Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to failure to challenge an unimpugned ground of the lower court's decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Bramito MSPV SRL inadmissible for lack of interest. The lower court rejected the opposition on two independent grounds: the lack of proof regarding the company registry entry and the failure to prove the credit's validity. The appellant only challenged the first ground, ignoring the second which was sufficient to justify the decision on its own. Consequently, the Court ruled that the unchallenged ground became definitive and could not be used to overturn the judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 58 TUB; Art. 1264 c.c.: When a lower court decision is supported by multiple independent and sufficient grounds, a failure to impugne one of them renders an attack on the others inadmissible due to lack of interest.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20684/2021 R.G. proposto da : BRAMITO MSPV SRL, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato BONI NICOLA (BNONCL68L23F023A) -ricorrente- contro TERME DI EQUI SPA, elettivamente domiciliato in CARRARA VIA PROVINCIALE NAZZANO, 24, presso lo studio dell’avvocato NERBI MATTEO (NRBMTT76R12B832R) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro FALLIMENTO TERME DI EQUI SPA IN LIQUIDAZONE -intimato- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di MASSA n. 87/2021 depositata il 18/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2024 dal Consigliere ANDREA FIDANZIA. FATTI DI CAUSA Con decreto depositato il 18.6.2021 il Tribunale di Massa ha rigettato l’opposizione ex art. 98 legge fall. proposta dal Credito Fondiario spa, mandatario con rappresentanza di Palatino SPV s.r.l., avverso il decreto con cui il G.D. del Fallimento Terme di Equi aveva rigettato la domanda di ammissione al passivo in via ipotecaria del credito di € 36.355,98 che Bramito SPV aveva acquistato in blocco, unitamente ad altri crediti in sofferenza, da Banca Carige.
Il giudice di primo grado ha ritenuto che la norma di cui all’art. 58 d.lgs n. 385/1993 non ha altra funzione che quella di sostituire, con riferimento alle operazioni di cessioni in blocco, la comunicazione individuale della cessione al debitore ceduto prevista dall’art. 1264 c.c. con una pubblicità diffusa realizzata mediante l’iscrizione nel registro delle imprese e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. L’iscrizione e la pubblicazione ex art. 58 TUB non svolgono la diversa funzione di dimostrare l’effettività della cessione che il cessionario dovrà fornire, ove richiesto, con i mezzi di prova ordinari.
Nel caso di specie, con riferimento alla cessione da Bramito a Credito Fondiario, non era stata dimostrata la titolarità del credito. Il giudice di primo grado ha, altresì, osservato che, anche volendo aderire alla prospettazione giuridica dell’opponente, comunque non era stata fornita la prova del credito, atteso che dei due adempimenti pubblicitari previsti dall’art. 58 TUB (richiesti entrambi, come emerge dall’utilizzo nella norma speciale della congiuntiva anziché della disgiuntiva), mentre della pubblicazione era stata fornita dimostrazione, nulla era stato allegato con riferimento all’iscrizione nel registro delle imprese.
Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione BramitoMSPV s.r.l., affidandolo ad unico articolato motivo. La curatela del Fallimento Terme di Equi spa non ha svolto difese. Entrambe le parti hanno depositato la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.È stata dedotta la violazione degli artt. 58 TUB e 1264 c.c. Espone la ricorrente che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e l’iscrizione sostituiscono, a tutti gli effetti, la notificazione della cessione ai debitori ceduti, prevista dall’art. 1264 c.c. Rileva, altresì, che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non solo è sufficiente a rendere opponibile o efficace la cessione al debitore, ma è, altresì, sufficiente per dimostrare il trasferimento della titolarità del credito.
2. Il ricorso è inammissibile. Va osservato che, come già evidenziato in narrativa, il giudice di primo grado ha rigettato l’opposizione ex art. 98 L.F. con una doppia ratio decidendi:
1) L’iscrizione e la pubblicazione ex art. 58 TUB non svolgono altra funzione che quella di sostituire, con riferimento alle operazioni di cessioni in blocco, la comunicazione individuale della cessione al debitore ceduto prevista dall’art. 1264 c.c., ma non la diversa funzione di dimostrare l’effettività della cessione che il cessionario dovrà fornire, ove richiesto, con i mezzi di prova ordinari;
2) in ogni caso, non è stata fornita la prova del credito, atteso che dei due adempimenti pubblicitari previsti dall’art. 58 TUB, mentre della pubblicazione era stata fornita dimostrazione, nulla era stato allegato con riferimento all’iscrizione nel registro delle imprese. Va osservato che mentre la prima ratio decidendi è stata censurata dalla ricorrente, non altrettanto è avvenuto con la seconda ratio – la ricorrente non si è minimamente confrontata, neppure nella memoria ex art. 380 bis .1 c.p.c., con l’affermazione secondo cui non solo non era stata fornita la prova, ma anche nulla era stato allegato con riferimento all’iscrizione nel Registro delle Imprese - avendo, peraltro, la stessa ricorrente riportato il testo dell’art. 58 TUB in cui si fa riferimento ad entrambi gli adempimenti della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e dell’iscrizione nel registro delle imprese.
Orbene, è orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza (Cass. n. 18641 del 27/07/2017; vedi anche Cass. n. 13880 del 06/07/2020).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 4.700,00,di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo un