità di ammissione al passivo con riserva del fideiussore non ancora escusso, quale creditore condizionale (ord. interlocutoria n. 22487/2023, in RG n. 9248/2019, PU 14/01/2025); ii) la configurabilità di un credito di rivalsa del fideiussore o del coobbligato del fallito prima del pagamento, l’ammissibilità dell’ammissione al passivo con riserva – anche alla luce delle limitazioni temporali del novellato art. 101 legge fall. – e la rilevanza della mancata richiesta di ammissione al passivo da parte del creditore principale e del sopravvenuto pagamento del debito da parte del coobbligato( ord. interlocutoria n. 10438 / 2024 , in RG n. 25512/2016, PU 25/02/2025); 4. – sussistono dunque i presupposti per disporre il rinvio a nuovo ruolo,in attesa della definizione delle suddett e question i .

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo,in attesa della definizione in pubblica udienza delle questioni in rilievo.