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Ordinanza — n. 31992/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses NPL securitization company appeal for lack of standing due to failed proof of block assignment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31992/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal by FINO 2 SECURITISATION s.r.l. inadmissible because it failed to prove its standing to challenge the first-instance judgment. Although the appellant claimed to hold the debt via a block assignment under Article 58 of the TUF, it did not provide the specific notice or contract details required to link the disputed debt to the transfer operation. Consequently, the court ruled that the appellant could not demonstrate the necessary substantive legitimacy to act as a successor to the original creditor.

Regesto Legislator

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Art. 58 d.lgs. n. 385/1993; Art. 77 c.p.c.: A party acting as a successor to the original creditor under a block assignment must prove the inclusion of the specific credit in the operation by providing precise characteristics of the debt, unless the debtor has explicitly recognized the transfer.

Parole chiave

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block assignment of claims legitimacy to appeal successor in rights TUF Article 58 procedural standing retrocessione di credito revoca dell'annullamento revoca del credito al consumo

Disposizioni normative citate

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Art. 58 d.lgs. n. 385/1993
assume di aver acquistato, in virtù di contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco ex art. 58 T.U.B., i pretesi crediti nei confronti dei Botticella-Biele formanti oggetto della presente controversia; invero, non era dato comprendere se e come l’UniCredit Credit Management Bank s.p.a.
Art. 77 c.p.c.
Avverso tale sentenza l’Arena NPL One s.r.l., rappresentata ex art. 77 c.p.c. dalla procuratrice UniCredit Credit Management Bank s.p.a., proponeva appello, lamentando l’erroneità della decisione impugnata, chiedendone la riforma, con conseguente accoglimento delle conclusioni formulate.
Art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/02
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r.
art. 77 c.p
Avverso tale sentenza l’Arena NPL One s.r.l., rappresentata ex art. 77 c.p.c.
art. 1264 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 520/12
Cass. n. 25344/10
520/12, Cass. n. 25344/10 e Cass.
Cass. n. 16100/06
Cass. n. 24798/20
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Testo completo

iere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5714/2022proposto da FINO 2 SECURITISATION s.r.l.,e per essa rappresentata dalla doValue s.p.a.elett.te domic. presso l’avv. Claudio Giorgio Suppa , dal qual e è rappresentata e difesa,per procura speciale in atti ; -ricorrente– -contro- BOTTICELLA DONATO, elett.te domiciliato presso l’avv. Luciano Mastrovito,dal quale è rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso; -controricorrente- -nonché- BIELEMARIA VIOLANTE; -intimata- avverso la sentenza n. 2900/2021 de lla Corte d’appello di Napoli, pubblicata il 22.07.2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024dal Cons. rel., dott.

ROSARIO CAIAZZO . RILEVATO CHE Con sentenza n. 267/15 del 4/6 febbraio 2015, il Tribunale di Benevento accoglieva l’opposizione proposta da Donato Botticella e Violante Maria Biele avverso il decreto ingiuntivo n. 923/05 dell’11/12 ottobre 2005, con il quale era stato loro solidalmente ingiunto di pagare alla Banca di Roma s.p.a., rappresentata dalla procuratrice Capitalia s.p.a., la complessiva somma di 44.804,11 euro, oltre interessi convenzionali e spese, a titolo di saldo passivo di un conto corrente ordinario e di un conto anticipi intestati al Botticella, garantiti dalla fideiussione prestata dalla Biele, conseguentemente revocando il provvedimento monitorio opposto; accoglieva, inoltre, la domanda di ripetizione di indebito spiegata in via riconvenzionale dal correntista, condannando la predetta banca a restituire allo stesso la somma di 10.346,85 euro, oltre interessi legali, illegittimamente addebitata nel corso di entrambi i rapporti di conto corrente per effetto dell’applicazione di interessi anatocistici e usurari, commissioni di massimo scoperto non pattuite, e valute fittizie; regolava, infine, le spese di lite secondo il criterio della soccombenza.

Avverso tale sentenza l’Arena NPL One s.r.l., rappresentata ex art. 77 c.p.c. dalla procuratrice UniCredit Credit Management Bank s.p.a., proponeva appello, lamentando l’erroneità della decisione impugnata, chiedendone la riforma, con conseguente accoglimento delle conclusioni formulate. Con sentenza pubblicata il 22/07/2021 la Corte territoriale dichiarava inammissibile l’appello per difetto di legittimazione ad impugnare, osservando che: come si ricavava dall’esame dei documenti acquisiti, il giudizio di primo grado si era svolto tra Donato Botticella e Violante Maria Biele in veste di opponenti a decreto ingiuntivo (il primo anche in quella di attore in via riconvenzionale) e la Banca di Roma s.p.a., rappresentata, ex art. 77 c.p.c. dalla procuratrice Capitalia s.p.a., in veste di ingiungente/opposta; tra queste parti era s tata pronunciata dal Tribunale lasentenza appellata; ciò posto, occorreva tener presente che, per consolidata giurisprudenza della cassazione,la legittimazione ad impugnare spetta a chi ha formalmente assunto la qualità di parte nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata (cfr.

Cass. n. 520/12, Cass. n. 25344/10 e Cass. n. 16100/06); il soggetto che propone l’impugnazione (ovvero vi resiste) nell’asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado (o nella precedente fase) del giudizio deve allegare la propria legitimatio ad causam, indicando specificamente l’atto (la cui produzione non è necessaria ove esso sia di natura pubblica e quindi di contenuto accertabile: cfr. Cass. n. 8975/20 [ord.] e Cass. n. 9250/17) in forza del quale è subentrato nella medesima posizione del suo dante causa; in mancanza di tale indicazione, va dichiarato anche d’ufficio il suo difetto di legittimazione ad impugnare, nell’àmbito delle verifiche preliminari che il giudice è tenuto a compiere in ordine alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase d’impugnazione (cfr.

Cass. n. 25869/20 [ord.], Cass. n. 901/09, Cass. n. 22244/06 e Cass. n. 2702/04); premesso ciò, nella parte iniziale dell’atto di appello era stato scritto che in data 20 novembre 2014 l’UniCredit Credit Management Bank s.p.a. aveva ceduto all’Arena NPL One s.r.l. «un pacchetto di crediti ”individuabili in blocco“ ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58 del T.U. Bancario…, tra cui la posizione debitoria di cui al presente atto»; in pari data la cessionaria Arena NPL One s.r.l. aveva conferito alla cedente UniCredit Credit Management Bank s.p.a.

«l’incarico di svolgere l’attività di amministrazione, gestione, incasso ed eventuale recupero dei crediti» in questione; con successivo rogito per notar Angelo Busani di Milano del 23 dicembre 2014 era stato “..sottoscritto atto di scissione parziale con assegnazione ad UniCredit S.p.A. … di taluni elementi patrimoniali, attivi e passivi, tra i quali rientrano i diritti e le obbligazioni di cui al contratto per l’attività di amministrazione, gestione, incasso ed eventuale recupero dei crediti sottoscritto tra Arena One e UCCMB in data 20 novembre 2014», comportante il subentro di UniCredit s.p.a. all’UniCredit Credit Management Bank s.p.a.

«con efficacia 01 gennaio 2015»; in data 24 dicembre 2014 era stato“.. sottoscritto tra UCCMB ed UniCredit S.p.A. un contratto di ”Ausiliario di Servicer“, ai sensi del quale, essendo a ciò facoltizzato il Servicer, UniCredit S.p.A. ha delegato a UCCMB l’attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti»; infine, con atto per notar Giorgio Pertegato di Pordenone del 21 gennaio 2015, l’Arena NPL One s.r.l. avevaconferito all’UniCredit Credit Management Bank s.p.a. «procura speciale per la gestione, anche stragiudiziale, dei propri crediti anomali, tra i quali sono ricompresi i rapporti di cui al presente atto»; dalle suddetteallegazioni risulta va impossibile stabilire quale fossel’eventuale collegamento esistente tra la Banca di Roma s.p.a. - parte sostanziale del giudizio di primo grado, la cui rappresentanza processuale è stata assunta dalla procuratrice Capitalia s.p.a.-e l’UniCredit Credit Management Bank s.p.a., soggetto dal quale l’appellante Arena NPL One s.r.l. assume di aver acquistato, in virtù di contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco ex art. 58 T.U.B., i pretesi crediti nei confronti dei Botticella-Biele formanti oggetto della presente controversia; invero, non era dato comprendere se e come l’UniCredit Credit Management Bank s.p.a. avesse acquistato dalla Banca di Roma s.p.a. la titolarità dei crediti che essa ha poi ceduto all’Arena NPL One s.r.l. (di cui è contestualmente divenuta procuratrice); né, sul punto, l’appellante aveva fornito opportune delucidazioni negli scritti difensivi successivamente depositati, non risultando, quindi, neppure semplicemente indicato l’atto in base al quale l’UniCredit Credit Management Bank s.p.a. - e dopo di essa l’Arena NPL One s.r.l., sua avente causa - sarebbe succeduta nella posizione processuale della Banca di Roma s.p.a.

Fino 2 Securitisation ricorre in cassazione avverso la suddetta sentenza, per essa rappresentata dalla doValue s.p.a., affidato a due motivi.Donato Botticella resiste con controricorso. Non svolge difese l’intimata Maria Biele Violante. RITENUTO CHE Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 100, 111, 342, c.p.c., L. n. 130/99 in combinato disposto con l’art. 58 TUB, per non aver la Corte d’appello correttamente valutato la legittimazione sostanziale e processuale dell’Arena NPL One s.r.l., assumendo che: quest’ultima aveva acquistato pro-soluto, da Unicredit Managment Bank s.p.a., un portafoglio comprendente i crediti che presentavano caratteristiche riportate nell’avviso di cessione pubblicato sulla GU del 25.11.14; nell’ambito di tale operazione, Unicredit aveva assunto l’incarico di provvedere in nome e per conto dell’Arena s.r.l. alla gestione dei crediti e all’incasso delle somme dovute ; con la pubblicazione nella GU e l’iscrizione nel registro delle imprese, la cessione dei crediti era resa opponibile senza ulteriori formalità, essendo sufficiente l’indicazione, nel detto avviso, per categorie dei rapporti ceduti in blocco a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario.

Il secondo motivo denunzia violazione, ex art. 360, n. 3 e 5, c.p.c., degli artt. 100, 111, 342, c.p.c. e della l n. 130/99, in combinato disposto con l’art. 58 T.U.B., per non aver la Corte d’appello correttamente valutato i documenti acquisiti, affermando che non era stato indicato l’atto in base al quale Unicredit, e dopo di essa Arena, sua avente causa, sarebbero succedute nella posizione processuale della Banca di Roma, rilevando che nel suddetto avviso era indicato che la cessione riguardava un portafoglio di crediti della UCCMB che alla data del 31.10.14, erano stati precedentemente acquistati dalla Aspra Finance s.p.a.(fusa per incorporazione nella stesa UCCMB).

Ilcontroricorrente eccepisce che la Fino 2 Securitisation s.r.l. non era da considerare quale effettiva titolare del credito oggetto di causa, non risultando sufficientemente individuati e nemmeno individuabili, nelle Gazzette Ufficiali richiamate e prodotte dalla ricorrente, i crediti ceduti, per specifica categoria, tipologia ed appartenenza e/o riferibilità al controricorrente. Pertanto, era risultato assolutamente impossibile per il controricorrente – nemmeno attraverso il c.d. numero identificativo del cliente, mai attribuito e/o comunicato–verificare se la propria posizione sia stata o meno effettivamente ceduta, in sequenza, tra le varie società, ed all’attualità, alla ricorrente.

Anzitutto, è infondata l’eccezione di difetto di legittimazione attiva della società ricorrente. Al riguardo, giova richiamare l’orientamento di questa Corte, secondo il quale, in tema dilegittimazione all'impugnazione, il soggetto, che non sia stato parte nel grado precedente, che proponga impugnazione avverso la decisione adottata al suo esito nell'asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve, in primo luogo, allegare la propria legitimatio ad causamper essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, deducendo le circostanze che costituiscono il presupposto dilegittimazione alla sua successione nel processo, e, in secondo luogo, fornire la prova di tali circostanze, dovendo, in difetto, essere dichiarata, anche d'ufficio, l'inammissibilità dell'impugnazione (Cass., n. 34373/23).

Nella specie, la ricorrente ha dimostrato la propria legittimazione attiva, allegando di essere subentrata nella posizione della dante causa, Arena NPL One s.r.l., avendo da quest’ultima acquistato i crediti, pro-soluto e in blocco, maturati dall’allora Banca di Roma nei confronti del Botticella, con atto del 14.7.2017. Premesso ciò, idue motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono inammissibili. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, lapubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall’art. 1264 c.c., manon esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all’art.58 t.u.b., dall’onere di dimostrare l’inclusione del credito per cui agisce in detta operazione; dimostrazione che –quando non sia contestata l’esistenza del contratto di cessione in sé – può dirsi soddisfatta tramite l’indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell’avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella gazzetta ufficiale, là dovetali indicazioni siano sufficientemente precisee consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell’operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete; con la conseguenza cheove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo (Cass., n.7866del 22 marzo 2024; n. 9412 del 5 aprile 2023; n. 17944 del 22 giugno 2023).

Nell’ambito di tale orientamento si colloca anche la pronuncia a tenore della quale “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass., n. 24798/20).

Premesso ciò, va osservato che la Corte d’appello ha affermato che dalle allegazioni dell’appellante Arena NPL One s.r.l. (dante causa della ricorrente) riguardanti i vari atti concernenti la cessione dei crediti “individuabili in blocco” a norma dell’art. 58 TU a favore della suddetta società e l’attività di amministrazione e cessione degli stessi crediti, risultava impossibile stabilire l’eventuale collegamento esistente tra la Banca di Roma s.p.a.-parte sostanziale del giudizio di primo grado - e l’UnicreditCredit Management Bank s.p.a., soggetto dal quale l’appellante assumeva di aver acquistato, in virtù di contratto di cessione dei rapporti giuridici in blocco ex art. 58 Tub, i pretesi crediti nei confronti di Donato Botticella e laBiele, oggetto della controversia.

Nella specie, la ricorrente non ha fornito la prova- da cui era onerato, per quanto suesposto- del l’inclusione del credito per cui agisce nell’ambito della cessione “in blocco” di cui al predetto art. 58 TU, dimostrazione che può dirsi soddisfatta tramite l’indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell’avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta ufficiale, là dovetali indicazioni siano sufficientemente precisee consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell’operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.

Ora, la ricorrente assume di aver fornito la prova in questione attraverso la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, recante l’indicaz i one per categorie dei rapporti ceduti in blocco. Tuttavia, la ricorrente non ha allegato il contenuto specifico del suddetto avviso,indicando le caratteristiche dei debiti che s’assumono ceduti, con la conseguenza che non è dato riscontrare se il credito oggetto di causa sia desumi bile con certe zza dai dati contenut i nel suddetto avviso, ciò specie stante la contestazione formulata dal correntista;né la prova che i crediti in questione fossero i nclusi nella cessione in bloccoè stata fornita attraverso la produzione del contratt o e/o dei suoi allegati.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 4.200,00 oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, oltre iva ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorr