Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal withdrawn and extinguished the proceedings because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, D'Innocenzio Fiore Manuel, had not acted to preserve the right to a ruling after the proposal for settlement was communicated. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced under the Civil Procedure Code, resulting in the extinction of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is deemed withdrawn and the proceedings extinguished if the appellant fails to request a decision within forty days of the communication of the proposal for settlement.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11243/2024 R.G. proposto da : D'INNOCENZIO FIORE MANUEL, rappresentato e difeso dall’avvocato DE MICHELE VINCENZO (DMCVCN62A16D643W) . -ricorrentee controricorrente incidentale- Contro NUNZIANTE FRANCO, rappresentato e difeso dall’avvocato LORUSSO MARTA (LRSMRT86M56A662F) -controricorrentee ricorrente incidentale- nonchè contro PROCURA GENERALE PRESSO CORTE DI CASSAZIONE, COMUNE DI FOGGIA -intimati- avverso l’ ORDINANZA di TRIBUNALE FOGGIA n. 97/2024 , depositata il 19/03/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazioneai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Rilevato che il controricorrente Nunziante ha proposto ricorso incidentale ma condizionato (nella denegata ipotesi di ammissibilità del ricorso principale);
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, senza pronuncia ex art.96 c.p.c. trattandosi di decreto di estinzione (e non di pronuncia in sede di opposizione ex art.380 bis c.p.c.);
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente D’Innocenzio Fiore Manuel al pagamento, in favore del controricorrenteFranco Amato Nunziante, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €. 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessor