Cassation appeal dismissed due to lack of special mandate for withdrawal, resulting in cessation of proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the withdrawal from the proceedings was signed only by the lawyer without a special power of attorney. Although the parties had verbally renounced the appeal, the law requires a specific mandate for such a procedural act to extinguish the process. Consequently, the court ruled that the lack of this formal requirement resulted in a cessation of the subject matter of the dispute rather than a dismissal of the appeal itself.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, second comma, cod. proc. civ.; A withdrawal from a cassation appeal signed solely by the defender without a special power of attorney does not extinguish the process but reveals a lack of interest, leading to a declaration of cessation of the subject matter of the dispute.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22222/2020R.G. proposto da Bertasi Giampietro, Pasetto Alessandra e Bertasi Gloria, tutti rappresentatie difesi da gli avv. Gianluca Negri e Paolo Panariti -ricorrenti - contro Banca IFISs.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentatae difesa da gli avv. Alessandro Galiena e Leopoldo Conti -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 14 78 /20 20 , depositata il 17 giugno 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 novembre 2024dal Consigliere Paolo Catallozzi;
RILEVATO CHE: - Giampie t ro Bertasi, Alessandra Pasetto e Gloria Bertasi propon gono ricorso per cassazione avverso la sentenza della C orte di appello di Venezia, depositatail 17 giugno 2020 , di reiezione dell’appello per la Oggetto:cessazione della materia del contendere riforma della sentenza del locale Tribunale che aveva dichiarato l’inefficacia nei confronti della Banca IFIS s.r.l., ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., del contratto di compravendita con cui i primi due avevano alienato, ciascuno per la propria quota della metà, alcuni immobili in favore della figlia Gloria Bertasi; -la Corte di appello ha riferito che a sostegno della domanda la banca attrice aveva allegato che:gli alienanti Giampietro Bertasi e Alessandra Pasetto, soci della Acorrn Biologics s.r.l.,si erano costituiti fideiussori dei debiti che quest’ultima avrebbecontratto con la banca medesima ; aseguito della cessazione dei rapporti bancari in essere tra la società e la banca, quest’ultima aveva ottenuto un decreto ingiu n tivo immediatamente esecutivo per l’importo di euro 119.050,83 nei loro confronti;con la dedotta cessione immobiliare i fideiussori si erano resi incapienti, con conseguente pregiudizio per la garanzia del creditodella banca; -ha dato atto che il giudice di primo grado aveva disatteso la domanda di simulazione del contratto di compravendita, mentre aveva accolto l’azione revocatoria, proposta in via subordinata; -ha, quindi, respinto il gravame evidenziando la sussistenza sia della ragione di credito vantata, sia dell’eventus damni, sia della scientia damni; -il ricorso è affidato a due motivi; -resiste con controricorso la Banca IFIS s.p.a. -con nota del 7 febbraio 2024 i ricorrenti « dichiara no di r inunciare agli atti del giudizio e di accettare le rinuncia formalizzate dalla resistente»;
CONSIDERATO CHE: -la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione non risulta essere sottoscritta dalleparti di persona ma dal solo difensore, senza tuttavia che questi risulti munito di mandato speciale a rinunziare; -la mancanza di tale requisito, previst o dall'art. 390, secondo comma, cod.p roc. c iv ., non produce l'effetto dell'estinzione del processo, ma, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, è idonea a determinare la declaratoria di cessazione della materia del contendere, per cui va dichiarata l’ inammissibilità del ricorso(cfr.
Cass. 27 luglio 2018, n. 19907; Cass. 15 gennaio 2014, n. 693; Cass. 11 ottobre 2013, n. 23161); - appare opportuno, anche in considerazione dell’esito del giudizio e del comportamento complessivamente osservato dalle parti, disporre l’integrale compensazione tra le stessedelle spese processuali
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Così