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Ordinanza — n. 32572/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against bankruptcy court's allowance of variable pay claims under Art. 74 of Bankruptcy Law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32572/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Tecnis S.p.A. against a bankruptcy court order admitting Renato Di Simone's variable pay claims into the company's passive. The court held that the bankruptcy judge correctly applied Article 74 of the Bankruptcy Law to the labor contract, treating it as a contract with continuous execution. Consequently, the court ruled that the extraordinary administrator must pay the outstanding variable compensation in current currency, rejecting the argument that the claims did not arise during the bankruptcy proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 74 l. fall.; Art. 51 d.lgs. 270/1999: In case of extraordinary administrator subrogation in continuous contracts, the bankruptcy law rules apply, entitling the creditor to current currency payment for prior services.

Parole chiave

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bankruptcy administrator subrogation continuous execution contracts variable compensation claims current currency payment par condicio creditorum extraordinary administration labor contract continuity indennità di gestione

Disposizioni normative citate

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Art. 74 l. fall.
Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 74 l. fall. e dell’art.
Art. 51 d.lgs. 270/1999
fall., in quanto l’art. 51 della cd.
Art. 8 l. n. 39/2004
l egge Prodi bis, richiamato d a ll’art. 8 della cd.
Art. 111 l. fall.
Espone la procedura ricorrente che il credito per cui è causa non risponde neppure ai requisiti previsti dall’art. 111 l.
Art. 14 preleggi
e dell’art. 14 delle preleggi.
art. 112 c.p
Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c..

Giurisprudenza citata

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Cass. snciv, n. 32572/2024
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5962/2021 R.G. proposto da : TECNIS SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona dei commissari straordinari p.t., elettivamente domiciliatain ROMA, VIA BARNABA ORIANI, 85, presso lo studio dell’avvocato FILIPPOAURITI (RTAFPP69P26H501L) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato VALERIO DI GRAVIO (DGRVLR58M22H501Z) giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro DI SIMONE RENATO, elettivamente domiciliato in ROMA,VIA G. A . PASQUALE 39, presso lo studio dell’avvocato MICHELECASTORINO (CSTMHL67H14H501Q), rappresentato e difeso dall'avvocato CARMELOROMEO (RMOCML49L12C351A) giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- avverso il DECRETO di TRIBUNALE CATANIA n. 14111/2018 depositatoil 19/01/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2024dal Consigliere ANDREA FIDANZIA. RILEVATO CHE 1. Il Tribunale di Catania, con decreto depositato il 19.1.2021, in accoglimento del ricorso ex art. 98 legge fall. proposto da Renato Di Simone, ha ammesso quest’ultimo allo stato passivo della Tecnis s.p.a. in Amministrazione straordinaria “per la somma di € 72.953,33, al privilegio ai sensi dell’art. 2751 bis n. 1 c.c. – ed in prededuzione limitatamente all’importo di € 63 mila - …”, di cui € 9.953,33 a titolo di ferie non godute, eccedenti la misura obbligatoria di cui all’art. 7 del ccnl, ed € 63.000,00 a titolo di MBO (Management By Objective).

Il tribunale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto applicabile alla fattispecie l’art. 74 della l. fall., in quanto l’art. 51 della cd. l egge Prodi bis, richiamato d a ll’art. 8 della cd. l egge Marzano, stabilisce che, in caso di subentro del Commissario nei contratti in corso, i diritti dell’altro contraente sono regolati dalle disposizioni della sezione IV del capo III del titolo II della legge fallimentare. In particolare, ha osservato che “l’art. 74 di quest’ultima prevede che, se il curatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata, allora deve pagare anche il prezzo dei servizi già erogati in precedenza e non saldati.

Quindi si deve riconoscere la prededuzione per la retribuzione variabile”. Tecnis s.p.a. in Amministrazione Straordinaria ha proposto ricorso per la cassazionedel decreto, affidandolo a tre motivi. Renato Di Simone ha resistito in giudizio con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.. Lamenta la procedura che il Tribunale di Catania, nell’ammettere in prededuzione il credito insinuato da Di Simone a titolo di MBO , ha pronunciato ultra petita, poiché questi, in sede di opposizione allo stato passivo, non aveva chiesto di riconoscere tale collocazione al credito in questione.

2. Il motivo è infondato. E’ orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui il giudice, nell’interpretazione della domanda, non è vincolato alle espressioni letterali utilizzate dalle parti, ma deve indagare e considerare il contenuto sostanziale della domanda medesima (Cass., 21 maggio 2019 n. 13602; Cass., 13 dicembre 2013 n. 27940; Cass., 28 agosto 2009 n. 18783; Cass. 17 settembre 2007 n. 19331) come ricavabile, ad esempio, dalle argomentazioni (in fatto e in diritto) dell’atto introduttivo. Nel caso di specie la richiesta di collocazione in prededuzione del credito vantato a titolo di MBO era stata chiaramente avanzata nella parte narrativa delricorso introduttivo (alle pag. 22 e 23) e dunque , anche se non ribadita nelle conclusioni precisate nell’atto , il tribunale, del tutto correttamente, l’ha ritenuta proposta e ha pronunciato sulla stessa.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 74 l. fall. e dell’art. 14 delle preleggi. Secondo la ricorrente l’art. 74 l. fall. si applica solo ai contratti che generano obbligazioni ed esecuzione continuata o periodica, assolvendo all’importante funzione di garantire all’imprenditore la disponibilità continuativa di merci e/o servizi a prezzi costanti, quali i contratti di somministrazione o di vendita a consegne ripartite, mentre il contratto di lavoro subordinato non appartiene a tale categoria. Il giudice di primo grado sarebbe dunque incorso in un errore di diritto, applicando analogicamente una disposizione di carattere eccezionale invece non applicabile, a norma dell’art. 14 delle preleggi, oltre i casi in essaconsiderati e disciplinati e non avrebbe neppure conto della necessità di interpretazione rigorosa di tutte le norme che, come l’art. 74 cit., riconoscono la prededuzione ed alterano la par condicio creditorum.

4. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 52 d.lgs n. 270/1999 e 111 l. fall.. Espone la procedura ricorrente che il credito per cui è causa non risponde neppure ai requisiti previsti dall’art. 111 l. fall., non essendo sorto “in funzione o in occasione” di una procedura concorsuale, originando da prestazioni relative al triennio 2015-2017, antecedenti al decreto dell’8.6.2017 con cui Tecnis s.p.a. è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria.

5. Il secondomotivo è infondato, con conseguente assorbimento del terzo. Non è contestato nella specie che i commissari straordinari siano subentrati nel rapporto di lavoro pendente fra Tecnis s.p.a. in bonis e Di Simone alla data di apertura della procedura. L’art. 51 del d. lgs. 270/1999 cit., richiamato dall’art. 8 della l. n. 39/2004 prevede che “ I diritti dell’altro contraente, in caso …(omissis) di subentro del commissario straordinario nei contratti ancora ineseguiti o non ancora interamente eseguiti alla data di apertura dell’amministrazione straordinaria, sono regolati dalle disposizioni della sezione IV del capo III del titolo II della legge fallimentare”.

Ora, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il contratto di lavoro subordinato rientra a pieno titolo fra i contratti ad esecuzione continuata disciplinati dall’art. 74 l. fall., in relazione ai quali, in caso di subentro, il curatore (o il commissario straordinario) è tenuto al pagamento in moneta attuale, e non fallimentare, delle prestazioni già avvenute. Invero, come di recente chiarito da questa Corte in relazione ad altra fattispecie (contratto di appalto di servizi) “In tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, in caso di subentro del commissario straordinario nel contratto in corso, avente carattere di continuità, è applicabile la disciplina di cui all'art. 74 l.fall., che prevede il pagamento integrale del prezzo anche delle prestazioni effettuate prima dell'inizio della procedura, perché tale disposizione, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 169 del 2007, si riferisce al subentro in tutti i contratti a esecuzione continuata o periodica, e non più soltanto aicontratti di somministrazione, compresi quelli che hanno ad oggetto prestazioni continuative o periodiche di fare”.

6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 8.000, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a qu