Court dismisses Poste Italiane's appeal on identity verification but allows insurer's claim regarding sender's negligence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPoste Italiane appealed a lower court ruling that held it exclusively liable for a lost negotiable instrument, arguing the court improperly objectified its responsibility. The court found the appeal inadmissible regarding identity verification because a tax code alone is insufficient for identification, distinguishing this case from prior precedents. However, the court allowed the insurer's argument that the sender voluntarily assumed risk by mailing the non-transferable check via ordinary post, establishing concurrent negligence that breaks Poste's exclusive liability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1227 c.c.; Art. 43 L.A.: The court distinguishes between insufficient identification documents and the voluntary assumption of risk by a sender who mails a non-transferable instrument via ordinary post, establishing that such mailing constitutes an antecedent necessary for the loss and creates concurrent negligence with the bank.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
orso iscritto al n. 15559/2020R.G. proposto da: Poste Italiane s.p.a., in persona del l.r.p.t., rappresenta ta e dife sa dall’avv. Anna Maria Ursino, giusta procura a margine delricorso; –ricorrente – contro Unipolsai Assicurazioni s.p.a., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Patrizia Cicero, giusta procura in atti; –controricorrente – Oggetto: titoli di credito AC –06/12/2024 r.g. n. 15559/2020 Cons. est. Paolo Fraulini avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, q uarta sezione civile, n. 6078 / 20 1 9 del 10 / 10 /20 1 9 , res a nel procedimento n. r.g. 57/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6 dicembre2024 dal Consigliere Paolo Fraulini.
RILEVATO CHE 1. Poste Italiane s.p.a. ha propo sto ricorso in cassazione, affidato a due m otiv i , avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del locale T ribunale , l’ ha r itenuta esclusiva responsabile del danno cagionato a Unipolsai Assicurazioni s.p.a. per effetto dell’abusivoincasso presso uno sportello postale da parte di ignoti di un assegno di traenza non trasferibile emesso dalla predetta assicurazione in favore di un avvocato a definizione di un sinistro.
2. La Corte territoriale , per quanto ancora in questa sede interessa,ha ritenuto:
a) che sussisteva la responsabilità dell’istituto negoziatore dell’assegno, posto che esso aveva omesso di usare la diligenza professionale richiesta per l’operazione effettuata, in presenza nella fattispecie di indici di anomalia , identificati nella semplice esibizione da parte del presentatore di un codice fiscale , e nella circostanza che detto presentatore non era cliente di Poste e , quindi, a essa del tutto sconosciuto, sino al momento in cui, proprio allo scopo di incassare il titolo, aveva aperto un libretto postale al portatore;
b) che , nella specie , doveva escludersi l’applicabilità dell’art. 1227 cod. civ., invocata da Poste nei confronti dell’emittente il titolo, siccome le forme di spedizione de l medesimo all’ effettivo beneficiario non costituivano elemento valorizzabile ai fini dell’interruzione del nesso causale che legava il fatto dannoso all’esclusivaresponsabilità dell’ istituto negoziatore del titolo.r.g. n. 15559/2020 Cons. est. Paolo Fraulini 3. Unipolsai Assicurazioni s.p.a. ha resistito con controricorso e ha depositatomemoria. CONSIDERATO CHE 1.
Il ricorso lamenta: a. «1° MOTIVO: art. 360 n n 3 e 5 cpc - violazione e falsa applicazione dell’art. 43 del RD 1736/33 in riferimento agli artt. 1218, 1176, 2 comma, 1992 cc, e legge 445/2000 – omesso esame di un fatto decisivo che ha formato oggetto del giudizio » deducendo l'erroneità della sentenza impugnata nell’attribuzione della responsabilità , per averne la Corte territoriale oggettivizzato la valutazione in capo a essa ricorrente. Il motivo è inammissibile poiché, in relazione all ’ asserita falsa applicazione di legge, è in effetti volto a richiedere a questa Corte una non consentita riedizione del giudizio di fatto svolto nella fase di merito, avendo la Corte territoriale, come si evince dalla superiore narrativa , chiaramente ed espressamente enucleato le circostanze fattuali dalle quali ha dedotto la sussistenzadell’ inadempimento contrattuale attribuito all ’ odierna ricorrente.
In relazione al vizio motivazionale , la censura omette di indicare specificamente quali fatti storico - naturalisitici sarebbero stati omessi, e di dedurne specificamente l’avvenuta sottoposizionea contra d dittorio e la decisi vi tà ai f ini del decidere, mostrandosi, pertanto , altrettanto inammissibile anche in tale parte. Va solo aggiunto che la fattispecie per cui è causa è diversa da quella oggetto di consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. nn. 15638, 15642, 15643, 15651, 15818, 6781 e 16782 del 2022; Cass. nn. 12861 e 35755 del 2023;
Sez. 1, Ordinanza n. 19351 del 2024), in tema di idoneità della carta di identità o della patente auto a costituire mezzo di identificazione r.g. n. 15559/2020 Cons. est. Paolo Fraulini sufficiente del presentatore dell’assegno. Invero, come si evince dalla superiore narrativa, nel caso di specie è stato esibito solo un codice fiscale, che è documento del tutto inidoneo, per l’assenza di fotografie e di altri elementi caratterizzanti, a dimostrare l’identità del presentatore. b. « 2 °: art. 360 nn 3 e 5 cpc - violazione e falsa applicazione dell’art. 83 DPR 156/73 e del DM 26/2/2004 (carta della qualità del servizio pubblico postale) in riferimento all’art. 1227 comma 1 cc e art. 43 L.A.
Errato esame di un fatto decisivo che ha formato oggetto di discussionetra le parti» deducendo l'erroneità della sentenza laddove ha negato rilevanza causale nella determinazione dell’evento dannoso alla dedotta spedizione del titolo da parte dell’assicurazione per posta ordinaria e, quindi , con assunzione del rischio connesso alle relative modalità di consegna. Il motivo è fondato alla luce di Cass. , Sez. U, Sentenza n. 9769 del 26/05/2020, laddove è stato affermato il principio di diritto secondo cui la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo r.g. n. 15559/2020 Cons. est.
Paolo Fraulini eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore. A tale insegnamento la sentenza impugnata non risulta conforme, avendo negato (a pagg. 6-7) la rilevanza del concorso di colpa dell’assicurazione mittentenell’identica fattispecie.
2. La sentenza va , dunque , cassata e le parti rinviate alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà a rinnovare il giudizio secondo i principi sopra esposti e a regolare le spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso; accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il secondo motivodel ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità. Così deciso in