Cassation appeal dismissed for untimeliness regarding a tribunal chamber ruling on debt restructuring agreement inadmissibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed outside the statutory time limit. The applicants sought cassation against a tribunal chamber decree confirming the inadmissibility of a debt restructuring agreement proposal. The court ruled that the six-month period for filing a cassation appeal against a chamber decree had already expired, as the decree was published rather than directly notified to the applicants.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327, comma 1°, c.p.c.; Art. 739 c.p.c.: A cassation appeal against a tribunal chamber decree is generally subject to a six-month period from publication, unless the decree was not notified or communicated to the appellant, in which case the period is sixty days from notification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente: ORDINANZA sul ricorso 3854-2023proposto da: ROTOLONI MAURIZIO e ROBERTI ROBERTA, rappresentati e difesidall’Avvocato NORBERTO VENTOLINI per procura in calce al ricorso; -ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -resistente - nonché SIENA NPLA 2018 S.R.L., BANCA INTESA SAN PAOLO, MB CREDIT SOLUTION, IFIS NPL, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, INPS-ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, INAIL-ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, COMUNE DI SPOLETO, COMUNE DI SANTA LUCE, COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO, COMUNE DI ROMA, COMUNE DI BASSANO IN TEVERINA, COMUNE DI TARQUINIA, COMUNE DI VITERBO, PREFETTURA DI BOLOGNA, PREFETTURA DI FIRENZE, PREFETTURA DI PERUGIA, REGIONE LAZIO, CAMERA DIRic. 2023n. 3854 - Sez. 1 – CC d el 5 novembre 2 02 4 COMMERCIO DI VITERBO, ISPETTORATO REGIONE LAZIO- MINISTERO POSTE E TELECOMUNICAZIONI, PROVINCIA DI GROSSETO; -intimati - avverso il DECRETO DEL T R IBUNALE DI CIVITAVECCHIA de l 30/6/2022; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO nell ’ adunanza in camera di consiglio del 5/11/2024 FATTI DI CAUSA 1.1.
Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettato il reclamoproposto da Maurizio Rotolini e Roberta Roberti avverso il provvedimento con il quale lo stesso tribunale, in composizione monocratica, in data 14/3/2022, aveva dichiarato inammissibile la proposta di accordo di composizione della crisi che gli stessi avevano presentato. 1.2. Maurizio Rotolini e Roberta Roberti, con ricorso notificato il 30/1/2023, hannochiesto la cassazione del decreto. 1.3. L’Agenzia delle entrate ha depositato atto di costituzione in giudizio. Sono, invece, rimasti intimat e le altre parti indicate in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. Il ricorsoper cassazione, intanto, non è tempestivo. 2.2. La norma prevista dall’art. 739 c.p.c., secondo la quale il provvedimento emesso in camera di consiglio dal tribunale è reclamabile entro dieci giorni dalla notificazione se pronunziato in confronto di più parti, non deroga, infatti, alla regola generale per cui, in linea di principio, il termine per la proposizione del ricorso per cassazione avverso il decreto camerale è pari, in forza dell’art. 327, comma 1°, c.p.c., a sei mesi dalla sua pubblicazione (cfr.
Cass. n. 18514 del 2003;Ric. 2023n. 3854 - Sez. 1 – CC d el 5 novembre 2 02 4 conf., Cass. n. 12972del 2018; Cass. n. 12819 del 2016; C ass. n. 22932 del 2011, in motiv.), a condizione, però, che lo stesso non sia stato notificato ovvero comunicato al ricorrente: in tali ipotesi,al contrario, il termine per la proposizione del ricorso per cassazione avverso il decreto pronunciato in sede di reclamo è pari a sessanta giorni (art. 325, comma 2°, c.p.c.), con decorrenza dal momento della sua notificazione ovvero dalla sua comunicazione in forma integrale(cfr., in tema di reclamo, Cass.n. 4326 del 2024). 2.3.
Nel caso in esame, la procura difensiva che i ricorrenti hanno rilasciato attesta espressamente che il decreto impugnato è stato comunicato a gli stess i , ad opera della cancelleria del tribunale,in data 30/ 6 /2022, a mezzo di pec (la quale, in quanto inviata ai sensi dell’art. 16, comma 4, del d.l. n. 179/2012, conv. con l. n. 221/2012, presuppone, come può argomentarsi a contrario dal comma 5 , l ’ allegazione integrale del provvedimento trasmesso). 2.4. Ne consegue che il ricorso, in quanto proposto in data 30/1/2023, e, quindi, ben oltre il termine di sessanta giorni con decorrenza dal 30/6/2022, appare tardivo e , come tale , inammissibile. 2.5.
La stessa procura difensiva, del resto, reca espressamente, quale datadi rilascio, il giorno 12/1/2022, e cioè una data anteriore alla pubblicazione, avvenuta il 30/6/2022, del provvedimento impugnato.Ed è, invece, noto che, nel giudizio per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 365 e 83, comma 3°, c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell’atto a cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che però il conferimento non sia Ric. 2023n. 3854 - Sez. 1 – CC d el 5 novembre 2 02 4 antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso(Cass.
SU n.2075 del 2024). 2.6. D’altra parte, se deve ritenersi ammissibile il ricorsoper cassazione avverso il provvedimento del tribunale, in composizione collegiale, di accoglimento (o di rigetto) del reclamo proposto contro il provvedimento di omologazione (o di diniego), da parte del giudice monocratico, di un accordo di composizione della crisi dasovraindebitamento proposto ai sensi degli artt. 10 e s. della l. n. 3/2012 (e succ. mod.), trattandosi di provvedimenti aventi carattere decisorio e definitivo, tenuto conto della natura contenziosa del procedimento e della sua idoneità ad incidere su diritti soggettivi regolamentando (o negando) in modo incontrovertibile (la regolamentazione del) la dedott a situazione disovraindebitamento (cfr.
Cass. n. 22797 del 2023, la quale, in effetti, ha rilevato come “i caratteri della decisorietà e definitività sono stati rinvenuti … nel caso di accoglimento del reclamo contro il rigetto della proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (Cass.35976/2022), nonché di rigetto del reclamo contro l’omologazione dell’accordo di composizione o del piano del consumatore (Cass. 30948/2021) e infine di accoglimento del reclamo contro l’omologazione del piano del consumatore (Cass.10095/2019) …– ma anche nel caso di “doppia negativa”, ossia di rigetto del reclamo contro il diniego di omologa (Cass.28013/2022 e Cass. 4451/2018, con riguardo al piano del consumatore; v. anche Cass. 17391/2020…”), resta, per contro, senz’altro inammissibile il ricorso per cassazione proposto, come nel caso in esame, nei confronti del decreto che, in sede di reclamo, abbia confermato la dichiarazione d’inammissibilità Ric. 2023n. 3854 - Sez. 1 – CC d el 5 novembre 2 02 4 della proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, trattandosi di provvedimento privo dei caratteri della decisorietà e della definitività e, pertanto, insuscettibile di passaggio in giudicato (Cass. n. 27301 del 2022, la quale ha osservato che la conclusione esposta non determina alcun vulnus al diritto di difesa, dal momento che non è preclusa la riproposizione della medesima domanda, anche prima del decorso dei cinque anni di cui all’art. 7, comma 2, lett. b), l. n. 3 cit., operando tale termine preclusivo solo se il debitore abbia concretamente beneficiato degli effetti riconducibili a una procedura della medesima natura) 3.
Il ricorso è, dunque, complessivamente inammissibile e come tale dev’essere dichiarato. La Corte, infine, dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; dà atto,ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012,della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comm