Italian Court dismisses appeal arguing individual debts must count for bankruptcy size limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected an appeal by an individual entrepreneur against a bankruptcy declaration. The appellant argued that debts unrelated to his sole proprietorship should be excluded when calculating the asset size threshold for bankruptcy. The court held that all debts, regardless of origin, must be aggregated because the sole proprietor lacks distinct legal personality from the business entity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 comma 2 lett. c) l. fall.; Art. 2697 cod. civ.: For sole proprietorships, all debts must be aggregated to determine bankruptcy thresholds as the legal entity and the natural person are indistinguishable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
/2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6640/2022 R.G. proposto da : SAPIO SABINO, rappresentato e difeso dagli avvocati VITTORIO DE BONIS (DBNVTR81L23G942T) e VINCENZO , CASTALDI (CSTVCN67L10F104O) -ricorrente- contro FALLIMENTO NON SOLO CARTA DI SAPIO SABINO, in persona del curatore p.t ., rappresentato e difeso dell’avvocat a ROBERTA CRESCENTINI(CRSRRT66P62H501D) -controricorrente- e contro PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE d’APPELLO DI POTENZA-intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di POTENZA n. 35/2022depositata il 28/01/2022 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024 dal Consigliere ANDREA FIDANZIA. RILEVATO CHE La Corte d’Appello di Potenza, con sentenza depositata il 28.1.2022, ha rigettato il reclamo proposto da Sabino Sapio, titolare dell’impresa individuale “Non Solo Carta di Sapio Sabino” avverso la sentenza del Tribunale di Potenza d ichiarat iva del suo fallimentoad istanza del PM. Il giudice di secondo grado ha ritenuto che, ai fini della verifica del limite dimensional e di cui all’art. 1, comma 2, lett.
c) l. fall. dovesse tenersi conto anche degli ingenti debiti del reclamante non derivanti dall’esercizio della ditta individuale, ma da questi contratti nei confronti dell’erario, per evasione dell’IVA, nell’accertata qualità di socio occulto di una s.d.f. e di amministratore di fatto di quattro societàaventi ad oggetto l’importazione di autovetture. Sabino Sapio ha proposto ricorso per la cassazione del la sentenza , affidandolo ad un unico articolato motivo. Il Fallimento ha resistito in giudizio con controricorso, mentre il P.G. presso la Corte d’appello di Potenza è rimasto intimato. CONSIDERATO CHE 1. Con l’unico motivo, che denuncia la violazione dell’art. 1 legge fall. in combinato disposto con l’art. 2697 cod. civ., il ricorrente sostiene che i debiti dell’imprenditore individuale non sorti in dipendenza dell’esercizio dell’impresa non devono essere computati ai fini della verifica del superamento del limite dimensionale di cui all’art. 1, comma 2, lett.
c) l. fall.
2. Il ricorso è infondato. E’ orientamento consolidato di questa Corte (cfr. Cass. n. 8930/2012; conf. 1466/2019) che “ Ai fini della sussistenza del presupposto dell'insolvenza, l'ordinamento italiano non distingue tra i debiti di un imprenditore individuale, in ragione della natura civile o commerciale di essi, in quanto non consente limitazioni della garanzia patrimoniale in funzione della causa sottesa alle obbligazioni contratte, tutte ugualmente rilevanti sotto il profilo dell'esposizione del debitore al fallimento; solo l'alterità soggettiva (ad esempio, in caso di impresa gestita tramite una società di capitale unipersonale) introduce un criterio diverso di imputazione dei rapporti obbligatori, in base al principio dell'autonomia patrimoniale perfetta”.
Ritiene il collegio che tale principio, enunciato da questa Corte ai fini della valutazione del presupposto dell’insolvenza, debba applicarsi a maggior ragione anche ai fini della verifica dei limiti dimensionali ex art. 1 comma 2° lett c) legge fall. (ammontare dei debiti) di un’ impresa individuale, atteso che tutti i debiti fanno unitariamente ed inscindibilmente capo allo stesso ed unico debitore, persona fisica, non avendo la ditta una soggettività giuridica distinta rispetto alla persona del suo titolare. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 7.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d. P . R . 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principal