Cassation appeal dismissed for non-notification; procedural defect precludes review of bankruptcy objection merits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to notify the counterclaim within the statutory deadline. Although the lower court had rejected the creditor's opposition to the bankruptcy estate, the appellant did not serve the counterclaim or submit a defense. Consequently, the Court ruled the appeal procedurally defective and non-justiciable without examining the substantive bankruptcy arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 13 d.P.R. n. 115/2002: A cassation appeal is inadmissible if the appellant fails to notify the counterclaim or submit a defense within the prescribed term, rendering the appeal procedurally defective.
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to la seguente: ORDINANZA sul ricorso 16759-2023proposto da: BONICALZI PARIDE, rappresentato e difeso dall’Avvocato VITTORIO ACCARINO per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro FALLIMENTO C.I.G.A. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE; -intimato - avverso il DECRETO n. 294 / 20 2 3 del TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO, depositatoil 6/7/2023; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO nell ’ adunanza in camera di consiglio del 6/11/2024; FATTI DI CAUSA 1.1. Il giudice delegato, a parziale accoglimento della domanda, ha ammesso Paride Bonicalzi allo stato passivo del Fallimento C.I.G.A. s.r.l. in liquidazione per la somma di €. 30.000,00, in collocazione chirografaria. 1.2.
Paride Bonicalzi ha proposto opposizione allo stato passivo che il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha respinto.Ric. 2023n. 16759, Sez. 1 , C.C. d el 6 novembre 2 0 2 4 1.3. Paride Bonicalzi, con ricorso, ha chiesto, per due motivi, la cassazione del decreto. 1.4. Il Fallimento è rimasto intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha l amenta t o la violazione e la falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) delle norme di diritto ex art. 113 c.p.c., artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 1369 e 1370 c.c. nonché dell’art. 55 l.fall. 2.2.
Con il secondo motivo, il ricorrenteha lamentato la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n.3 c.p.c.) avendo il Tribunale fatto erronea applicazione dell’art.2943 c.c., oltre che per manifesta illogicità della motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.). 3.1. Il ricorso per cassazione non risulta essere stato notificato. 3.2. L'onere di prova re l'osservanza del termine d'impugnazione e quindi la sua tempestività, incombe, del resto, sulla parte impugnante sicché il mancato assolvimento, come nel caso in esame, di tale onere comporta che il ricorso per cassazione dev’essere valutato quale già carente di un requisito di ammissibilità. 3.3.
L’intimato, d’altro canto, non ha provveduto a notificare il controricorso né ha depositato memoria o svolto in giudizio attività difensiva che attestasse l’avvenuta notifica, nel termine, del ricorso per cassazione. 3.4. Il ricorso è, dunque, improcedibile. 3.5. Nulla per le spese di lite. 3.6. La Corte dà atto,ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte Ric. 2023n. 16759, Sez. 1 , C.C. d el 6 novembre 2 0 2 4 delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso; dà atto,ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012,della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso