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Ordinanza — n. 31984/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against bank's liability for financial advisor's misconduct due to lack of factual findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31984/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by three individuals against the Rome Court of Appeal's decision rejecting their claims for damages. The plaintiffs alleged that a former financial advisor, Roberto D'Ignazi, and his collaborator Alfredo Reali misappropriated funds and securities from their accounts. The court ruled that the lower court's decision was not subject to cassation review because it did not explicitly find facts establishing the advisor's liability or the specific acts of misconduct required to support the plaintiffs' arguments.

Regesto Legislator

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Art. 394, comma 1, c.p.c.; Art. 366, comma 1, c.p.c.: A cassation complaint alleging violation or false application of law is inadmissible if the contested decision does not contain the factual findings necessary to serve as the mandatory term for the legal subsumption of the alleged violation.

Parole chiave

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cassation admissibility financial advisor liability factual findings requirement legal subsumption misappropriation of funds promoter financial inadmissible appeal irregolarità finanziarie

Disposizioni normative citate

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Art. 394, comma 1, c.p.c.
Art. 366, comma 1, c.p.c.
Art. 1292 cod. civ.
Art. 2049 cod. civ.
Art. 31 t.u.f.
art. 116 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 4 luglio 2017, n. 16467
Cass. 4 luglio 2017, n. 16467; Cass.
Cass. 23 maggio 2014, n. 11511
Cass. 27 dicembre 2023, n. 35947
tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. 27 dicembre 2023, n. 35947;
Cass. 11 ottobre 2023, n. 28390
Cass. 11 ottobre 2023, n. 28390; Cass.
Cass. 18 settembre 2023, n. 26704
28390; Cass. 18 settembre 2023, n. 26704); - con l’ottavo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt.
Cass. 13 marzo 2018, n. 6035
Cass. 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n.
Cass. 23 settembre 2016, n. 18715
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25107/2020R.G. proposto da Franzese Giuseppe, Franzese Anna e Boccia Angelina, tutti rappresentatie difesi da gli avv. Aniello Merone e Andrea Panzarola -ricorrenti - contro Banca Consulia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Vittorio Ferreri e Francesco Picone -controricorrente - D’Ignazi Roberto,rappresentato e difes o da ll’ avv. Emilia Maria D’Ascoli -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 3070 /20 20 , depositata il 24 giugno2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 novembre 2024dal Consigliere Paolo Catallozzi; RILEVATO CHE: Oggetto:banca - promotore finanziario - Giuseppe Franzese, Anna Franzese e Angelina Boccia propo n gono ricorso per cassazione avverso la sentenza della C orte di appello di Roma, depositata il 24 giugno 2020 , che, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, ha respinto le loro domande di condanna di Roberto D’Ignazi e della Banca Consulia s.p.a. (già, Banca IPIBI Financial Advisory s.p.a.), in solido tra loro(nonché con Alfredo Reali), al risarcimento dei danni, il primo, per indebita appropriazione di somme di loro pertinenza e omessa esecuzione delle operazioni di investimento prospettate, e, la seconda, per omessa vigilanza in ordine alle operazioni bancarie dagli stessi effettuate ovveroper aver omesso di porre in essere le misure di sicurezza necessarie per evitare che il predetto Alfredo Reali disponesse di materiale riservato e si appropriasse dei titoli dati in gestione al personale della banca e per essersi avvalsa dell’operato di Roberto D’Ignazi; - la Corte di appello ha dato atto che a fondamento delle domande proposte in primo grado gli attoriavevano allegato che: erano titolari, sin dal 2001,di due rapporti di conto corrente accessi presso la Banca IPIBI Financial Advisory s.p.a. (per l’esattezza, uno cointestato a Giuseppe Franzese e Angelina Boccia, con delega a operare in favore Anna Franzese,e un secondo intestato a quest’ultima); la banca aveva indicato loro e assegnato quale promotore incaricato di seguirli e assisterli nella gestione dei rapporti contrattuali in essere e per le operazioni di investimento Roberto d’Ignazi , il quale li aveva seguiti sino al 29 ottobre 2008, data di cessazione del suo rapporto con la banca; nel periodo compreso tra l’accensione dei conti e tale data Roberto D’Ignazi, con l’ausilio del suo collaboratore Alfredo Reali, aveva gestito tali rapporti, ricevendo le somme da depositare sui conti o da destinare a specifiche operazioni di investimento; nell’anno 2010 si erano resi conto che alcuni dei conti correnti e deposito titoli a loro intestati erano stati estinti e che non vi era più traccia di gran parte delle somme depositate nonché degli altri strumenti finanziari acquistati; avevano successivamente accertato che molti degli assegni emessi erano stati incassati, senza alcun titolo, da Alfredo Reali e da suoi familiari ovvero da soggetti sconosciuti; complessivamente, le somme illecitamente sottratte ammontavanoa euro 191.698,06; - la Corte territoriale ha riferito che il giudice di primo grado aveva: dichiarato la cessa zione della materia del contendere limitatamente all’azione promossa nei confronti della Banca di Credito Cooperativo S. Barnaba di Marino - Roma e alla domanda di manleva proposta da D’Ignazi Roberto nei confronti di tale banca; condannatoAlfredo Reali, Roberto D’Ignazi e la Banca IPIBI Financial Advisory s.p.a., in solido tra loro, al pagamento, in favore degli attori della complessiva somma di euro 200.000,00, oltre interessi legali, nonché delle ulteriori somme di euro 40.000,00, oltre interessi legali, in solido con Stefano Reali, e di euro 9.000,00, oltre interessi, in solido con Marcella Orlandi; condannato Alfredo Reali e Roberto D’Ignazi a manlevare e tenere indenne la Banca IPIBI Financial Advisory s .p. a . per quanto quest’ultima dovesse trovarsi a versare agli odierni attori in forza della sentenza; respinto la domanda di manleva formulata da Roberto D’Ignazi nei confronti di AlfredoReali, Stefano Reali, M arcella Orlandi e della Banca IPIBI Financial Advisory s.p.a.; - ha, quindi, accolto i gravami proposti dai soli Roberto D’Ignazi e Banca Consulia s.p.a. , evidenziando la estraneità del primo alle condotte illecite dedotte in giudizioe, con riferimento alle attività poste in essere da Alfredo Reali, l’assenza del nesso di occasionalità necessaria tra le stesse e le mansioni da questo espletate – peraltro, per un periodo limitato, dal 2001 al marzo 2002 – quale dipendente della banca; -il ricorso è affidato a nove motivi; - resistono, con separati controricorsi, la Banca Consulia s.p.a. e Roberto D’Ignazi; - part e ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 cod.proc. civ.;

CONSIDERATO CHE: -con l’ultimo motivo, esaminabile prioritariamente per ragioni di ordine logico-giuridico, i ricorrenti allegano la nullità della sentenza per violazione degli artt. 128, primo comma, 190, 281-sexies e 352 cod. proc. civ., 83, settimo comma, lett. h), d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. con modif. nella l. 24 aprile 2020, n. 37, e 24 e 111, primo e secondo comma, Cost., nella parte in cui ha ritenuto che la discussione orale in udienza potesse essere sostituita, in applicazione della normativa speciale dettata per frenare l’emergenza pandemica da coronavirus, dal mero scambio e deposito in telematico di note difensive; -il motivo è infondato; - lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell’art. 281 sexiesc.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, settimo comma, lett. h), d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l.n. 37 del 2020, è legittimo in quanto tale procedimento –in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste – è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza) e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito (così, Cass. 19 dicembre 2022, n. 37137); - con il primo motivo i ricorrent i denuncia no, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 178, primo comma, 342, 343, 346 e 359, cod. proc. civ., nella parte in cui ha ritenuto inammissibili le istanze istruttorie già articolate in primo grado e disattese in quella sede in quanto oggetto di riproposizione e non già di specifico motivo di appello;- con il secondo motivo i ricorrenti deducono , con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza motivazione inesistente o apparente, nella parte in cui ha disatteso le richieste istruttorie articolate in primo grado e riproposte in appello sul fondamento che avevano a oggetto «circostanze non rilevanti ai fini del decidere;non contestate, di emergenza documentale o genericamente articolate»; - i motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono, il primo inammissibile e il secondo infondato; - la Corte di appello ha ritenuto che la reiterazione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado richiedesse la articolazione di una specifica censura della statuizione di rigetto impugnazione e che tali istanze «per altro verso»concernessero circostanze non rilevanti, non contestate, provate documentalmente o genericamente articolate; - una siffatta argomentazione esprime, dunque, due autonome e distinte rationes decidendi: una prima vertente sull’inammissibilità della censura e una secondavertente sulla infondatezza della stessa; - quest’ultima ratio è aggredita con il secondo motivo per vizio motivazionale, ma questa Corte ritiene che il rigetto di istanze istruttorie, in quanto giustificato dal giudice di appello con la considerazione che le stesse riguardano circostanze non rilevanti ai fini del decidere ovvero già adeguatamente dimostrate per via della mancata contestazione della controparte o delle altre prove documentali acquisite ovvero non specificamente individuate, sia assistito dall’esplicitazione dell’iter argomentativo seguito dal giudice e, per tale ragione, si sottrae alla censura articolata; - sul punto, si rammenta che il sindacato di legittimità sulla motivazione si è ormai ridotto alla verifica del rispetto del cd. minimo costituzionale che nel caso in esame risulta essere osservato (cfr.

Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053; nello stesso senso, più recentemente, Cass. 16 maggio 2024, n. 13621; Cass. 11 aprile 2024, n. 9807; Cass. 7 marzo 2024, n. 6127); -la resistenza della ratio decidendi consistente nella infondatezza delle richieste istruttorie osta all’esame delle critiche mosse avverso l’ulteriore ratio decidendi consistente nell’inammissibilità delle stesse, in quanto inidonee a condurre, stante l'intervenuta definitività della prima, alla cassazione della decisione; - con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono dell’omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio ovvero della motivazione inesistente o apparente, in relazione alla mancata considerazione delle risultanze istruttorie emerse nel corso del dibattimento penale svolto dinanzi al Tribunale di Velletri e riportate nella relativa sentenza da cui emergeva la responsabilità di D’Ignazi, benché lo stesso fosse stato prosciolto per prescrizione del reato ascrittogli; -evidenziano che la Corte di appello si era limitat a a prendere in esame solo gli accertamenti eseguiti in sede di indagini preliminari senza valutare le prove acquisite nel giudizio penale, tra cui,in particolare, le dichiarazioni rese dai testi Cataldi, appartenente alla Guardia di Finanza, dalle quali emergeva «l’accesso del Reali ai conti bancari dei ricorrenti propiziato dal D’Ignazi, la distribuzione dei proventi dell’attività illecita tra i due concorrenti, col D’Ignazi che si affrettava ad incassare sul proprio conto i contanti prelevati dal Reali sul proprio conto dopo avervi indebitamente incamerato i titoli del Franzese, ecc.», e Rosicarelli; - con il quarto motivo lamentano la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 111, sesto comma, Cost. e per motivazione inesistente o apparente, in relazione alla mancata indicazione delle ragioni per cui i verbali di polizia g iudiziaria prodotti in giudizio erano inidonei a fondare, unitamente agli altri elementi probatori acquisiti, il convincimento del giudice e del valore attribuito alle prove testimoniali raccolte nel giudizio penale;-con il quinto motivo criticano la sentenza di appello per omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio ovvero per motivazione inesistente o apparente, in relazione alla mancata considerazione del coinvolgimento dei Roberto D’Ignazi nella emissione non autorizzata di due assegni circolari sui conti intestati ai ricorrenti – di importo pari, rispettivamente, a euro 28.000,00 e 5.000,00 – le cui somme erano state incassate da terzi; - con il sesto motivo censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 111, sesto comma, Cost. e per motivazione inesistente o apparente, in relazione alla mancata indicazione delle ragioni per cui la vicenda relativa all’emissione e incasso di tali due assegni circolari fosse priva di rilevanza; - con il settimo motivo deduce la nullità della sentenza di appello per violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 111, sesto comma, Cost. e per motivazione inesistente o apparente, in relazione alla mancata indicazione delle ragioni che avevano indotto la Corte territoriale a discostarsi dagli accertamenti compiuti in sede penale; -tali motivi, esaminabili congiuntamente, sono in parte inammissibil i e in parte infondati; - i fatti storici asseritamente non esaminati – così come indicati, per l’esattezza, nel terzo e nel quinto motivo –risultano essere stati presi espressamente in considerazioni dal giudice di appello, il quale ha rilevato la «assenza di rapporti» tra i ricorrenti e D’Ignazi, tale da deporre per l’assenza di attività manipolative a lui riconducibili direttamente, e ha aggiunto che « per a ltro verso la istruttoria non dimostra alcuna attività del D’Ignazi riconducibile, neppure attraverso Reali Alfredo, alla sfera dei danneggiati ...», evidenziando l’estraneità dello stesso al compimento di alcuna attività esecutiva o anche solo propiziatoria della indebita gestione del patrimonio dei ricorrenti;- ha, inoltre , osservato che « non sono emerse condotte del D’Ignazi riconducibili alla fattispecie del reato di truffa e alla qualifica di promotore della banca»; - con particolare riferimento all’emissione e l’incasso dei « titoli in oggetto»ha sottolineato che (anche) tale attività non era riconducibile a Roberto D’Ignazi; -ha, poi, giudicato non decisivi gli accertamenti espressi nei verbali di polizia giudiziaria, avuto riguardo alla loro natura di indizi di prova ex art. 116 cod. proc. civ. e al loro assoggettamento alla libera valutazione del giudice; - la Corte territoriale ha ritenuto, nella sostanza, che le risultanze probatorie acquisite al giudizio non fornivano un adeguato riscontro dei fatti dedotti dagli attori, su cui vertono i motivi di ricorso formulati ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ma, anzi, che le stesse escludevano che questi si fossero verificati; - a nulla rileva, poi, che il giudice non abbia dato conto di tutte gli elementi probatori acquisiti al giudizio, atteso che la valutazione delle risultanze delle prove, così come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (cfr.

Cass. 4 luglio 2017, n. 16467; Cass. 23 maggio 2014, n. 11511); - infondat e sono , poi, l e censur e di motivazione inesistente o apparente, atteso che la motivazione della Corte territoriale consente di individuare l’iter argomentativo della decisione e, per tale ragione, si sottrae alla censura articolata; - come rilevato in precedenza , infatti, il sindacato di legittimità sulla motivazione si è ormai ridotto alla verifica del rispetto del cd. minimo costituzionale, per cui è oggi denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale – insussistente nel caso in esame – che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata (cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. 27 dicembre 2023, n. 35947;

Cass. 11 ottobre 2023, n. 28390; Cass. 18 settembre 2023, n. 26704); - con l’ottavo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1292 e 2049 cod. civ. e 31 t.u.f., per aver la sentenza impugnata escluso la responsabilità della banca per l’attività illecita posta in essere da Roberto D’Ignazi, in concorso con Alfredo Reali, in relazione alle attività poste in essere quale promotore finanziario incaricato della gestione del patrimonio dei ricorrenti; -il motivo è inammissibile; -la doglianza si fonda, in primo luogo, sul ritenuto concorso di Roberto D’Ignazi nell’attività illecita posta in essere da Alfredo Reali che, tuttavia, è stato negato dalla sentenza di appello con accertamento che ha resistito ai motivi di ricorso per cassazione articolati sul punto; - la stessa non rispetta, dunque, il requisito per la formulazione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, consistente nell’assunzione dell’accertamento di fatto come operato dal giudice del merito quale termine obbligato dell'operazione di sussunzione (cfr.

Cass. 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n. 18715); - in secondo luogo, la censura muove da una supposta attività di Roberto D’Ignazi inadempiente rispetto agli obblighi conseguenti al suo ruolo di promotore finanziario assegnato alla gestione del patrimonio dei ricorrenti e/o agevolatrice delle condotte distrattive poste in essere da Alfredo Reali; - anche con riferimento a tale profilo la doglianza poggia su accertamento di fatto di cui non vi è evidenza nella sentenza impugnata, non osservando, dunque, il predetto limite per la formulazione del motivo di ricorso di violazione o falsa applicazione di legge; - pertanto, per le indicate considerazioni, i l ricorso non può essere accolto; - le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo

P.Q.M.

La Corterigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 8.000,00 in favore di ciascuna parte controricorrente , oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da pa