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Ordinanza — n. 32731/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows bankruptcy appeal by declaring the prosecutor's petition inadmissible due to procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32731/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed Flavio Faccin's appeal against the bankruptcy declaration of his sole proprietorship. The lower court had incorrectly applied an exception to the inadmissibility rule for prosecutor-initiated bankruptcy petitions, failing to notice procedural flaws in the prosecutor's request. The court ruled that the prosecutor's petition was inadmissible because it was not properly reiterated under the new law and lacked necessary notifications, leading to the revocation of the bankruptcy judgment.

Regesto Legislator

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Art. 10 l. fall.; Art. 14 c.c.: The exception to the inadmissibility rule for bankruptcy petitions filed by the Public Prosecutor, applicable only when accompanied by civil precautionary measures, cannot be extended by analogy to cases lacking such measures or where procedural requirements for reiteration were not met.

Parole chiave

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bankruptcy petition inadmissibility Public Prosecutor standing procedural defect revocation analogy prohibition bankruptcy sole proprietorship dissolution legittimazione a contestare licenza impedimento di un atto dell'autorità difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 10 l. fall.
civ., dell’art. 10 l. fall. e dell’art.2193 c.c.
Art. 14 c.c.
Art. 360 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo il ricorrent e lamenta , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.
Art. 382 c.p.c.
Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, c.p.c., perché il giudizio prefallimentare non poteva essere utilmente proseguito, con conseguente revoca della sentenza dichiarativa di fallimento.4.
Art. 15 l. fall.
unitamente alla richiesta di emissione dei provvedimenti cautelari o conservativi di cui all’art. 15, 8°comma, l.
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 2176-2021 r.g. proposto da: FLAVIO FACCIN, titolare della ditta HIDROMED di FACCIN FLAVIO , rappresentato e difeso, dagli avvocati Eugenio Targa e Massimo Zuppa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso -ricorrente - contro FALLIMENTO della ditta HIDROMED di FACCIN FLAVIO, in persona del curatore fallimentare rag. Guerrino Marcadella, rappresentato e difeso dall’avv. Fabio Fantin, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia , depositata in data 7.1.2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2.10.2024 dal Consigliere dott. Roberto Amatore; FATTI DI CAUSA 1La Corte di Appello di Venezia ha rigettato il reclamo presentato , ai sensi dell’art. 18 l. fall.,da Flavio Faccin, titolare della ditta individuale Hidromed, avverso la sentenza dichiarativa del suo fallimento emessa dal Tribunale di Vicenza su istanza del Pubblico Ministero.

2. La corte del merito: i)ha ritenuto infondato il primo motivo di reclamo – col quale si denunciava l’improcedibilità del ricorso per fallimento,presentato dal P.M. nella vigenza dell’art. 10 d.l. n. 23/2020 - in quanto l ’istanza era stata reiterata all’udienza del 16.7.2020 e dunque ad essa era applicabile la nuova previsione normativa dettata dalla l. n. 40/20, di conversione del predetto decreto legge, entrata in vigore l’8.6.2020; ii) ha aggiunto che , in ogni caso, anche il d.l. n. 23/20 nella sua formulazione originaria prevede va un’eccezione alla regola dell’ improcedibilità , nell’ipotesi in cui il ricorso fosse stato presentato dal P.M. unitamente alla richiesta di emissione dei provvedimenti cautelari o conservativi di cui all’art. 15, 8°comma, l. fall. e che tale disposizione risultava applicabile anche nel caso di caso di specie,in cui il P.M. non aveva chiesto l’adozione di misure cautelari soloperché la ditta del reclamante era stata già destinataria di un sequestro preventivo,emesso nell’ambito del procedimento penale dal quale era sortita l’iniziativa: ricorreva, dunque,l’eadem ratio di tutela perseguita dall ’ eccezione in parola, essendo la richiesta di fallimento finalizzata ad impedire il protrarsi della condotta penalmente rilevante posta in essere da Faccin; iii) ha infine respinto il secondo motivo di impugnazione, incentrato sulla dedotta violazione dell’art. 10 l. fall.

2. La sentenza, pubblicata il 7.12.2020, è stata impugnata da Flavio Faccin, con ricorso per cassazione, affidato a tremotivi, cui il Fallimento ha resistito con controricorso. Con ordinanza interlocutoria datata 29.5.2024, il collegio ha rinviato la causa alla adunanza camerale del 2.10.2024, avendo rilevato “il mancato avviso ai difensori del controricorrente della comunicazione di fissazione dell’udienza camerale di discussione della causa, fissata per la data del 29.5.2024”.Il ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo il ricorrent e lamenta , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedell’art. 10 del d.l. 8 aprile 2020 n. 23, vigente al momento della presentazione dell’istanza di fallimento, nonché degli artt. 11 e 12 delle disposizioni sulla legge in generale.

Sostiene che la corte di appello avrebbe errato sia nel ritenere procedibile la domanda exart. 7 l. fall., nonostante fosse stata depositat a nel periodo nel qualeil legislatore aveva disposto, con l’art. 10 d.l. cit., l ’ improcedibilità d i tutti i ricorsi per fallimento, compresi quelli presentati dal P.M. non accompagnati dalla richiesta di misure cautelari o conservativedi cui all’art.15, comma 8, l. fall., sia nell’affermare che la domanda fosse stata comunque reiterata nel corso dell’ udienza prefallimentare del 16.7.2020. alla quale il P.M. non aveva presenziato.

Deduce inoltre che l’unica e chiara eccezione al regime di improcedibilità previsto dall’art. 10 deld.l. era quella relativa alla presentazione da parte del P.M. di un’istanza di fallimento corredata della richiesta di adozione di misure cautelari ex art. 15, 8° comma, l. fall., sicché l ’ interpretazione d ella norma propugnata dalla corte di appello costituirebbe applicazione analogica in malam partemdell’istituto, come tale vietata dall’art. 12 delle preleggi.

2. Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 15, commi2 e 3, l. fall., in quanto la c orte di appello avrebbe errato nel riten ere implicitamente riproposta l’istanza di fallimento nel vigore della legge di conversione. 2.1 I motivi –che possono essere esaminati congiuntamente – sono fondati. 2.2 Non è qui in discussione (e comunque il dato è evincibile dall’esame degli atti, cui questo c ollegio è abilitato ad accedere quale giudice del fatto processuale) che l’istanza di fallimento fosse stata presentata dal P.M. nel periodo interessato dall’applicazione della normativa processuale emergenziale pandemica (9 marzo-30 giugno 2020), e cioè nella vigenza dell’art. 10 del d.l. n. 23/20 che prevedeva l’improcedibilità dei ricorsi di fallimento depositati nel predetto lasso temporale. 2.3.

Contrariamente a quanto ritenuto dalla corte d’appello, nel caso di specie non ricorreva l’eccezione alla regola dell ’ improcedibilità , prevista per le sole istanze di fallimento presentate dal P.M. con contestuale richiestadiadozione dimisure cautelari ex art. 15, 8 ° comma, l. fall. 2.3 La diversa lettura della normafatta propria dai giudici del merito si pone contra legem, posto che l ’ interpretazione analogica di una disposizione eccezionale –quale quella che disponeva un diverso regime applicativo della regole generale dell’ improcedibilità dei ricorsi per fallimento presentati nel periodo pandemico – è espressamente vietata dall’art. 1 4 delle preleggi : il dettato dell’art. 10 cit., che faceva esplicito riferimento allesole istanze del P.M. corredate da richieste cautelari di matrice civilistica non era perciò estensibile adipotesi in esso non contemplate. 2.4 Va infine escluso che il P.M. a vesse correttamente reiterato l ’ istanza di fallimento nella vigenza della nuova normativa, e cioè all’udienzadel 16 luglio 2020(ove era comparso solo dopo la chiusura del verbale ) perché il ricorso era aborigine improcedibile e dunque avrebbe dovuto essere dichiarato tale d’ufficio( ad avviso di questa Corte senza che fosse neppure necessario fissare l’udienza di trattazione e, comunque , senza tener conto d i quanto accaduto nel suo corso, posto che la sua fissazione non poteva certo servire ad aggirare la sanzione di improcedibilità).

Peraltro, anche a voler considerare la domanda di fallimentodel P.M. come reiterata, in modo a dir poco irrituale, dopo la chiusura del verbale di udienza del 16 luglio, non v’è dubbio che allora la stessa avrebbe dovuto seguire l’iterprocedimentale previsto dall’art. 15, primo, secondo e terzo comma,l. fall., con la necessaria notifica , alla parte legittimata passivaed odierna ricorrente, sia del nuovo ricorso per fallimento che del pedissequo decreto di convocazione. Adempimenti quest’ultimi mai intervenuti nel caso di specie.

3. Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, c.p.c., perché il giudizio prefallimentare non poteva essere utilmente proseguito, con conseguente revoca della sentenza dichiarativa di fallimento.4. Il terzo motivo -con cui si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell’art. 10 l. fall. e dell’art.2193 c.c. –resta assorbito. 5.Le spese del giudizio di legittimità e di quello di reclamo seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso,cassa senza rinvio la sentenza impugnata perché il giudizio non poteva essere prosegui to e, per l’effetto, revoca la sentenza dichiarativa del fallimento di Faccin Flavio, titolare della ditta individuale Hidromed. Condanna il Fallimento controricorrente a pagare al Faccin le spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 7.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, e le spese del giudizio di reclamo, che liquida in euro 3.500,00per compensi e in € 1000 per esbor