Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of settlement. The appellant, 3EMME DISTRIBUZIONE SRL, did not act within the timeframe required by law, while the respondent, Cooperativa Costruzioni Soc Coop, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal of settlement constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the respondent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18262/2020 R.G. proposto da : 3EMME DISTRIBUZIONE SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato DI MEO STEFANO (DMISFN49M29H501F) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GUSTINUCCI PIETRO (GSTPTR69D04G702F) -ricorrente- contro COOPERATIVA COSTRUZIONI SOC COOP IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DANTE DE' BLASI 5, presso lo studio dell’avvocato FERRARI MARCO PAOLO (FRRMCP62P17D086F) rappresentato e difeso dall'avvocato GAMBERINI STEFANO (GMBSFN57C22A392U) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.379/2020 depositata il 28/01/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.650,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori d