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Decreto — n. 32229/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 32229/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal withdrawn and extinguished the proceedings because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, a consortium, filed a decree against a bankrupt transport company and multiple individuals but remained silent after the deadline passed. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a renunciation of rights under the Civil Procedure Code, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is deemed withdrawn if the appellant fails to request a decision within forty days of the proposal's communication, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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Cassation appeal withdrawal forty-day deadline extinction of proceedings Civil Procedure Code costs allocation renunciation of rights procedural default rimborso delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23318/2022 R.G. proposto da : CONSORZIO CAAF, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA BALDUINA 7, presso lo studio dell’avvocato TROVATO CONCETTA (TRVCCT54C42H501O) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIPPONE PAOLO (GPPPLA63R10A952H) -ricorrente- contro FALLLIMENTO MT TRASPORTI SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell’avvocato NARDONE ELISABETTA (NRDLBT67T42H501J) rappresentato e difeso dall'avvocato DOMINICI FABIO (DMNFBA63S06G478A) -controricorrente- nonchè contro SZULYO ANTAL SEBESTYEN, BALOGH LASZLO, CZIGANYIK ANTAL, MANUALI LUIGINO, MONZALI PAOLO, KALMAR GYORGY, SZUCS CSUBA, ABRAHAM JANOS, GUERCI FEDERICA, CZIMBER JOZSEF, DE MATTEIS SILVIA, ARANYOSI ANDRAS, KALICZKA LASZLO, PAPP LASLO, VARGA LASZLO, GYORGY TAMAS, BEI MONIA, LORETELLI DANIELE, MANCI LUCIA, PINTER MIKLOS, ERDELYI BALAZS, GECSEI ZOLTAN S, KALICZKA PETER I, KARADI SANDOR, MOLNAR TOTH TAMAS, NAGY PETER, MESZAROS NORBERT, BARNA ISTVAN J., SCHNELL LASZLO, GUGAN ATTILA, PIERUCCI MATTEO, MADARASZ MARTA, PAJOR SANDOR, BUDAI JOZSEF, DELIAGA ISTVAN, FELFOLDI CSABA JENO, ERDEI MIHAI, SZUCS CSUBA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PERUGIA n.250/2022 depositata il 20/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agl