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Ordinanza — n. 32372/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses bankruptcy appeal as inadmissible for retrying merits and orders fines.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32372/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, dismissing the request to retry the bankruptcy proceedings on the merits. The appellants argued that the lower court erred in rejecting their claim regarding insufficient revenue thresholds, but the court found this constituted an improper attempt to re-evaluate evidence. Consequently, the court ruled that the appeal violated procedural rules by seeking a substantive review rather than a legal one, leading to dismissal and the imposition of fines.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 18 l.fall.: The appeal is inadmissible when it attempts to re-evaluate facts and evidence, transforming a legality review into a retrial of the merits.

Parole chiave

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inadmissible appeal bankruptcy proceedings retrial of merits accelerated decision procedural abuse motivi di cassazione ricorso per cassazione credito contestato

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
– In data 1 2/0 2 /2024 è stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. 1.3.
Art. 18 l.fall.
e il socio accomandatario Nicola Calicchio hanno proposto ricorso, affidato a un unico motivo, per la cassazione della sentenza del 4/8/2022 con cui la Corte d’appello di Napoliha rigettato il loro reclamo ex art. 18 l.fall.
Art. 2 d.P.R. n. 322/1998
4, c.p.c., l’insufficienza delle argomentazioni offerte (Cass. 27501/2022, 395/2021, 26893/2020, 22598/2018, 23940/2017), né tantomeno la loro illogicità o erroneità, poiché il rispetto del parametro di cui all'art.
Art. 1 comma 2 l. fall.
205/2020, 30516/2018), il quale ben può ritenere non assolto l’onere probatorio in questione a causa della inattendibilità della documentazione prodotta (Cass. 19351/2023, 10220/2022).
Art. 96 comma 4 c.p.c.
– Di conseguenza, la condanna del ricorrente al pagamento della somma ex art. 96, comma 4, c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/02
27501/2022, 395/2021, 26893/2020, 22598/2018, 23940/2017), né tantomeno la loro illogicità o erroneità, poiché il rispetto del parametro di cui all'art. 132, comma1, n.
art. 380-bis c.p
– In data 1 2/0 2 /2024 è stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, 34476/2019
Cass. Sez. U, 10955/2024
che, trattandosi di giudizio pendente al 28 febbraio 2023 (Cass. Sez. U, 10955/2024) e deciso in piena conformità alla proposta ex art.
Cass. Sez. U, 27433/2023
Cass. Sez. U, 28540/2023
Cass. 11346/2024
Cassation appeal dismissed as inadmissible due to procedural defect in accelerated decision under Art. 380-bis c.p.c.
Cass. Sez. U, 27195/2023
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Testo completo

024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20900/2022 R.G. proposto da : ITALSERVICE DUE SAS DI CALICCHIO NICOLA C , CALICCHIO NICOLA, rappresentat i e difes i dall'avvocato LUCA PAGLIA (PGLLCU71P06A783N),giusta procura allegata al ricorso -ricorrenti- contro CARUSO GIAMPAOLO; FALLIMENTO ITALSERVICE DUE SAS DI CALICCHIO NICOLA C -intimati- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 3634/2022 depositata il 04/08/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/10/2024dal Consigliere PAOLA VELLA. FATTI DI CAUSA 1.

– Italservice Due s.a.s. d i Calicchio Nicola C . e il socio accomandatario Nicola Calicchio hanno proposto ricorso, affidato a un unico motivo, per la cassazione della sentenza del 4/8/2022 con cui la Corte d’appello di Napoliha rigettato il loro reclamo ex art. 18 l.fall. avverso la sentenza dichiarativa de i rispettivi fallimenti, emessa dal T ribunale di Benevento su istanza del creditore Giampaolo Caruso. 1.1. –Le parti intimate non hanno svolto difese. 1.2. – In data 1 2/0 2 /2024 è stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. 1.3.

– Con istanza del 13/03/2024, n el termine di quaranta giorni dalla comunicazione di detta proposta, il difensore de i ricorrenti, munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis, comma 2, c.p.c. 2. –Il ricorso è stato quindi deciso nell’adunanza camerale del 02/10/2024, in vista della quale i ricorrenti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 3. –L’unico motivo, che denunzia in rubrica la sola violazione dell’art. 2, commi 8 e 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 19 98, lamenta il rigetto da parte della corte del merito dell’eccezione concernente l’insussistenza dei requisiti oggettivi di fallibilità di cui all’art. 1, comma 2, l. fall.. 3.1.

–Nel motivo si espone in fatto che nella dichiarazione dei redditi afferenti l’anno 2018, presentata il 31/10/2019, Italservice Due aveva dichiarato ricavi per complessivi € 274.000,00 – scaturenti prevalentemente da fatture emesse nei confronti della Prefettura-UTG di Benevento per il servizio di accoglienza e di assistenza aicittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, prestato in virtù di unaconvenzione stipulata negli anni precedenti –ma che , a causa di contestazioni insorte con la stes sa Prefettura, partedelle fatture emesse erano rimas te impagate .

Per questo, in data11/ 04 / 2022 « (nei termini di cui all’art. 43 , d.P.R. 600/73 che spiravano al31/ 12 / 2024, oltre al periodo di sospensione Covid) » – secondo quantoconsentito dall’art. 2, commi 8 e 8 bis cit., e prima della seconda udienza prefallimentare innanzi al Tribunale di Benevento– la società aveva presenta to la dichiarazione integrativa dei redditi relativi al periodo di imposta 2018, riducendo i ricavi effettivi dicompetenza di quell’esercizio ad € 176.017,00, « inferiore alla soglia di fallibilità di cuiall’art. 1 L.F.». 3.2.

–Si deduce poi in diritto, in modo alquanto contorto, che Italservice non poteva essere onerata di provare un fatto negativo (il mancato pagamento del credito verso la Prefettura ) « semplicemente espunto» dal bilancio: la motivazione della corte d’appello, che ha ritenuto inattendibile la dichiarazione integrativa, sarebbe dunque «sostanzialmente apparente e comunque illogica, per il travisamento o la falsa qualificazione di circostanze di fatto imputabili ad organi terzi, ovvero l’Ente Prefettura – UTG , e facilmente riscontrabili con i poteri di iniziativa ufficiosa previsti e disciplinati dalla l. fall., non attivati.

Altrettanto apodittica sarebbe la motivazione dell’accertamento contenuto in sentenza in ordine all’esistenza di un debito di Italservice verso la Prefettura di € 597.295,53, non riportato nei bilanci eoggetto di intimazione di pagamento emessa dall’Ufficio predetto, in quanto si tratta di circostanza ancora sub judice,stante la pendenza dinanzi al Tribunale di Napoli del giudizio di opposizione promosso dalla società. 4. –Il collegio condivide la proposta di definizione del ricorso in termini di inammissibilità, nonostante le precisazioni contenute nella memoria dei ricorrent i , che non sono tali da portare ad un ripensamento dell’esito ivi prospettato. 4.1.

– Appare del tutto priva di fondamento la censura di apparenza, apoditticità oillogicità della motivazione, la quale consta di un iter logico chiaro e perfettamente intellegibile, senza essere affetta dai gravi vizi idonei a rendere nullo il provvedimento, come individuati da Cass. Sez. U, 8053/2014e risulta , dunque, certamente al di sopra del cd. “minimo costituzionale” sindacabile in questa sede (Cass. 9017/2018, 26199/2021, 33961/2022, 4784/2023), ove non viene più in rilievo, in relazione al vizio ex art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., l’insufficienza delle argomentazioni offerte (Cass. 27501/2022, 395/2021, 26893/2020, 22598/2018, 23940/2017), né tantomeno la loro illogicità o erroneità, poiché il rispetto del parametro di cui all'art. 132, comma1, n. 4, c.p.c. non richiede che la motivazione prenda in esame tutte le argomentazioni svolte dalle parti, essendo necessario e sufficiente che il giudice abbia chiaramente indicato – come nel caso di specie – le ragioni del proprio convincimento, in modo da rendere evidente che quelle logicamente incompatibili siano state rigettate (Cass. 956/2023, 29860/2022, 3126/2021). 4.2.

– Orbene, i giudici del reclamo hanno ritenuto maggiormente attendibili i dati del bilanci o Italservice del 2018, depositato dalla società in epoca non sospetta , rispetto alle correzioni apportatevi nel corso del procedimento prefallimentare, dopo un lasso di tempo considerevole , r eputando, in particolare , “scarsamente convincente”il fatto che non fossero state indicat e le fatture contestate e l’epoca della loro contestazione, ed altresì poco credibile che il creditore espo nga autonomamente in rettifica un credito inferiore. La corte territoriale, ad ulteriore conferma del superamento delle soglie di fallibilità di cui all’art. 1, comma 2, lett.

b) e c), l.fall., ha anche valorizzato il fatto che,dalle risultanze della procedura ex artt.543 e segg. c.p.c. promossa contro Italservice dal creditore istante, era emersa anche l’esistenza di un debito dell’esecutata verso la Prefettura -UTG di Benevento, terza pignorata, di ben € 587.295,53, non riportato nei bilanci prodotti dai reclamanti. 4.3. – Risponde ad un costante insegnamento nomofilattico che tanto i bilanci quanto le ulteriori produzioni e acquisizioni istruttorie finalizzate all’accertamento del presupposto soggettivo della fallibilità sono soggetti al prudente apprezzamento che l’art.116 c.p.c. riserva al giudice del merito (Cass. 205/2020, 30516/2018), il quale ben può ritenere non assolto l’onere probatorio in questione a causa della inattendibilità della documentazione prodotta (Cass. 19351/2023, 10220/2022). 4.4.

– E’ quindi fuori discussione che la valutazione del materiale probatorio sia attività riservata in via esclusiva al giudice di merito, il quale non è tenuto ad esprimersi analiticamente su ciascun elemento probatorio, né a confutare ogni singola deduzione delle parti (Cass. 25188/2017, 28916/2020), essendo sufficiente che indichi le ragioni del proprio convincimento, in modo da rendere evidente che quelle logicamente incompatibili siano state implicitamente rigettate (Cass. 956/2023, 29860/2022). 4.5. – Sotto questo profilo il motivo, al di là del vizio formalmente denunziato, sottende l’intento dei ricorrenti diottenere una diversa valutazione degli elementi probatori scrutinatidai giudici del reclamo, trasformando surrettiziamente il giudizio dilegittimità in ulteriore grado di merito (Cass.

Sez. U, 34476/2019). Va aggiunto che l’accertata sussistenza di un debito (sebbene contestato) superiore ai 500.000 euro, di per sé sufficiente al rigetto del reclamo, rendeva del tutto superflua l’attivazione dei poteri d’indagine d’ufficio del giudice che, peraltro, non risulta essere stata sollecitata dai ricorrenti. 5. –Occorre infine dar conto, in relazione al disposto dell’art. 380-bis, comma 3, c.p.c. che, trattandosi di giudizio pendente al 28 febbraio 2023 (Cass. Sez. U, 10955/2024) e deciso in piena conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., l’assenza di difese degli intimati, escludendo la pronuncia sulle spese , preclude l’ulteriore pronuncia di condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte , ai sensi dell’art. 96, comm a 3 , c.p.c., ma non anche al pagamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.,liquidata in dispositivo . 5.1.

– Si è infatti evidenziato c he l'art. 380 - bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) –il quale, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta di decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per le condanne di cui ai commi terzo e quarto dell’art.96 c.p.c. – codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente(Cass.

Sez. U, 27433/2023, 28540/2023; conf. Cass. 11346/2024). 5.2. – Di conseguenza, la condanna del ricorrente al pagamento della somma ex art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della cassa delle ammende –ove abbia formulato istanza di decisione (ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 380 bis c.p.c.) e la Corte abbia definito il giudizio in conformità alla proposta - deve essere pronunciata anche quando nessuno de gl i intimati svolga attività difensiva, avendo una funzione deterrente e, allo stesso tempo, sanzionatoria rispetto al compimento di atti processuali meramente defatigatori(Cass.

Sez. U, 27195/2023) . 6. – Sussistono infine i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione proposta, se dovuto, a norma del comma 1-bis dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento della somma di € 2.500,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quell