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Ordinanza — n. 32006/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses bankruptcy revocation appeal due to lack of standing and insufficient proof of payment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32006/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the bankruptcy administrator's appeal inadmissible for lack of standing and insufficient evidence regarding a disputed payment. The lower court upheld the revocation of a €340,000 payment made by a third party to the bankrupt company, relying on the legal presumption that any asset removal harms creditor equality. The Court rejected the argument that the payment was justified by a specific privilege, affirming that the mere act of removing assets from the bankruptcy estate constitutes the damage required to trigger revocation.

Regesto Legislator

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Art. 67 comma 1 nr. 2 l.fall.; Art. 2764 c.c.: The mere removal of assets from the bankruptcy estate constitutes the damage ('eventus damni') required for revocation, creating an absolute legal presumption of harm to creditor equality that does not depend on proving the specific use of funds or the existence of a special privilege.

Parole chiave

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bankruptcy revocation creditor equality asset removal legal presumption standing to sue payment validity par condicio creditorum retrocessione di credito

Disposizioni normative citate

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Art. 67 comma 1 nr. 2 l.fall.
FATTI DI CAUSA 1 La Corte d’Appello con sentenza del 12/1/2021 rigettava il gravame proposto da DB Servizi Amministrativi srl (denominata per brevità “DB Servizi”), avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Milano, che, in accoglimento della domanda di revocatoria, ex art. 67 comma 1 nr.
Art. 2764 c.c.
Art. 100 c.p.c.
Art. 360 comma 1 nr. 3 c.p.c.
artt. 100 c.p
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il mezzo di impugnazione denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 100 c.p.c., 2764 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 7028/2006
Cass. 7408/2021
Cass. 27443/2019
Cass. 11652/2018
Cass. 24792/2016
Cass. 255751/2010
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6290/2021 R.G. proposto da: DB Servizi Amministrativi srl, elettivamente domiciliata in Roma Via Monte Zebio 30, presso lo studio dell’avvocato Camici Giammaria (CMCGMR50E29H501Y) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Magnani Daniele (MGNDNL58A13B157B), ricorrente- contro Fallimento Sviluppo Alberghi srl in liquidazione, elettivamente domiciliato in Roma Via Archimede nr. 120, presso lo studio dell’avvocato Andreicich Vipsania (NDRVSN72E57H501R) rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaelli Mattia (RFFMTT72A30F205O), controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello Milano n. 71/2021, depositata il 12/01/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/10/2024 dal Consigliere COSMO CROLLA. FATTI DI CAUSA 1 La Corte d’Appello con sentenza del 12/1/2021 rigettava il gravame proposto da DB Servizi Amministrativi srl (denominata per brevità “DB Servizi”), avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Milano, che, in accoglimento della domanda di revocatoria, ex art. 67 comma 1 nr. 2 l.fall., proposta dal Fallimento Sviluppo Alberghi srl in liquidazione, aveva dichiarato inefficace nei confronti della massa dei creditori i pagamenti in favore di RREF Fondi immobiliari spa (successivamente incorporata in DB Servizi) effettuati da Sviluppo Alberghi in liquidazione per mezzo di Carola srl e, per l’effetto, aveva condannato DB Servizi a pagare alla Curatela del Fallimento la complessiva somma di € 340.000.

2. La Corte d’Appello, per quel che ancora rileva in questa sede, rigettava l’eccezione di difetto di interesse ad agire del fallimento e ribadiva il carattere anomalo del pagamento di € 340.000 effettuato da Carola srl, debitrice, per il corrispondente importo, della società fallita in forza della vendita del complesso dei beni aziendali. Tale operazione si inseriva in un accordo transattivo che prevedeva la decurtazione del credito di € 1.067961,94, azionato con decreto ingiuntivo, vantato da RREF Fondi immobiliari spa nei confronti della società fallita e il conferimento a DB Servizi del mandato a riscuotere da Carola srl le somme che quest’ultima era tenuta a corrispondere alla Sviluppo Alberghi srl. 3 DB Servizi ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi ad un unico motivo, Fallimento Sviluppo Alberghi srl in liquidazione ha svolto difese mediante controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il mezzo di impugnazione denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 100 c.p.c., 2764 c.c. e 67 l.fall., in relazione all’art.360, comma 1 nr. 3 c.p.c.: la ricorrente lamenta la carenza di motivazione dell’impugnata sentenza in punto di prova del pagamento della somma di € 340.000; deduce che la Corte abbia erroneamente rigettato l’eccezione di difetto di interesse ad agire della curatela in quanto, ipotizzando la mancata conclusione dell’operazione transattiva, DB Servizi si sarebbe insinuata nel passivo del fallimento per un credito con privilegio speciale ex art.2764 c.c. sui beni mobili e sulle attrezzature alberghiere oggetto del contratto di alienazione tra la società fallita e Carola srl per un importo di gran lunga superiore a quelle del revocato pagamento sicché, sempre a dire della ricorrente, nessun nocumento sarebbe derivato alla massa dalla contestata operazione. 2 Il motivo è inammissibile in ogni sua articolazione. 2.1 Con riferimento all’eccezione di carenza di interesse ad agire, la decisione dei giudici di merito muove dal presupposto della cosiddetta teoria “distributiva”, in quanto diretta a ripristinare l’attivo concorsuale al fine di consentire il soddisfacimento dei crediti nel rispetto della par condicio creditorum, quale scopo della revocatoria fallimentare. 2.2 Si tratta di principio conforme all’orientamento di questa Corte, non scalfito dalle argomentazioni contenute nella censura, che, a partire dal noto arresto delle Sezioni unite nr. 7028/2006 , ha affermato che «ai fini della revoca della vendita di beni effettuata dall'imprenditore successivamente fallito, l'"eventus damni" è "in re ipsa" e consiste nel fatto stesso della lesione della "par condicio creditorum", ricollegabile, per presunzione legale assoluta, all'uscita del bene dalla massa a causa dell'atto dispositivo; pertanto, grava sul curatore il solo onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell'acquirente, mentre la circostanza che il prezzo ricavato dalla vendita sia stato utilizzato dall'imprenditore per pagare un suo creditore privilegiato (eventualmente anche garantito da ipoteca) non esclude la possibile lesione della "par condicio", né fa venir meno l'interesse all'azione da parte del curatore, poiché è solo in seguito alla ripartizione dell'attivo che potrà verificarsi se quel pagamento non pregiudichi le ragioni di altri creditori privilegiati, che successivamente all'esercizio dell'azione revocatoria potrebbero in tesi insinuarsi» (cfr. anche Cass.7408/2021,27443/2019, 11652/2018, 24792/2016 e 255751/2010). 2.3 Quanto al profilo della doglianza che fa leva sulla assenza di motivazione della prova del pagamento da parte di Carola srl a DB Servizi, va rilevato che la circostanza (il versamento da parte di Carola srl alla ricorrente, espressamente previsto dalla scrittura privata del 19/12/2012, della somma di € 340.000, costituente il corrispettivo della vendita dei beni) risulta oggetto di accertamento, fondato anche sull’assenza di specifiche contestazioni mosse dalla ricorrente, compiuto sia in primo che in secondo grado.

Conclusivamente il ricorsoè inammissibile. 3 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 11.700 di cui € 200 per esborsi, oltre Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%. Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello