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Ordinanza — n. 32209/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding agricultural loan debt, confirming creditor standing and title validity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32209/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by the Gulino heirs against a judgment ordering them to repay an agricultural loan debt to Unicredit. The court held that the creditor's standing was valid because the underlying credit transfer was not prohibited by law, and the existence of a judicial title did not negate the prior extrajudicial enforceable title. Consequently, the court affirmed the lower court's decision to order the payment of the debt plus interest.

Regesto Legislator

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Art. 2900 c.c.; Art. 112 c.p.c.: The existence of a prior extrajudicial enforceable title remains valid even if a subsequent judicial proceeding confirms the same right, provided the second title does not offer fuller protection than the first.

Parole chiave

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agricultural loan contract creditor standing assignment of credit judicial title validity extrajudicial enforceable title res judicata effect solidary debt repayment credito agricolo

Disposizioni normative citate

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Art. 2900 c.c.
Art. 112 c.p.c.
Il Tribunale ha omesso di pronunciare sulla domanda di regresso e l’opponente non ha impugnato ai sensi dell’art. 112 c.p.c. l’omessa pronuncia.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
l. n. 228 del 2012
1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte
art. 380-bis c.p
4.- E’ stata formulata una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 331 c.p
art. 100 c.p
3 c.p.c., in relazione all’art. 100 c.p.c.per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente - anche al momento della decisione - l’interesse ad agire in capo a Unicredit S.p.a.
articolo 331 c.p
È manifestamente infondato il primo mezzo, dal momento che i ricorrenti, nel sostenere che in appello avrebbe dovuto essere disposta l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’articolo 331 c.p.c.
articolo 1299 c.c
art. 112 c.p
Il Tribunale ha omesso di pronunciare sulla domanda di regresso e l’opponente non ha impugnato ai sensi dell’art. 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 3 maggio 1969, n. 1467
Cass. 26 giugno 2006, n. 14737
1467), dal momento che, in tema di formazione del titolo esecutivo, la duplicazione di titoli giudiziali, consacranti lo stesso diritto, non è di regola consentita, ma è, tuttavia, ammessa ove il secondo titolo assicuri una tutela più piena (Cass. 26 giugno 2006, n. 14737)».
Cass. n. 6174/2020
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24972/2022 R.G. proposto da : GULINO STEFANO, GULINO MARCO, GULINO DAVIDE, elettivamente domiciliati in Roma Corso Vittorio Emanuele II, 308, presso lo studio dell’avvocato RUFFOLO UGO che li rappresenta e difende -ricorrente- contro UNICREDIT SPA, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato ROMEO CHRISTIAN c he lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PESENTI MARCO, CIPOLLA LUCIANA, DAMINELLI SIMONA, TOFFOLETTO ALBERTO, CAPUTI GIUSEPPE -controricorrente- nonché contro DOVALUE SPA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 517/2022 depositata il 15/03/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2024 dal Consigliere ALESSANDRA DAL MORO. FATTI DI CAUSA 1. ─ Con sentenza del 2.10.2018 il Tribunale di Siracusa rigettava l'opposizione proposta da Natale Gulino contro il decreto ingiuntivo emesso nei confronti suoi e di Vittorio Gulino su ricorso di Unicredit Credit Management Bank spa. Per l’effetto – previa estromissione della ricorrente stante l’intervento in causa della Unicredit s.p.a. quale cessionaria dei credito in questione, e preso atto della costituzione in giudizio degli eredi di Natale Gulino nel frattempo deceduto – condannava Marco Gulino, Davide Gulino, Stefano Gulino, e Sebastiano Garro, in solido con Vittorio Gulino - che era stato chiamato nel giudizio di opposizione dall’opponente per ottenere di essere da questi manlevato pro quota di quanto fosse stato tenuto a pagare in ragione dei titoli dedotti in sede monitoria, rimanendo contumace - al pagamento della somma di euro 126.299,74, a titolo di restituzione di quanto ricevuto in ragione di un contratto preliminare di mutuo agrario stipulato il 22.5.84 e degli atti pubblici di somministrazione dell’ottobre e novembre 1985, oltre interessi dalla domanda e spese giudiziali.

Non risulta che il Tribunale abbia pronunciato sull’azione di manleva-regresso degli eredi Gulino verso Vittorio Gulino, coobbligato solidale. 2.- La Corte di appello di Catania, adita dagli eredi di Natale Gulino, rigettava l’appello principale ed accoglieva il motivo d’appello incidentale con cui Unicredit aveva chiesto – conformemente a quanto previsto in contratto – gli interessi convenuti «dalle date delle singole somministrazioni fino all’effettivo soddisfo». La Corte d’appello, per quanto qui interessa ha:

a) respinto il motivo d’appello relativo al rigetto dell’eccezione di carenza di legittimazione attiva della ricorrente Unicredit Credit Management s.p.a. fondata sull’asserita nullità dell'atto di cessione del credito azionato, che, quale credito agevolato erogato dalla Cassa per il Mezzogiorno, non sarebbe stato cedibile, ritenendo che l’appellante non avesse in alcun modo dimostrato - neppure indicando la normativa di riferimento -il preteso divieto di cessione di detto credito;

b) respinto il motivo d’appello relativo al rigetto dell’eccezione di litispendenza formulata con riguardo al procedimento di opposizione a precetto, promosso sempre da Natale Gulino, a fronte dell’intimazione ricevuta il 10.3.2003 dal Banco di Sicilia sulla base del medesimo mutuo fondiario, osservando che, con sentenza n.1617/2020 prodotta in giudizio, la Corte di Cassazione aveva rigettato il ricorso proposto dagli eredi Gulino contro la sentenza d'appello che aveva rigettato l'opposizione a precetto: invero la definizione della lite superava la questione della litispendenza rimanendo da verificare se ricorresse un giudicato o se la precedente sentenza incidesse, comunque, nel procedimento in esame sotto il profilo dell'interesse ad agire, sulla cui carenza aveva, invero, insistito parte appellante ritenendo che l'istituto di credito che aveva agito in sede monitoria aveva già ottenuto un titolo esecutivo afferente al medesimo credito assistito da ipoteca; sul punto la Corte d'appello, escluso che ricorresse un'ipotesi di giudicato perché il procedimento d'appello afferiva all'accertamento di un credito mentre il procedimento di opposizione a precetto afferiva alla sussistenza del titolo esecutivo azionato, ha, d’altro canto, ritenuto che l’eccezione di carenza di interesse ad agire fosse infondata in conformità a quanto statuito dalla sentenza di legittimità n. 23083/2013 secondo cui il creditore munito di titolo esecutivo stragiudiziale che abbia iscritto ipoteca volontaria a garanzia del proprio diritto non perde l'interesse ad agire in via monitoria: sia perché l'ipoteca giudiziale iscritta a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo potrebbe riguardare anche ulteriori beni del debitore diversi ed acquisiti successivamente; sia perché la stabilità tipica dell'accertamento giudiziale assicura alla successiva esecuzione coattiva basi più solide. 3.- La sentenza è stata impugnata dagli eredi Gulino con ricorso per cassazione affidato a tre motivi, al quale ha resistito Unicredit Spa, mentre DoValue s.p.a. (già Unicredit Credit Management Bank s.p.a.) è rimasta intimata. 4.- E’ stata formulata una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c.

La difesa di parte ricorrente ha chiesto la decisione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza e/o del procedimento di appello ex art. 395, comma 1 n. 4, c.p.c. per violazione degli artt. 102, 156, 161, 331 c.p.c. per omessa integrazione del contraddittorio nel giudizio d’appello nei confronti del sig. Vittorio Gulino, al quale – chiamato nel giudizio di primo grado dall’opponente «in garanzia» (così si afferma in ricorso) e rimasto contumace - non era stato notificato, né dagli eredi Gulino né da Unicredit, l’atto d’appello: secondo i ricorrenti la Corte d’appello avrebbe dovuto provvedere d’ufficio ad integrare il contraddittorio nei confronti del medesimo a fronte di «una ipotesi di c.d. litisconsorzio necessario processuale tra il terzo chiamato in garanzia e le parti originarie del giudizio, con conseguente inscindibilità delle cause ex art. 331 c.p.c.»; in mancanza di tale integrazione l’intero giudizio di secondo grado e la sentenza sarebbero nulli, in ragione dei principi consolidati in tema di omessa notifica dell’impugnazione al litisconsorte necessario. 2.- Il secondo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione di norme di legge ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., in relazione alla Legge 10 agosto 1950, n. 646 istitutiva della Cassa per Opere straordinarie di pubblico interesse nell’Italia meridionale, nonché agli artt. 1260 e 1418 c.c..

Secondo la ricorrente erroneamente la Corte territoriale ha affermato la legittimazione attiva di Unicredit s.p.a (quale successore a titolo particolare di Unicredt Credit Management Bank s.p.a.) ritenendo valido il contratto di cessione di crediti concluso il 27.10.2008 tra Banco di Sicilia e Aspra Finance s.p.a., anche con riguardo al credito agrario agevolato oggetto di causa, sulla base della mera assenza di una disposizione che sanciva il divieto di cessione del credito agrario agevolato, laddove il carattere incedibile di detto credito sarebbe desumibile dal fatto che lo stesso è di natura strettamente personale siccome «sorto» in capo a creditore qualificato nei confronti di debitore qualificato, previa verifica dei requisiti prescritti ex lege con finalità normativamente vincolata al miglioramento di fondi rustici. 3.- Il terzo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione di norme di legge ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., in relazione all’art. 100 c.p.c.per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente - anche al momento della decisione - l’interesse ad agire in capo a Unicredit S.p.a. (e/o comunque ad Unicredit Credit Management Bank S.p.a., oggi denominata doValue S.p.a.) nonostante la banca risultasse già munita di un valido titolo esecutivo «giudiziale» per le medesime ragioni creditorie in virtù della definizione del parallelo giudizio di opposizione all’esecuzione, laddove la conferma della pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo opposto non potrebbe offrire al creditore procedente alcuna tutela maggiore e più stabile di quella attuale a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di merito. 4.-La proposta ha il tenore che segue.

« Il ricorso è manifestamente infondato. È manifestamente infondato il primo mezzo, dal momento che i ricorrenti, nel sostenere che in appello avrebbe dovuto essere disposta l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’articolo 331 c.p.c. nei confronti di Gulino Vittorio, muovono dall’assunto che questi sia stato chiamato in giudizio dal Gulino Natale per garanzia, di guisa che si verserebbe in ipotesi di cause inscindibili, secondo la giurisprudenza richiamata nel contesto del motivo: ma Gulino Vittorio e Gulino Natale, nei cui confronti aveva agito la banca con il ricorso per decreto ingiuntivo, avevano entrambi stipulato il mutuo che aveva dato causa alla pretesa creditoria fatta valere con il ricorso monitorio, ed erano così condebitori solidali, di guisa che il Gulino Natale ha esercitato nei confronti del condebitore Gulino Vittorio l’azione di regresso di cui all’articolo 1299 c.c., senza che ricorra la situazione di litisconsorzio processuale (che in materia di obbligazioni solidali non si dia di regola litisconsorzio necessario è cosa ovvia, v. ad esempio Cass. 16 novembre 2006, n. 24425).

Anche il secondo mezzo è manifestamente infondato, giacché la tesi della incedibilità del credito fatto valere in sede monitoria è totalmente priva di qualunque base normativa, senza dire che la validità della cessione risulta già dall’ordinanza di questa Corte numero 6174 del 2020. È palesemente infondato anche il terzo mezzo, essendo ammissibile la richiesta di decreto ingiuntivo da parte di un creditore già munito di titolo stragiudiziale con efficacia esecutiva (Cass. 3 maggio 1969, n. 1467), dal momento che, in tema di formazione del titolo esecutivo, la duplicazione di titoli giudiziali, consacranti lo stesso diritto, non è di regola consentita, ma è, tuttavia, ammessa ove il secondo titolo assicuri una tutela più piena (Cass. 26 giugno 2006, n. 14737)». 5.- Il Collegio condivide le conclusioni circa l’infondatezza dei motivi con le seguenti precisazioni. 5.1 – Il primo motivo è infondato.

Vittorio Gulino era il condebitore della prestazione pretesa in giudizio in ragione del titolo fatto valere (mutuo agrario agevolato). A differenza dell’odierna parte ricorrente, Vittorio Gulino non ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo e la sua presenza nel giudizio di primo grado era solo nella veste di convenuto dell’azione di regresso proposta dalla parte opponente l’ingiunzione. Il Tribunale ha omesso di pronunciare sulla domanda di regresso e l’opponente non ha impugnato ai sensi dell’art. 112 c.p.c. l’omessa pronuncia.

Si è quindi formato il giudicato interno di rito sulla mancanza di pronuncia nella presente causa sulla domanda di regresso. Non essendo Vittorio Gulino, a seguito del detto giudicato, più parte del processo, la questione posta dal motivo in esame non viene assolutamente in rilievo. 6.- Con riguardo al secondo motivo - cui i ricorrenti non propongono critiche o censure –afferente alla legittimazione attiva di Unicredit s.p.a., il Collegio condivide la proposta a proposito della infondatezza della censura per l’assorbente ragione che la questione della cedibilità o meno del credito agrario deve ritenersi coperta dal giudicato formatosi sulla validità ed efficacia della cessione del credito che discende dal rigetto del ricorso per cassazione nel giudizio di opposizione a precetto intimato dalla cessionaria (v.Cass. n.6174/2020) 7.- Con riguardo al terzo motivo – afferente alla sopravvenuta carenza di interesse di Unicredit in ragione della definizione dell’opposizione a precetto in senso favorevole alla Banca creditrice, va confermata la proposta poiché il titolo fatto valere nel processo definitosi è di natura stragiudiziale, senza che il fatto che si sia consolidato per effetto del rigetto definitivo dell’ opposizione al medesimo possa mutarne la natura: la sentenza definitiva statuisce, infatti, che sussiste detto titolo stragiudiziale essendo i motivi di opposizione infondati, non vale a trasformalo in titolo «giudiziale», qual è invece la sentenza resa all’esito del giudizio di opposizione che, a differenza del parallelo giudizio, come rilevato dalla corte di merito, ha ad oggetto la pretesa creditoria e non il titolo stragiudiziale della stessa. 8.-Il ricorso va in conclusione respinto. 9.- Quanto alle spese nulla va disposto in quanto il controricorso è tardivo.

Poiché il rigetto del ricorso si discosta dalla proposta quanto al primo motivo di cassazione, non v’è luogo all’applicazione dell’art.96 comma quarto c.p.c.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte