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Ordinanza — n. 31798/2024 — snciv Generato dall'IA

Court allows tax agency's dissent on debt restructuring agreement, quashing tribunal's approval of late integrative proposal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31798/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court allowed the tax agency's appeal against the tribunal's approval of a debt restructuring agreement. The agency argued its initial dissent was ignored when the court permitted a late integrative proposal after the original hearing. The court ruled that once creditors express consent or dissent, the debtor cannot integrate the proposal, invalidating the tribunal's decision to approve the late submission.

Regesto Legislator

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Art. 7, 8, 9 L. n. 3/2012; Once creditors express consent or dissent on a debt restructuring proposal, the debtor cannot integrate the proposal, and the court must respect the initial dissent.

Parole chiave

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debt restructuring agreement tax agency dissent integrative proposal creditor consent omologazione accordo risoluzione delle controversie modifica dei trattati modifica dei contributi alimentari

Disposizioni normative citate

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Art. 7, 8, 9 L. n. 3/2012
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Testo completo

o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 6984-2023proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente - contro D’AMICO LUIGI, rappresentato e difeso dell’Avvocato GIACINTO MACCHIAROLA per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso il DECRETO DEL TRIBUNALE DI C AMPOBASSO depositato in data 5/1/2023; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO nell ’ adunanza in camera di consiglio del 5/11/2024; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica GIOVANNI BATTISTA NARDECCHIA FATTI DI CAUSA 1.1.

L’Agenzia delle entrate ha proposto reclamo avverso il decreto con il quale il Tribunale , in data 21/6/2022, in composizione monocratica, aveva omologato la proposta di Ric. 2023n. 6984 - Sez. 1 – CC d el 5 novembre 2 02 4 accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento presentata da Luigi D’Amico a norma degli artt. 7, 8 e 9 della l. n. 3/2012. 1.2. L’Agenzia reclamante, in particolare, ha lamentato che non era stata presa in considerazione la posizione di dissenso manifestata dalla stessa nelle precedenti fasi della procedura. 1.3.

Il Tribunale, con il decreto in epigrafe, ha respinto il reclamo. 1.4. Il Tribunale, in particolare, ha, innanzitutto, riepilogato la procedura che ha portato all’omologa dell’accordo di composizione della crisi proposto da Luigi D’Amico evidenziando che: - “ in data 3.06.2021 è stata depositata una prima proposta di accordo, comunicata ai creditori”; - “ prima dell’udienza fissata per il 2.11.2021 l’Agenzia delle Entrate ha depositato una memoria, nella quale ha dichiarato di essere creditrice di una somma iscritta a ruolo e affidata all’Agenzia delle Entrate Riscossione, ed hamosso una serie di contestazioni rispetto alla proposta di accordo, esprimendo voto contrario”;- “all’udienza del 2.11.2021 il Giudice ha concesso un termine per il deposito di una proposta di accordo integrativa, che è stata depositata in data 24.01.2022, con richiesta di fissazione dell’udienza di cui all’art. 10 L. n. 3/2012, con i relativi e conseguenti provvedimenti e termini per le comunicazioni”; -“il Giudice, quindi, in data 12.04.2022, ha fissato l’udienza per il giorno 21.06.2022, mandando all’OCC per la comunicazione ai creditori almeno trenta giorni prima dell’udienza stessa”; - “ in data 4.05.2022 l’OCC ha depositato la prova della prescritta comunicazione, inviata ai creditori Agos s.p.a., Agenzia delle Entrate ed Agenzia delle Entrate Riscossione”; - “ in data 15.06.2022 l’OCC ha quindi depositato la relazione sull’esito del Ric. 2023n. 6984 - Sez. 1 – CC d el 5 novembre 2 02 4 voto - successivamente integrata in data 20.06.2022 - dando atto del fatto che nel termine di cui all’art. 11 comma 1 l. 3/2012 non era pervenuta alcuna dichiarazione di dissenso, mentre risultava pervenuta la dichiarazione di consenso del creditore avv.

Carmelina Genovese, ed esprimendo, quindi, giudizio positivo circa la fattibilità della proposta di Accordo”; -“all’esito dell’udienza del 21.06.2022 il Giudice ha, quindi, omologato l’accordo”. 1.5. Il Tribunale, quindi, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che: - la proposta di accordo alla quale si doveva fare riferimento era quella depositata il 24/1/2022 sul rilievo che , all’esito del deposito della stessa, era stata nuovamente attivata la sequenza procedimentale prevista dalla l. n. 3/2012 per l’accordo di composizione della crisi, mediante concessione di un nuovo termine per le comunicazioni ai creditori, nuovamente effettuate dall’OCC, e di una nuova udienza ex art. 10 della l. n. 3 cit.; - l ’ Agenzia delle entrate, quindi, ritualmente notiziata, avrebbe dovuto far pervenire le proprie osservazioni e l’eventuale dichiarazione di dissenso nel termine prescritto dall’art. 11, comma 1, della l. n. 3 cit.; - il decreto di omologa dell’accordo non era, dunque, viziato, come eccepito dalla reclamante, dallaviolazione degli artt. 11 e 12 della l. n. 3 cit.; - vi era, in atti, la prova, costituita dalla ricevuta di avvenuta consegna della comunicazione, effettuata dall’OCC a mezzo pec in data 3/5/2022, della ricezione, da parte dell’Agenzia delle entrate, della propostadi accordo, della relazione integrativa e del decreto di fissazione di udienza; -era, dunque, irrilevante la censura relativa al riparto del voto tra l’ente impositore e l’ente di riscossione, considerato che né l’Agenzia delle entrate, né l’Agenzia delle entrate-Riscossione avevano espresso il proprio Ric. 2023n. 6984 - Sez. 1 – CC d el 5 novembre 2 02 4 voto sulla proposta di accordo così come integrata dal debitore istante. 1.6.

L’Agenzia delle entrate, con ricorso notificato il 9/3/2023, ha chiesto, per quattro motivi, la c a ssazione del decreto, dichiaratamente comunicato il 9/1/2023. 1.7. Luigi D’Amico ha resistito con controricorso e depositato memoriain cui ha, tra l’altro, dedotto che “ l’Agenzia delle Entrate solo in questa sede ha eccepito che “le modifiche della proposta di soddisfacimento concorsuale dei creditori non siano ammissibili se intervenute dopo che si è avuta l’espressione del voto da parte dei creditori”; in sede di reclamo, infatti, si è limitata a contestare la carenza di comunicazioni di legge - in proprio favore - sull’evoluzione della procedura … senza mai nulla osservare circa il termine concesso al debitore per rimodulare la proposta”. 1.8.

Il Pubblico Ministero, con memoria depositata in data 14/10/2024, ha chiesto l’accoglimento del primo motivo del ricorsocon assorbimento del secondo. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. Con il primo motivo, l’Agenzia ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della l. n. 3/2012, vigente ratione temporis, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il Tribunaleha ritenuto ammissibile la proposta integrativa che il debitore aveva presentato in data 24/1/2022, e cioè soltanto dopo che, in data 2/11/2021, si era svolta l’udienza in vista della quale l’Agenzia delle entrate aveva espresso, il 22/10/2021, e cioè entro il termine di dieci giorni prima, il proprio motivato dissenso all’omologazione della proposta originaria, senza, tuttavia, considerare che, in realtà, la sequenza procedimentale descritta dalle norme previste dagli Ric. 2023n. 6984 - Sez. 1 – CC d el 5 novembre 2 02 4 artt. 9, 10 e 11 della l. n. 3/2012 esclude che, una volta intervenuto il voto dei creditori con esito negativo, il giudice possa concedere al debitore, come invece è accaduto nel caso in esame, un nuovo termine per formulare una proposta migliorativa. 2.2.

Il motivo(oltre che ammissibile, perché proposto nei confronti di una specifica statuizione assunta dal Tribunale, e cioè che la proposta di accordo alla quale si doveva fare riferimento ai fini dell’omologazione era quella depositata del debitore in data 24/1/2022) è fondato, con assorbimento degli altri. 2.3. L’art. 9, comma 3 ter, della l. n. 3/2012, in effetti, prevede che “il giudice può concedere un termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti”. 2.4. L’art. 10, comma 1, dispone, a sua volta, che “il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9, fissa immediatamente con decreto l’udienza, disponendo la comunicazione, almeno trenta giorni prima del termine di cui all’articolo 11, comma 1, ai creditori …”. 2.5.

I creditori, infine, ai sensi dell’art. 11, comma 1, “fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all’organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata almeno dieci giorni prima dell’udienza di cui all’articolo 10, comma 1. In mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata”. 2.6. La normativa esposta, con ogni evidenza, dispone che: - il giudice, una volta presentata la proposta di accordo , Ric. 2023n. 6984 - Sez. 1 – CC d el 5 novembre 2 02 4 può concedere un termine perentorio per la presentazione (tra l’altro) di una proposta integrativa; -il giudice, se ritiene che la proposta, così come (eventualmente) integrata, soddisfa i requisiti previsti dagli artt. 7 8 e 9, fissa con decreto l’udienza e dispone che ne sia data tempestiva comunicazione ai creditori; -i creditori, a loro volta, almeno dieci giorni prima dell’udienza, fanno pervenire la dichiarazione del proprio consenso (ovvero, naturalmente, di dissenso) sulla proposta, così come eventualmente modificata, intendendosi, comunque, il loro silenzio come consenso (tacito) alla proposta così come agli stessi comunicata. 2.7.

Non è, dunque, consentito al debitore di integrare la proposta una volta che il giudice ne abbia disposto la comunicazione ai creditori e che gli stessi abbiano espresso in ordine alla stessa le proprie dichiarazioni di consenso (espresso o tacito) ovvero di dissenso. 2.8. Nel caso in esame, come emerge dall’incontestata riproduzione dello svolgimento del giudizio contenuta nel decreto impugnato, è , invece, accaduto che: - il giudice delegato, all’esito del deposito della proposta di accordo presentata dal debitore, ha fissato l’udienza del 2/11/2021 e stabilito la comunicazione della stessa ai creditori; - l’Agenzia delle entrate, prima dell’udienza fissata per il 2/11/2021, ha depositato una memoria, nella quale ha dichiarato il proprio voto contrario; - il giudice ha concesso al debitore un termine per il deposito di una proposta integrativa, che il debitore ha, in effetti, depositato il 24/1/2022; - il giudice, quindi, in data 12/4/2022, ha fissato l’udienza per il 21/6/2022, all’esito della quale, anche in ragione del mancato dissenso espresso dall’Agenzia delle entrate,ha provveduto all’omologazione dell’accordo così come prospettato nella proposta integrativa.Ric. 2023n. 6984 - Sez. 1 – CC d el 5 novembre 2 02 4 2.9.

Il decreto impugnato, pertanto, lì dove: -ha ritenuto ammissibile la proposta integrativa presentata dal debitore il 24/1/2022, e cioè soltanto dopo che, in data 2/11/2021, si era già svolta l’udienza (inizialmente fissata) in vista della quale l’Agenzia delle entrate aveva espresso il proprio motivato e tempestivo dissenso all’omologazione della proposta originaria; - ha, per l’effetto, escluso ogni efficacia al dissenso già manifestato dall’Agenzia delle entrate sulla proposta originaria, dando, piuttosto, rilievo al (mancato) dissenso espresso dalla stessa sulla proposta integrativa (tardivamente) presentata dal debitore; non si èattenuto al principio in precedenza es posto e presta, come tale, il fianco alle censure svolte sul punto dalla ricorrente.

3. Il ricorso dev’essere, quindi, accolto e il decreto impugnato, per l’effetto, cassato con rinvio, per un nuovo esame, al T ribunale di Campobasso che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri e, per l’effetto, cassa il decreto impugnato con rinvio, per un nuo