Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within statutory forty-day period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a ruling on the settlement proposal within the mandatory forty-day window. The parties had previously reached an agreement, but the appellant remained silent despite the court's notification. Consequently, the court ruled that the silence constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Silence by the appellant regarding a settlement proposal submitted under Art. 380-bis c.p.c. within the prescribed period constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.
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Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12223/2022 R.G. proposto da : CHITI CRISTINA, PAOLINI ALESSANDRO, elettivamente domiciliati in PRATO VIALE VITTORIO VENETO 42, presso lo studio dell’avvocato PUCCI ALICE (PCCLCA65P42D612E) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GAVIRAGHI FRANCESCO (GVRFNC66C24D612C) -ricorrente- contro FALLIMENTO PAOLINI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in FIRENZE VIA B. LUPI, 29, presso lo studio dell’avvocato MEDAGLIA SALVATORE (MDGSVT70C13C352C) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n.2157/2021 depositata il 10/11/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.250,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di le