Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32441/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses bankruptcy appeal claiming lack of assets due to missing accounting books.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32441/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the bankruptcy appeal inadmissible, rejecting the claim that the company lacked assets due to missing accounting records. The appellant argued the lower court failed to examine the absence of books required by law, while the respondent contended the appellate court correctly relied on existing criminal proceedings to establish the company's insolvency. The court ruled that the appeal was procedurally flawed and the lower court's reasoning was not arbitrary, leading to the dismissal of the request for cassation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1 comma 2 l.fall.; Art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.; The appeal is inadmissible when the appellant fails to demonstrate that the lower court's decision was based on a misinterpretation of the ratio decidendi regarding the existence of assets versus the absence of accounting documentation.

Parole chiave

Generato dall'IA
Bankruptcy Appeal Missing Accounting Books Inadmissible Appeal Asset Verification Procedural Flaw Cassation Dismissal Insolvency Threshold azione revocatoria fallimentare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1 comma 2 l.fall.
U, 8503/2014; conf., exaliis , Cass. 19150/2016, 27415/2018, 3110/2022, 15733/2022).
Art. 15 l.fall.
10253/2022, 33091/2018), può assolverla non solo con la produzione dei bilanci degli ultimi tre esercizi previsti dall’art. 15, comma 4, l.fall.
Art. 18 l.fall.
ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazionedella sentenza del 24/12/2021con cui la Corte d’appello di Genova, accogliendo il reclamo ex art. 18 l.fall.
Art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.
– Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 380-bis c.p.c.
–In data 3/4/2024 è stata formulata proposta di decisione accelerata del ricorso, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. 1.3.
Art. 96 comma 3 c.p.c.
Art. 96 comma 4 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/02
– Sussistono infine i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione proposta, se dovuto, a norma del comma 1-bis dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
art. 380-bis c.p
–In data 3/4/2024 è stata formulata proposta di decisione accelerata del ricorso, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 2214 c.c
delle scritture contabili obbligatorie – nonché facoltative - previste dall’art. 2214 c.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. U, 10955/2024
che , trattandosi di giudizio pendente alla data del 28 febbraio 2023 (Cass. Sez. U, 10955/2024) e deciso in piena conformità alla proposta ex art.
Cass. Sez. U, 27433/2023
Cass. Sez. U, 28540/2023
Cass. 11346/2024
Cassation appeal dismissed as inadmissible due to procedural defect in accelerated decision under Art. 380-bis c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

/2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3579/2022 R.G. proposto da : FALLIMENTO POSALUX SRL, in persona dei curatori,rappresentato e difeso dall'avvocato GIANNI TOGNONI (TGNGNN70L31B832B) giusta procura speciale del 13/05/2024 -ricorrente- contro CARLO ALBERTO ALFIERI , in proprio e nella qualità di legale rappresentante di POSALUX SRL , rappresentat o e difes o dall'avvocato ALESSANDRO BENUSSI (BNSLSN72B02B157E) giusta procura in calce al controricorso -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 102/2021 depositata il 24/12/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/10/2024dal Consigliere PAOLA VELLA.

FATTI DI CAUSA 1. –Il Fallimento Posalux s.r.l. ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazionedella sentenza del 24/12/2021con cui la Corte d’appello di Genova, accogliendo il reclamo ex art. 18 l.fall. proposto da Carlo Alberto Alfieri, in proprio e nella qualità di legale rappresentante di Posalux s.r.l., ha revocato l a sentenza dichiarativa del fallimento della società- emessa da l Tribunale di Massasu richiesta del p.m. – ritenendone la non assoggettabilità alla procedura concorsuale ai sensi dell’art. 1, comma 2, l. fall. 1.1.

–Carlo Alberto Alfieri, in proprio e nella qualità, ha resistito con controricorso. 1.2. –In data 3/4/2024 è stata formulata proposta di decisione accelerata del ricorso, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. 1.3. – Nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione di detta proposta il difensore del ricorrente, munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis, comma 2, c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. – Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame de l fatto decisivo, cherisulterebbe dalla relazione ex art. 33 l.fall., costituito dalla mancata tenuta da parte di Posalux s.r.l. delle scritture contabili obbligatorie – nonché facoltative - previste dall’art. 2214 c.c. , non depositate agli atti del giudizio. 2.2.

– Il secondo mezzo denuncia v iolazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, l.fall. e degli artt. 15 e 18 l.fall., per aver la corte d’appello omesso di applicare la regola secondo cui, ai fini della prova del mancato superamento della soglia d’indebitamento prevista dall’art. 1, comma 2, lett. c), l . fall., in assenza di bilanci di esercizio regolarmente approvati, è onere dell’imprenditore produrredati contabili attendibili . 2.3. – Il terzo motivo deduce la v iolazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, comma 2,lett. c), 15 e 98 l.fall., per avere la corted’appello ritenuto che lo stato passivo fallimentare acquisito nel corso del reclamo, sebbene parziale e provvisorio, per le carenze contabili della fallita, potesse essere rappresentativo dell’effettiva entità dell’indebitamento di Posaluxs.r.l. 2.4.

–Con il quarto mezzo ci si duole della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, lett.a), 15 e 18 l.fall. per aver lacorte d’appello erroneamente escluso il superamento della sogli a dell’attivo patrimoniale pur avendo accertando l’esistenza di un ingente credito di Posalux nei confronti diPosa-lux s .r.l. 3. –Il Collegio condivide la proposta di definizione del ricorso in termini di inammissibilità dei motivi , non ravvisando elementi idonei ad un ripensamento dell’esito ivi prospettato. 4. – Dalla sentenza impugnata risulta che il tribunale aveva dichiarato il fallimentodella società per difetto di prova del mancato superamento dei requisiti dimensionali previsti dall’art. 1, comma 2, l.fall.

«in forza dell’omessodeposito degli ultimi tre bilanci utili (anni 2017-2018-2019)» e desumendo lo stato di insolvenza da tale omissione, nonché dalla cessazione dei rapporti con i dipendenti e dalla esistenza di un debito di€ 370.296,28 nei confronti dell’Erario. 4.1. – La corte territoriale ha valutato la documentazione prodotta dai reclamanti («prospetti dei ricavi utili e debiti relativi agli anni 2017-2018-2019-2020, da cui risultano per ciascun anno attivo di € 28.534,00,utili e debiti 370.296,28; libro delle fatture, da cui si evince latotale assenza di movimentazioni»), quella prodotta dal P.G. («atti di un procedimento penale a carico dell’amministratore della società») e lo stato passivo fallimentare acquisito ex officio («da cui emerge il debito verso l’Erario privilegiato per € 298.509,32 e chirografario per € 75.765,99 e un modesto debito , inferiore a € 1.000,00,nei confronti della Regione Toscana»). 4.2.

– Sulla base del riferito compendio documentale, ha accertato che : «quanto ai debiti, essi sono si curamente sotto la soglia di € 500.000,00come emerge dallo stato passivo acquisito» ; quanto ai ricavi, che essi sono assenti nel triennio antecedente la dichiarazione di fallimento, poiché, «come dichiarato dalla Guardia diFinanza nella nota 23.3.2020, la società non è più operativa dal 2009, epoca da cui non ha più dipendenti, il che conferma il dato emergente dai registri I VA»; « quanto all’attivo, dagli atti del procedimento penale a carico dell’amministratore … emergeche una volta che la società era gravata di debiti verso l’Erario, veniva costituita una nuova società, la Posa - lux srl , deputata alla prosecuzione dell’attività nella stessa sede e con le medesime attrezzature e glistessi dipendenti, e l’amministrazione della società veniva affidata a un prestanome», donde «la conferma che fin dal 2009 la società erastata ridotta ad una mera scatola vuota, priva di attivo e ricavi e destinata solo acontenere i debiti». 4.3.

– I giudici del reclamo hanno quindi concluso che , «essendo i debiti rimasti sotto soglia, ed essendo venuti meni l’attivo e i ricavi nel triennio, la società non ha i requisiti dimensionali per la fallibilità» di cui all’art. 1, comma 2, l.fall. 5. – C osì ricostruito il tessuto motivazionale della decisione impugnata, il primo motivo risulta inammissibile per il mancato rispetto dei canoni del novellato art. 360, comma 1, n.

5) c.p.c. che onerano il ricorrente di indicare –nel rispetto degli artt. 366, comma 1, n. 6), e 369, comma 2, n. 4), c.p.c. –il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività" (Cass. Sez. U, 8053/2014; conf., ex plurimis, Cass. 27415/2018). Al di là del rilievo del mancato deposito dei bilanci, infatti, nella decisione impugnata non vi è traccia né della discussione di questo aspetto né dell’acquisizione della relazione ex art. 33 l.fall.

Ma soprattutto la circostanza di cui si lamenta l’omesso esame – e cioè la mancata tenutaregolare delle scritture contabili – non risulta decisiva, e cioè tale da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a risult are priva di fondamento (Cass. Sez. U, 8503/2014; conf., exaliis , Cass. 19150/2016, 27415/2018, 3110/2022, 15733/2022). 5.1. – Diversamente opinando, di fronte alla mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili obbligatorie non residuerebbe alcuno spazio per quell’istruttoria,anche officiosa , che invece la legge fallimentare prescrive in ottica “deflattiva”,al fine di evitare la dichiarazione di fallimento di imprese che, nel triennio di riferimento, abbiano avuto dimensioni oggettivamente modeste (Cass. 24721/2015, 8965/2019; cfr.

Corte cost. 198/2009). 5.2. – In effetti, s econdo l’insegnamento costante di questa Corte, il debitore, sul quale grava pacificamente l’onere della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità ex art. 1, comma 2, l.fall. (Cass. 10253/2022, 33091/2018), può assolverla non solo con la produzione dei bilanci degli ultimi tre esercizi previsti dall’art. 15, comma 4, l.fall. – i q uali, se regolarmente formati, approvati e depositati presso il registro delle imprese (Cass. 24138/2019, 33091/2018), costituiscono una fonte p rivilegiata e non già una prova legale (Cass. 31353/2022, 9045/2021), comunque soggetta al prudente apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità dei dati contabili in essi contenuti (Cass. 14819/2022, 24138/2019) –ma anche con strumenti probatori alternativi (Cass. 5047/2023, 10253/2022), avvalendosi a tal fine delle scritture contabili dell'impresa e di qualunque altro documento, formato da terzi o dalla parte stessa, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali della stessa (Cass.29809/2023, 35381/20222). 5.2.

– Non è allora censurabile in questa sede la scelta della corte d’appello di avvalersi, ai fini dell’accertamento dei requisiti dimensionali, sia della documentazione prodotta dalreclamante, sia di ulteriori elementi probatori ritenuti idonei a riscontra rne l’attendibilità, quali lo stato passivo fallimentare (per i debiti), la relazione della Guardia di Finanza (per i ricavi) e le risultanze del procedimento penale (per l’attivo). 6. – Le conclusioni appena tratte si riverbera no sul secondo motivo, ove il ricorrente torna a lamentar e che la corte d’appello abbia ritenuto non superate le soglie soggettive di fallibilità «nonostante l’assenza di scritture contabili ex art. 2214 c.c.». 6.1.

– Invero, l e contestazioni ivi analiticamente sviluppate contro l’utilizzo delle risultanze istruttorie di cui si è detto (delle quali parte controricorrente eccepisce anche la novità)integr a no censure inammissibili,perché totalmente versate nel merito. 6.2. –Si è infatti ripetutamente chiarito che , come i bilanci, anche gli “strumenti probatori alternativi” sono soggettial prudente apprezzamento che l’art. 116 c.p.c. riserva al giudice del merito (Cass. 205/2020, 30516/2018), cui compete valutare l’eventuale inattendibilità della documentazione prodotta, al fine di ritenere eventualmente non assolto l’onere probatorio che grava pacificamente sul debitore (Cass. 19351/2023, 10220/2022). 7.

–Le osservazioni svolte nel terzo motivo, per cui lo stato passivo fallimentare esecutivo non potrebbe «in alcun modo essere rappresentativo dell’effettiva entità dell’indebitamento di Posalux S.r.l.»,oltre a difettare di specificità – circa l’entità di ulteriori crediti in ipotesi insinuati tardivamente –si infrangono sul principio in base al quale la valutazione del materiale probatorio è attività riservata in via esclusiva al giudice di merito, il quale non è tenuto ad esprimersi analiticamente su ciascuna risultanza istruttoria né a confutare ogni singola deduzione delle parti (Cass. 25188/2017, 28916/2020), essendo sufficiente che indichile ragioni del proprio convincimento, in modo da rendere evidente che quelle logicamente incompatibili sono state implicitamente rigettate (Cass. 956/2023, 29860/2022). 8.

–Il quarto motivo, oltre a risentire del difetto di specificità e della novità segnalati dai controricorrenti, sembra frutto di un travisamento della ratio decidendi, non risultando affatto dalla sentenza impugnata che i giudici del reclamo abbiano «accertato l’esistenza di un ingente credito » della fallita P osalux s.r.l. verso Posa-lux s.r.l., tale da poter essere i ncluso nell’ammontare dell’attivo o dei ricavi superandole relative soglie. La corte d’appello si è infatti limitata a riportare quanto risultava, all’epoca, dal procedimento penale in corso, avuto riguardo all’operazione –in tesi illecita , perché distrattiva – che sin dal 2009 aveva reso Posalux s.r.l.

“una scatola vuota”, al fine di desumerne però l’assenza di attivo patrimoniale ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), e non l’esistenza di un credito. 9. –Occorre infine dar conto, in relazione al disposto dell’art. 380-bis, comma 3, c.p.c. che , trattandosi di giudizio pendente alla data del 28 febbraio 2023 (Cass. Sez. U, 10955/2024) e deciso in piena conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., vanno disposte, in uno alla condanna alla rifusione delle spese processuali, anche la condanna del ricorrente, soccombente,al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art. 96, comm a 3 , c.p.c., nonché l ’ulteriore condanna al pagamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., il tutto come liquidatoin dispositivo. 9.1.

– Si è detto, infatti, che l'art. 380 - bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) – che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta di decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per le condanne di cui ai commi terzo e quarto dell’art.96 c.p.c. – codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente(Cass.

Sez. U, 27433/2023, 28540/2023; conf. Cass. 11346/2024). 10. – Sussistono infine i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione proposta, se dovuto, a norma del comma 1-bis dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente apagare al controricorrente, in proprio e nella qualità, le spese del giudizio di legittimità, che liquida in €7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in €200,00 e agli accessori di legge e la somma di € 7.000,00,equitativamente determinata exart. 96, comma 3, c.p.c. nonché a versare alla cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., la somma di €. 2.500,00. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell