Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 32233/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 32233/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal against the bankruptcy decree extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The appellant, Giuseppe Antonio Madeo, challenged the bankruptcy proceedings of Evotape Packaging SRL but remained silent after the court proposed a settlement. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is deemed withdrawn if the appellant fails to request a decision within forty days of the communication of the proposal for judgment, resulting in the extinction of the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
Cassation appeal withdrawal 40-day silence rule extinction of proceedings bankruptcy appeal litigation costs allocation anticipo delle spese spese di esecuzione opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23729/2018 R.G. proposto da : MADEO GIUSEPPE ANTONIO , elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARDINAL DE LUCA 1, presso lo studio dell’avvocato CONDELLO DOMENICO (CNDDNC49L08I058U) rappresentato e difeso dall'avvocato MADEO GIUSEPPE ANTONIO (MDAGPP58L06E678B) -ricorrente- contro FALLIMENTO EVOTAPE PACKAGING SRL IN LIQUIDAZIONEE IN CONCORDATO PREVENTIVO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell’avvocato BASILI FABIO (BSLFBA65A05H501D) rappresentato e difeso dall'avvocato IUCCI ROBERTO (CCIRRT47T08E472O) -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE LATINA i n n .3416/2018 depositata il 18/06/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di l