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Ordinanza — n. 32212/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding procedural conversion of a gratuitous loan suit under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32212/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Municipality of L'Aquila's appeal against a lower court ruling that dismissed an opposition to a default judgment. The lower court applied Article 447-bis of the Civil Procedure Code because the initial claim was based on a gratuitous loan (comodato) of urban property, noting the opposition was filed late. The Court upheld this decision, ruling that the lower court correctly applied the principle of appearance and the ultraactivity of the procedural track without needing explicit qualification of the legal relationship.

Regesto Legislator

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Art. 447-bis c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/02: The court must apply the procedural track established by the initial act based on the principle of appearance, and a change of legal qualification constitutes a matter of merits, not a ground for procedural conversion.

Parole chiave

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gratuitous loan procedural conversion principle of appearance default judgment opposition admissibility ultraactivity of track Civil Procedure Code opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 447-bis c.p.c.
Il giudice di prime cure, infatti, dopo aver affermato l’applicabilità alla fattispecie dell'art. 447-bis c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R.
art. 447-bis c.p
Il giudice di prime cure, infatti, dopo aver affermato l’applicabilità alla fattispecie dell'art. 447-bis c.p.c.
art. 111 Cost
in relazione all'art. 111 Cost.
art. 641 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, Sentenza n. 927 del 13/01/2022
Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7071 del 12/03/2019
927 del 13/01/2022 ; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7071 del 12/03/2019 ; Cass.
Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 13072 del 25/05/2018
7071 del 12/03/2019 ; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 13072 del 25/05/2018; Cass.
Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21671 del 19/09/2017
13072 del 25/05/2018; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21671 del 19/09/2017; Cass.
Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27343 del 29/12/2016
21671 del 19/09/2017; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27343 del 29/12/2016; Cass.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8014 del 02/04/2009
27343 del 29/12/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8014 del 02/04/2009).
Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20705 del 09/08/2018
Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 38587 del 06/12/2021
Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 18182 del 24/06/2021
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 23390 del 23/10/2020
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24515 del 05/10/2018
Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020
13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34963/2019R.G. proposto da COMUNE DI L'AQUILA , in persona del Sindaco pro tempore ed elettivamente domiciliato in ROMA VIA TREMITI, 10, presso lo studio dell’avvocato PACE ANNALISA (PCANLS77M55G878W) rappresentato e difeso dall'avvocato DE NARDIS DOMENICO –ricorrente – contro AZIENDA SANITARIA LOCALE L'AQUILA AVEZZANO SULMONA, in persona del Direttore Generale pro tempore ed elettivamente domiciliata in ROMA VIA LAURA MANTEGAZZA,24, Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo - Individuazione del rito applicabile -Titolo posto a fondamento del ricorso monitorio - Rilevanza - Diversa qualificazione del rapporto da parte dell'opponente - Rilevanza – Esclusione - Principio di conversione dell’atto introduttivo irrituale - Applicabilità - Condizioni.

R.G.N. 34963/2019 Ud. 05/12/2024CC Sez. S1 - R.G. 34963/2019 – CC 05/12/2024 - Pagina nr. 2 di 7 presso lo STUDIO GARDIN MARCO, rappresentato e difeso dall'avvocato MERLI PIERGIORGIO –controricorrente – avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 1087/2019 depositata il 19/06/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 05/12/2024dal Consigliere Dott. Federico Rolfi;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 1087/2019, pubblicata in data 19 giugno 2019 la Corte d’appello diL’Aquila, nella regolare costituzione dell’appellata ASL L’AQUILA –AVEZZANO – SULMONA, ha respinto l’appello proposto dal COMUNE DI L’AQUILA, avverso la sentenza del Tribunale diL’Aquila n. 790/12, pubblicata il 18 dicembre 2012, la quale aveva dichiarato inammissibile l’opposizione proposta dall’appellante avverso un decreto ingiuntivo emesso a favore dell’appellata per il rimborso delle spese di fruizione di un bene di cui nel ricorso per decreto ingiuntivo era stata allegata la concessione in comodatogratuito.

2. Il giudice di prime cure, infatti, dopo aver affermato l’applicabilità alla fattispecie dell'art. 447-bis c.p.c. per avere la controversia ad oggetto un comodato di immobili urbani, aveva rilevato che l'atto di opposizione era stato depositato in cancelleria oltre il quarantesimo giorno dalla notifica del decreto ingiuntivo, concludendo nel senso dell'inammissibilità dell'opposizione medesima.

3. La Corte territoriale ha disatteso il gravame, rilevando che già nel ricorso monitorio il credito azionato era stato riferito ad un contratto di comodato e che pertanto il giudizio doveva seguire le forme di cui Sez. S1 - R.G. 34963/2019 – CC 05/12/2024 - Pagina nr. 3 di 7 all'art. 447-bisc.p.c., senza necessità di indicare espressamente il rito applicabile. La Corte ha quindi richiamato il principio dell'apparenza, concludendo che le deduzioni dell’appellante in ordine al potere-dovere del giudice di procedere ad una qualificazione giuridica diversa da quella emergente dalla prospettazione delle parti configurava una questione di merito, conoscibile solo una volta verificata l'ammissibilità dell'opposizione.

4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello de L’Aquila ricorre il COMUNE DI L’AQUILA. Resiste con controricorso ASL L’AQUILA – AVEZZANO – SULMONA.

5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è affidato a due motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, testualmente, “Violazione dell'art. 360, n. 3, c.p.c. in relazione all'art. 111 Cost. ed agli artt. 447 bis e 633 e segg. C.P.C. e all'art. 132, c. 2, n. 4, C.P.C.: violazione di legge in merito allo strumento processuale necessario per formulare l'opposizione al decreto ingiuntivo ed alla qualificazione giuridica del rapporto addotto a presupposto del ricorso per decreto ingiuntivo”. Argomenta, in particolare, il ricorso che il rapporto dedotto nel decreto ingiuntivo integrava gli estremi della concessione di un edificio pubblico, e non un comodato, con la conseguenza che erroneamente la Corte territoriale avrebbe fatto applicazione del principio dell’apparenza, il quale non sarebbe nella specie invocabile, alla luce Sez.

S1 - R.G. 34963/2019 – CC 05/12/2024 - Pagina nr. 4 di 7 dell’ambiguità delle allegazioni contenute nel ricorso per decreto ingiuntivo e della inadeguatezza della qualificazione del rapporto operata dalla sentenza impugnata. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, testualmente, “violazione dell'art. 360, n. 3 e n. 4, in relazione agli artt. 132, c. 1, n. 4, 447 bis e 641 C.P.C. Erronea applicazione del "principio dell'apparenza". Difetto di motivazione sul punto; mancata esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.

Il COMUNE ricorrente censura la decisione impugnata in quanto la stessa non avrebbe adeguatamente esaminato e motivato il profilo della qualificazione del rapporto, evidenziando altresì, in relazione al richiamo al principio dell’apparenza, che in sede di emissione del decreto ingiuntivo non era stata operata alcuna qualificazione dell'azione.

2. I due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente –in quanto connessi – e sono infondati. La decisione impugnata, infatti, si è pienamente conformata al principio di diritto già enunciato da questa Corte, a mente del quale, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, ai fini dell'individuazione del rito applicabile all'atto di opposizione, deve aversi riguardo al titolo posto a fondamento della domanda proposta in via monitoria, a nulla rilevando né l'eventuale erroneità della sua qualificazione da parte del ricorrente in monitorio, né la successiva diversa qualificazione operata dall'opponente o dal giudice, trattandosi di evenienze successive alla proposizione della domanda, la quale è destinata a cristallizzare i termini della controversia proposta e la conseguente identificazione del rito applicabile per la relativa decisione, secondo la qualificazione datane dal ricorrente (Cass.

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2329 del 25/01/2023). Sez. S1 - R.G. 34963/2019 – CC 05/12/2024 - Pagina nr. 5 di 7 Correttamente, quindi, la Corte territoriale, constatato che il titolo dedotto nel ricorso per decreto ingiuntivo era costituito espressamenteda un contratto di comodato gratuito – come peraltro emerge anche dalla parziale riproduzione del ricorso monitorio nello stesso sviluppo argomentativo del ricorso ora in esame– è pervenuta alla conclusione per cui la controversia rientrava nell’ambito di applicazione dell’art. 447-bis c.p.c., con conseguente onere della parte ingiunta di proporre opposizione con ricorso e con possibilità di procedere alla conversione dell’opposizione proposta invece con citazione subordinatamente all'iscrizione a ruolo -mediante deposito in cancelleria dell'atto di citazione - entro il termine di cui all’art. 641 c.p.c., a nulla rilevando che entro tale termine fosse stata invece notificata la citazione(Cass.

Sez. U - Sentenza n. 927 del 13/01/2022 ; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7071 del 12/03/2019 ; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 13072 del 25/05/2018; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21671 del 19/09/2017; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27343 del 29/12/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8014 del 02/04/2009). Quanto alle deduzioni del Comune ricorrente, in ordine alla necessità di procedere ad una riqualificazione del titolo posto alla base della pretesa dell’odierna controricorrente, la Corte territoriale, ben lungi dal violare il principio dell’apparenza, ne ha fatto adeguato governo, conformandosi sia al principio della ultrattività del rito, che - quale specificazione del più generale principio per cui l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell'apparenza, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell'azione e del provvedimento compiuta dal giudice -trova fondamento nel fatto che il mutamento del rito con cui il processo è erroneamente iniziato compete esclusivamente al giudice(Cass.

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20705 del 09/08/2018 ), sia al principio Sez. S1 - R.G. 34963/2019 – CC 05/12/2024 - Pagina nr. 6 di 7 dell’apparenza,dalla ricorrente medesima invocato, principio che deve prevalere sul contrario principio cd. "sostanzialistico" nelle ipotesi in cui la forma e la qualificazione del provvedimento, sebbene non corrette, risultino determinate da consapevole scelta del giudice, ancorché non esplicitata con motivazione espressa, così ingenerando un affidamento incolpevole della parte in ordine al regime di impugnazione(Cass.

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 38587 del 06/12/2021 ; Cass. Sez. 6 - Ordinanza n. 18182 del 24/06/2021; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 23390 del 23/10/2020; Cass. Sez. 2 -Sentenza n. 24515 del 05/10/2018) .

3. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna del ricorrent e alla rifusione in favore d el l a controricorrent e delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.

4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).

P. Q. M. La Corte, rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere a lla controricorrent e le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 4.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Sez. S1 - R.G. 34963/2019 – CC 05/12/2024 - Pagina nr. 7 di 7 Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a nor