Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31672/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of cited law and decisive fact under Art. 366 c.p.c.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31672/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the cooperative to pay costs. The cooperative challenged a lower court ruling that denied its claim for hospital fees, arguing the administrative court had contradicted itself regarding a new fact. The court rejected this because the appeal failed to cite specific violated laws and the alleged new fact was already examined by the lower court.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 366, comma 1, n. 5 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the applicant fails to indicate the violated legal provisions or if the alleged decisive fact was already examined by the court below.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal missing legal citation decisive fact art 366 cpc hospital fees dispute ripristino della rendita di invalidità assistenza alle persone con disabilità assegno per grandi invalidi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
Art. 366, comma 1, n. 5 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115
art. 83 c.p
01.09.2021 e procura speciale alla lite ex art. 83 c.p.c.
art. 380 bis cod. proc. civ
Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.
art. 360 cod. proc. civ
Com’è evidente, il mezzo non è sussumibile né nel numero 3) dell’art. 360 cod. proc. civ., non essendo stata indicata alcuna norma di legge violata, né nel numero 5), non essendoci alcun “fatto decisivo” il cui esame sia stato omesso dalla Corte d’appello.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 30141del ruolo generale dell'anno 2021, proposto da Cooperativa sociale Comunità di rinascita Onlus (già Comunità di Rinascita, prima, e Società Cooperativa Sociale La Zeje, poi) con sede in Tolmezzo, Via G. Bonanni n.15, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Alessandro Collavino (C.F.: CLL LSN 68M24 L195L), C.F. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Udine: 84007880309 (ente incorporante mediante fusione la soc. cooperativa sociale La Zeje a r.l., con sede in Tolmezzo, Via Betania 2, C.F. 01858570300), rappresentata e difesa dal sottoscritto avv.

Giacomino Di Doi del Foro di Udine (C.F.: DDI GMN 57L17 L483N), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Tolmezzo (UD), Via Roma n. 32 (P.I.: 02471020301; tel.: 0433 41479, fax: 0433 949630, e - mail: info @ avvdidoicomparetti.it, PEC: giacomino.didoi @ avvocatiudine.it), giusta delibera consiliare dd. 01.09.2021 e procura speciale alla lite ex art. 83 c.p.c. allegata al ricorso. Ricorrente contro Azienda unità locale socio-sanitaria n. 1 Dolomiti (P. IVA n. 00300650256), con sede in Via Feltre n. 57, in persona del Direttore Generale Dr. Maria Grazia Carraro, autorizzata a stare in giudizio in forza della deliberazione del Direttore Generale n. 1447 del 20 dicembre 2021, rappresentata e difesa giusta procura su foglio separato cartaceo la cui copia per immagine conforme all’originale è notificata in uno al controricorso, dagli avv.ti Livio Viel di Belluno (C.F.

VLILVI53D20A757E), fax 0437-940012, P.E.C. avvocatoviel @ pec.studioviel.net, e Salvatore di Mattia di Roma (C.F. DMTSVT41R21H501Q), PEC salvatoredimattia @ ordineavvocatiroma.org, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in via Foligno n.

16. Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n° 1816 depositata il 28 giugno 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 dicembre 2024 dal consigliere Luciano Varotti. FATTI DI CAUSA 1.- La Cooperativa sociale Comunità di Rinascita otteneva dal tribunale di Belluno un decreto ingiuntivo contro l’Azienda Ulss n° 1 Dolomiti per il pagamento di euro 69.070,75 dovuti per rette di degenza del signor Walter Pividori – affetto da emiparesi spastica da paralisi cerebrale infantile, cifoscoliosi ed insufficienza mentale – dal marzo 2001 al giugno 2005.

Il decreto veniva opposto dall’Azienda Ulss e il tribunale di Belluno con sentenza n° 358/2019 la accoglieva, accertando che l’Azienda ingiunta non era tenuta al pagamento. Osservava il primo giudice che la Cooperativa, dopo che l’Azienda Ulss n° Belluno aveva comunicato la cessazione del pagamento della retta nell’interesse del disabile, aveva adito il Tar Veneto, il quale, con sentenza n° 1473/2001, aveva affermato a carico dell’Azienda Ulss l’obbligo di pagare le rette di degenza sino al 28 febbraio 2001, fermo restando l’obbligo di pagamento anche per il periodo successivo “permanendo le esigenze di mantenimento e riabilitazione del disabile”.

Tale giudicato aveva, tuttavia, natura condizionale, desumibile dalla stessa motivazione, in cui il pagamento era espressamente condizionato alla permanenza della prevalente natura sanitaria delle prestazioni. Pertanto, essendo cessata tale prevalenza, come era desumibile dalla deposizione del teste Maurizio Settimo, dipendente della Cooperativa, era anche venuto meno l’obbligo dell’Azienda Ulss n° 1 Dolomiti, tanto più che le prestazioni sanitarie erano state rese nel periodo in contestazione (marzo 2001 – giugno 2005) dalla Azienda sanitaria n° 3 Alto Friuli. 2.- L’appello proposto dalla Cooperativa avverso tale decisione è stato respinto dalla Corte d’appello di Venezia con la sentenza indicata in epigrafe, con motivazione che recepisce i passaggi della prima decisione. 3.- Chiede la cassazione di tale sentenza la Cooperativa sociale Comunità di rinascita Onlus.

Resiste l’Azienda unità locale sociosanitaria n. 1 Dolomiti, che conclude per l’inammissibilità del ricorso e nel merito per il suo rigetto. Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. Solo la Cooperativa ricorrente ha depositato la memoria prevista dall’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 4.-Il ricorso proposto dalla Cooperativa è inammissibile. Dopo aver troppo stringatamente riassunto i precedenti gradi di giudizio (pagine 2-3), il ricorso esordisce con la menzione della sentenza n° 1473/2001 del Tar Veneto (pagina 4), facendo osservare che essa aveva già sancito l’obbligo dell’Azienda Ulss di pagare le rette del disabile “rebus sic stantibus” e che la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto un mutamento di tale situazione fattuale (pagina 5).

Passa poi ad enunciare l’intitolazione di due motivi di ricorso (pagina 6), che tuttavia nel prosieguo vengono trattati congiuntamente (pagine 7-15), facendo leva su un presunto errore reso nella deposizione dal teste Maurizio Settimo e sulla mancanza di un “quid novi”, ossia di un mutamento delle condizioni fattuali considerate dalla sentenza del Tar.Si tratta, in tutta evidenza, di rilievi che attengono al merito della decisione e che non sono conoscibili da questa Corte, come, del resto, si desume dalla stessa rubrica dei due motivi. Col primo, infatti, la Cooperativa denuncia la “inosservanza e/o erronea interpretazione della legge e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: nello specifico assenza del quid novi idoneo ad innovare la sentenza resa dal tar veneto n. 1473/2001 dd. 09.05.2001 in merito al soggetto tenuto al pagamento delle rette di spedalità del signor Pividori Walter per il periodo dal marzo 2001 al giugno 2005 permanendo la continuità delle prestazioni fruite”.

Col secondo si duole della “contraddittorietà ed illogicità della sentenza impugnata, nella specie tra la motivazione resa e le risultanze istruttorie nonché con la sentenza Tar Veneto citata: in particolare sulla impossibilità che il “quid novi” sia stato ritenuto integrato in epoca antecedente alla pronuncia tar veneto come invece statuito dalla sentenza della corte d’appello qui impugnata, pur avendo la pronuncia amministrativa già negato fosse avvenuto qualsiasi mutamento in fatto ed in diritto”. Ora, nonostante l’esordio contenente intitolazione dei due mezzi, da una parte, è totalmente mancata nell’intero ricorso l’indicazione delle norme di legge violate (art. 366, primo comma, n° 4); e, dall’altra, il “fatto decisivo” indicato (il “quid novi”, ossia il mutamento della situazione fattuale dopo Tar Veneto 1473/2001) non è stato affatto pretermesso dalla Corte, che, invece, l’ha ritenuto sussistente sulla base delle risultanze dell’istruttoria orale (con conclusioni non sindacabili nella presente sede).

Anche il secondo motivo, col quale si fa valere la contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, impinge nel merito della lite, poiché detta contraddittorietà è prospettata facendo leva su fatti sindacabili solo dal giudice del merito. Secondo la ricorrente, infatti, la Corte avrebbe “confuso e ribaltato l’effetto con la causa”, trascurando di considerare che la Cooperativa avrebbe cessato di erogare le prestazioni sanitarie a causa della illegittima comunicazione dell’Azienda Ulss di non provvedere più al pagamento delle stesse: sicché, a dire della ricorrente, il mutamento della situazione sarebbe stato cagionato dall’illecito commesso dalla stessa Azienda Ulss.

Com’è evidente, il mezzo non è sussumibile né nel numero 3) dell’art. 360 cod. proc. civ., non essendo stata indicata alcuna norma di legge violata, né nel numero 5), non essendoci alcun “fatto decisivo” il cui esame sia stato omesso dalla Corte d’appello. 5.- Alla soccombenza della ricorrente segue la sua condanna alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della controricorrente, per la cui liquidazione – fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore indeterminabile della lite – si rimanda al dispositivo che segue.

Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto. p.q.m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 3.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all’iva, se dovuta.

Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30